Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3809 del 16/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 16/02/2011, (ud. 01/12/2010, dep. 16/02/2011), n.3809

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2265-10 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Po n. 25b, presso lo

studio dell’avv. Pessi Roberto, che la rappresenta e difende per

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.R.D., elettivamente domiciliata in Roma, via

Flaminia n. 195, presso lo studio dell’avv. Vacirca Sergio, che la

rappresenta e difende assieme all’avv. Lalli Gaudio per procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3/2009 della Corte d’appello di Firenze,

depositata in data 29.01.2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 1.12.2010 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

uditi gli avv.ti Miceli Mario per delega Pessi e Sergio Galleano per

delega Vacirca-Lalli;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Destro Carlo.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

1.- Con sentenza del Tribunale di Siena veniva accolta la domanda di S.R.D. di dichiarare nullo il termine apposto alla sua assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a., disposta per il periodo 24.7-30.9.00, con declaratoria del contratto a tempo indeterminato e condanna del datore alla riammissione in servizio con corresponsione delle retribuzioni dalla messa in mora.

2.- Proposto appello da Poste Italiane s.p.a., la Corte d’appello di Firenze con sentenza depositata il 29.1.09 rigettava l’impugnazione.

La Corte di merito rilevava che – nell’ambito del sistema della L. n. 56 del 1987, art. 23, che aveva delegato le oo.ss. a individuare nuove ipotesi di assunzione a termine con la contrattazione collettiva – il contratto era stato stipulato in forza dell’art. 8 del CCNL Poste 26.11.94.

Considerato che la norma collettiva consentiva l’assunzione a termine per detta causale solo fino al 30.4.98, riteneva che per il secondo contratto il termine fosse illegittimamente apposto 3.- Avverso questa sentenza Poste Italiane proponeva ricorso per cassazione, cui S. rispondeva con controricorso.

Il Consigliere relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. depositava relazione che veniva comunicata al Procuratore generale ed era notificata ai difensori costituiti.

Poste Italiane ha depositato memoria, con la quale – tra l’altro – prende atto dell’entrata in vigore della L. 4 novembre 2010, n. 183 e, per il caso di non accoglimento del ricorso, chiede che l’eventuale risarcimento del danno venga fissato nei limiti previsti dall’art. 32, commi 5, 6 e 7, di detta legge.

4.- I motivi proposti dalla soc. Poste possono essere così riassunti:

4.1.- violazione della L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, degli artt. 1362 e segg. c.c. e 8 del c.c.n.l. 26.11.94, nonchè degli accordi 25.9.97, 16.1.98, 27.4.98 e 18.1.01, contestandosi l’interpretazione data alla contrattazione collettiva dal giudice di merito, in particolare evidenziandosi la contraddittorietà della sentenza impugnata quando afferma che l’accordo 25.9.97, pur derogando alla disciplina generale del contratto a termine, sarebbe soggetta ad un limite temporale di efficacia;

4.2.- violazione dell’art. 1372 c.c., commi 1 e 2, nonchè carenza di motivazione, il quanto il rapporto si sarebbe risolto per mutuo consenso, costituendo il lasso di tempo trascorso (tra la cessazione e l’offerta della prestazione) indice di disinteresse a sostenere la nullità del termine, in quanto l’inerzia costituisce comportamento idoneo a rappresentare disinteresse al ripristino del rapporto;

4.3.- violazione delle normativa in materia di risarcimento del danno, violazione delle normativa in materia di risarcimento del danno.

5.- Preliminarmente deve rilevarsi che la controricorrente S., che pure riconosce di aver ricevuto la notifica del ricorso per cassazione il 26.1.10, solo in data 24.5.10 ha consegnato il controricorso all’ufficiale giudiziario per la notifica (v. la relazione di notificazione dell’atto). Essendo la notifica avvenuta ben oltre la scadenza del termine previsto dall’art. 370 c.p.c., comma 1, il controricorso deve essere ritenuto inammissibile.

6.- Tanto premesso, deve rilevarsi anche l’inammissibilità del ricorso per ragioni attinenti la sua formulazione.

Il giudice di merito ha sostenuto che l’art. 8 del CCNL 1994, in forza del quale il contratto è stato stipulato, nella sua interezza (per la parte originaria e per la parte risultante dall’integrazione disposta dall’accordo 25.9.97) ha durata limitata al 30.4.98 (salvo i casi di contratti a termine prorogati al 30.5.98). La pronunzia prescinde, pertanto, dall’individuazione di una delle ragioni legittimanti il contratto a termine previste dall’art. 8 di detto contratto collettivo.

Il ricorso di Poste Italiane parte (pag. 2, lett. A) dal presupposto di fatto che il contratto fosse stato stipulato ai sensi dell’art. 8 del CCNL 1994, comma 2, primo alinea, per “necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie” . Nello stesso ricorso dopo pochi passi (pag. 2, lett. C) è tuttavia testualmente affermato che in sede di costituzione nel giudizio di primo grado la stessa società aveva eccepito “la legittimità del contratto in questione , in quanto stipulato in attuazione di una esplicita causale individuata dalla contrattazione collettiva con accordo 25.9.97” e “la presenza del nesso causale tra l’assunzione della ricorrente e le eccezionali esigenze organizzative, strutturali ed occupazionali individuate nel predetto accordo”.

Ne deriva dunque la contraddittorietà dell’odierno ricorso, in quanto nel suo contesto si sostengono due tesi di diritto contraddittorie, ascrivendosi l’apposizione del termine a due fattispecie previste in due diverse sedi (art. 8, comma 2, primo alinea del CCNL 1994 per la sostituzione del personale in ferie;

accordo integrativo 25.9.97 per le eccezionali esigenze organizzative ecc.).

Ne deriva, non solo per il primo motivo, una discussione generica perchè non riferita ad una coerente linea argomentativa che, collegata ad un preciso presupposto di fatto (la qualificazione assegnata dalle parti al contratto), sostenga una razionale tesi di diritto.

Tale contraddittorietà rende il ricorso inammissibile.

Nulla deve statuirsi per le spese in ragione dell’inammissibilità del controricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA