Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3809 del 15/03/2021

Cassazione civile sez. I, 15/02/2021, (ud. 22/01/2021, dep. 15/02/2021), n.3809

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15257/2019 proposto da:

E.P., elettivamente domiciliato in Roma presso la

CANCELLERIA civile della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, e

rappresentato e difeso dall’avvocato Loredana Liso, in forza di

procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BARI, depositata il 15/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/01/2021 da Dott. IOFRIDA GIULIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Bari, con decreto n. cronol. 2062/2019, depositato il 15/4/2019, ha respinto la richiesta di E.P., cittadino (OMISSIS), a seguito di rigetto da parte della competente Commissione territoriale, di riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria o umanitaria.

In particolare, i giudici hanno sostenuto che la vicenda personale narrata dal richiedente (essere stato costretto a lasciare il Paese d’origine per sfuggire alle minacce ricevute dalla madre adottiva, che, alla morte del padre adottivo, avanzava pretese su una casa che gli era stata lasciata in eredità e che aveva anche attentato alla sua vita, mandando soggetti a ricercarlo per sequestrarlo) non era credibile, per inverosimiglianza, e comunque non integrava i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. a) e b), non essendo neppure stati allegati rischi persecutori o di danno grave; non ricorrevano le condizioni per la protezione sussidiaria, ex art. 14, lett. c), atteso che il Sud della Nigeria, da cui proveniva il richiedente, non era interessato da violenza indiscriminata (come risultante dai report di Amnesty International 2016-2017, EASO 2017); in ordine alla protezione umanitaria poi non ricorrevano condizioni di comprovata lesione di diritti fondamentali e non erano state allegati risvolti di vulnerabilità soggettiva conseguenti al transito in Libia.

Avverso la suddetta pronuncia, E.P. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che dichiara di costituirsi al solo fine di partecipare all’udienza pubblica di discussione).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatti decisivi e la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), in relazione al diniego dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, malgrado fossero stati allegati fatti che integravano problemi avuti nel Paese d’origine frutto della situazione di instabilità ed insicurezza del territorio, essendo il Tribunale anche venuto meno all’obbligo di cooperazione istruttoria, non avendo neppure disposto l’audizione dei ricorrente; con il secondo motivo, si denuncia poi vizio di motivazione apparente e di violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, art. 1 della Convenzione di Ginevra 1951, art. 10 Cost., D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 7 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione al mancato esame della situazione dedotta dal richiedente, sia personale, di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica, sia oggettiva del Paese d’origine, nochè in relazione al diniego della richiesta di protezione umanitaria, in mancanza di effettivo esame autonomo della stessa.

2. La prima censura è inammissibile, in quanto non pertinente rispetto al decisum.

Invero non risulta censurata la ratio decicfendi costituita dalla ritenuta complessiva inattendibilità del racconto del richiedente.

In ordine alla seconda ratio, fondata dalla mancata allegazione di fatti riconducibili alla protezione richiesta, ovvero di atti persecutori o fatti integranti danno grave, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), pur attinta dal motivo, la doglianza risulta del tutto generica, non essendo in alcun modo allegato se il richiedente abbia richiesto inutilmente la protezione statuale in relazione al pericolo di danno descritto (Cass. 15192/2015; Cass. 23604/2017).

In tema di protezione internazionale, il ricorrente per cassazione che intenda denunciare in sede di legittimità la violazione del dovere di cooperazione istruttoria da parte del giudice di merito non deve limitarsi a dedurre l’astratta violazione di legge, ma ha l’onere di allegare l’esistenza e di indicare gli estremi delle COI che, secondo la sua prospettazione, ove fossero state esaminate dal giudice di merito avrebbero dovuto ragionevolmente condurre ad un diverso esito del giudizio. La mancanza di tale allegazione impedisce alla Corte di valutare la rilevanza e decisività della censura, rendendola inammissibile (Cass. 22210/20).

Quanto alla mancata audizione del richiedente, la doglianza è poi infondata.

Al riguardo, questa Corte ha di recente affermato (Cass. 5973/2019) che “nel giudizio d’impugnazione, innanzi all’autorità giudiziaria, della decisione della Commissione territoriale, ove manchi la videoregistrazione del colloquio, ancorchè non obbligatoria in base alla normativa vigente “ratione temporis” (anteriore alle modifiche intervenute con il D.L. n. 13 del 2017, con v. con modif. dalla L. n. 46 del 2017), all’obbligo del giudice di fissare l’udienza, non consegue automaticamente quello di procedere all’audizione del richiedente, purchè sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale. Ne deriva che il Giudice può respingere una domanda di protezione internazionale che risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l’audizione dello straniero”. Questa Corte ancora da ultimo (Cass. 21584/20) ha chiarito che “nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinnanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda; b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) quest’ultimo nel ricorso non ne faccia istanza, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire i predetti chiarimenti, e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile”.

Nella specie, il Tribunale ha rilevato sostanzialmente che non erano stati allegati fatti nuovi in ricorso, con conseguente non necessità di nuova audizione.

3. Il secondo plurimo motivo è parimenti inammissibile, in quanto non viene censurata efficacemente la ratio decidendi principale, vale a dire la valutazione di non credibilità del ricorrente.

In ogni caso, il decreto non risulta affetto da un vizio di radicale carenza di motivazione o motivazione apparente.

Come osservato dalle S.U. di questa Corte (Cass. S.U. 22232/2016) “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture”.

In realtà, i motivi sottendono una censura di insufficienza motivazionale che non può essere più avanzata, in sede di legittimità, attesa la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Si tratta di una motivazione che non può considerarsi meramente apparente, avendo il Tribunale ampiamente articolato la decisione di diniego della protezione internazionale sotto tutti i profili richiesti.

In riferimento poi al diniego di protezione umanitaria, giova ribadire che le Sezioni Unite di questa Corte, nelle recenti sentenze nn. 29459 e 29460/2019, hanno, in motivazione, confermato l’orientamento di questo giudice di legittimità in ordine al “rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale”, rilevando che “non può, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072)”, in quanto “si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria”.

In definitiva, il carattere “aperto” dei motivi di accoglienza tutelati con la protezione umanitaria non fa venir meno la necessità dell’effettivo riscontro di una situazione di vulnerabilità che non può non partire dalla situazione del Paese di origine del richiedente, correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza.

Ora, nel ricorso, si deduce, del tutto genericamente, che la situazione del Paese d’origine è idonea a determinare la privazione dei diritti fondamentali in relazione anche ai problemi di sicurezza interna e che la situazione personale del richiedente non è stata autonomamente esaminata.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2021

 

 

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