Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3809 del 15/02/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 3809 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 30480-2007 proposto da:
ARABA

FENICIE

CENTRO

NATURA

ASSOCIAZIONE

NON

RICONOSCIUTA in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ENNIO
QUIRINO VISCONTI 103, presso lo studio dell’avvocato
BIDETTI MARIA MATILDE, rappresentato e difeso
2012
2666

dall’avvocato PICCININI ALBERTO giusta delega in
calce;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro

Data pubblicazione: 15/02/2013

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente nonchè contro

intimato

avverso la sentenza n. 131/2006 della COMM.TRIB.REG.
di BOLOGNA, depositata il 06/10/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/12/2012 dal Consigliere Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato FILIPPINI, delega
Avvocato PICCININI che si riporta;
udito per il controricorrente l’Avvocato DE BELLIS
che si riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso in subordine
accoglimento.

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI BOLOGNA 1;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Guardia di Finanza di Bologna contestava alla Araba Fenice Centro Natura, associazione non
riconosciuta, la ripresa a tassazione di tributi Irpeg. llor per gli anni 1995,1996 1997 e IVA per gli
anni 1995-1996 sul presupposto che la contribuente svolgeva attività commerciale in via prevalente
e non poteva fruire del regime fiscale previsto per gli enti non commerciali.
2. L’avviso di accertamento relativo a tributi Irpeg e Ilor 1996. notificato il 16 dicembre 2000

data 30 luglio 2001, dopo il ricevimento della cartella di pagamento, avvenuto in data 16 luglio
2001.
3. La Commissione tributaria provinciale di Bologna accoglieva il ricorso, ritenendo l’omessa
indicazione del termine causa di invalidità dell’atto.
4. La sentenza di primo grado, impugnata innanzi alla (‘TR dell’Emilia Romagna dall’Agenzia
dell’Entrate, veniva riformata con declaratoria di tardività del ricorso introduttivo.
4.1 11 giudice di appello escludeva che l’omessa indicazione del termine per impugnare fosse stata
prevista dall’art.7 della 1.n.212/2000 a pena di nullità e che detta omissione lbsse comunque in
grado di determinare l’illegittimità dell’atto.
4.2. Aggiungeva, ancora, la CFR che non poteva nemmeno l’arsi applicazione dell’istituto della
rimessione in termini implicitamente richiesto dalla contribuente nel ricorso di primo grado. non
potendo trovare applicazione l’istituto disciplinato dall’art. 184 bis c.p.c. per “situazioni esterne allo
svolgimento del processo -, rispetto alle quali ultime vigeva “tuttora la regola della improrogabilità
dei termini perentori -, fra i quali rientrava certamente quello previsto per l’instaurazione del
giudizio.
5. I la proposto ricorso per Cassazione, affidato a due motivi, la parte contribuente, al quale ha
resistito l’Agenzia delle Entrate con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Con il primo motivo di ricorso, contenente due autonome censure, la parte contribuente ha
dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art.7 comma 2 lett.c) della 1.n.212/2000 e dell’art.19
digs.n.546/1992, rilevando che il giudice di appello aveva ritenuto la legittimità dell’atto sprovvisto
di indicazione del termine per impugnare malgrado l’essenzialità di tale elemento, per di più
negando la possibilità di sanatoria per la parte destinataria dell’atto irregolare.
7. L’Agenzia delle Entrate ha dedotto Finammissibilita della doglianza in quanto. ancorchè
contenente due autonome censure. prospettava con un unico quesito di diritto peraltro
genericamente formulato.

senza l’indicazione del termine entro il quale impugnarlo, veniva impugnato dalla contribuente in

7.1 Aggiungeva, ancora, che riguardo alle censura dell’inosservanza di norme processuali, il motivo
era comunque inammissibile, essendo stato prospettato come violazione di legge ex art.360 comma
I n.3 c.p.c. e non sotto il paradigma del n.4 della stessa disposizione.
8. Con il secondo motivo la parte contribuente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli
artt.19 d.lgs.n.546/1992, 156 e 184 bis c.p.c., rilevando che erroneamente il giudice di appello
aveva escluso la possibilità di rimessione in termini, omettendo di considerare che l’atto di
accertamento, ai tini della sua impugnazione, poteva essere considerato come atto processuale.

9. L’Agenzia delle Entrate ha dedotto l’infondatezza della censura. non potendosi applicare la
disciplina prevista dall’art.184 bis c.p.c.
10.1 due motivi, ammissibili in rito contenendo sufficienti elementi dai quali inferire le questioni in
fatto e la violazione di legge imputata alla sentenza della CTR, . meritano un esame congiunto
stante la loro stretta connessione.
10.1 Occorre evidenziare che la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che in tema di
contenzioso tributario, alla mancata o erronea indicazione nell’atto impugnabile della commissione
tributaria competente, delle forme, o del termine per proporre ricorso, non segue la nullità dell’atto
ma la mancata decorrenza del termine per l’impugnazione-cfr.Cass. n. 20634 del 3010712008Cass.
n. 10987 del 18/05/2011-.
10.2. A completamento di tale indirizzo si è precisato che la mancata indicazione dei termine per
impugnare l’avviso di accertamento, pur non determinando l’invalidità dell’atto comporta, sul piano
processuale. il riconoscimento della scusabilità dell’errore in cui sia eventualmente incorso il
ricorrente, con conseguente riammissione in termini per l’impugnativa, ove questa sia stata
tardivamente proposta-cfr.Cass. n. 19675 del 27/09/2011 Cass16553 2011: Cass.10822/2010-.
10.3. Proprio con specifico riferimento a fattispecie anteriore all’entrata in vigore dell’art. 7, comma
secondo. della legge 27 luglio 2000. n. 212. la Corte ha chiarito che il generico rinvio alle
disposizioni di cui al titolo II del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. apposto in calce al sollecito di
pagamento di un tributo, non è sufficiente a soddisfare l’obbligo d’indicazione del termine per
l’impugnazione e dell’autorità cui è possibile ricorrere, imposto dall’art. 3. comma quarto. della
legge 7 agosto 1990, n. 241 quale manifestazione del principio di leale collaborazione
dell’Amministrazione finanziaria con il contribuente ed a tutela del diritto di difesa di quest’ultimo,
ritenendo possibile, in tale evenienza, che il contribuente contesti in sede di impugnazione della
cartella di pagamento i vizi relativi al merito della pretesa tributaria-cfr.Cass. n. 1823 del
28/01/2010-.
10.4. Si è parimenti precisato che l’istituto della rimessione in termini, previsto dall’art. 184 bis cod.
proc. civ. ( abrogato dall’art. 46 della legge 18 giugno 2009. n. 69 e sostituito dalla generale

come tale soggetto alla disciplina dell”art.156 c.p.c.

g89.417, Dik PJ2C..
Ai SENSI n.
,
N. 131 TA3.

previsione di cui all’art. 153, secondo comma, del codice medesimo), trova applicazione, alla luce
dei principi costituzionali di tutela delle garanzie difensive e del giusto processo. non solo con
riguardo alla decadenza dai poteri processuali interni al giudizio. ma anche a situazioni esterne al
suo svolgimento, quale la decadenza dal diritto di impugnazione, da intendere anche in relazione
alla proposizione del ricorso avverso atti tributari-efr.Cass. n. 3277 del 02/03/2012-.
10.5. Occorre ancora precisare che l’eventuale ipotetica invalidità conseguente all’omissione del
termine per impugnare non potrebbe non ritenersi sanata ex arti 56 c.p.c.. per come correttamente

sanatoria per raggiungimento dello scopo di atti invalidi, il principio generale enunciato
espressamente per gli atti processuali 156, terzo comma. cod. proc. civ., è applicabile per
analogia a tutti gli atti amministrativi, dunque anche agii atti di imposizione tributaria e l’invalidità
sanabile si estende anche ai vizi attinenti all’atto in senso stretto” (v. v. C’ass.19675/11: Cass.
n.6347/2008, n. 6347; Cass. n.9697/2005 e Cass.S.U. n. 19854/2004).
10.7. I principi appena esposti, peraltro, sono stati applicati da questa Corte in vicenda analoga
decisa fra le stesse parti –cfr.Cass.26163/2010-.
10.8. Orbene, nel caso di specie, incontestato ira le parti che l’avviso di accertamento, riprodotto
dalla controricorrente a pag.8 del controricorso, non contemplava l’indicazione del termine per
impugnare, indicando un’espressione tautologica (…avverso il presente alto amme.sso ricorso alla
Commissione tributaria provinciale competente, sono indicata, entro il termine previsto per la
proposizione del ricorso…) non poteva che riconoscersi dal giudice di merito alla parte contribuente
la possibilità di essere rimessa in termini laddove la stessa abbia tardivamente impugnato l’avviso di
accertamento.
10.8 Pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata. che non si è unliormata ai principi
sopra esposti. deve essere cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR dell’Emilia Romagna per
nuovo esame nel merito del ricorso proposto dalla parte contribuente
P.Q.M.
La Corte
Accoglie il ricorso
Cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della CTR

Romagna che

provvederà a nuovo esame ed alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio della V sezione civile della Corte il 20 dicembre 2012.

prospettato dalla società contribuente, alla stregua dell’indirizzo secondo il quale – In tema di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA