Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3809 del 14/02/2020

Cassazione civile sez. un., 14/02/2020, (ud. 28/01/2020, dep. 14/02/2020), n.3809

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9025/2019 proposto da:

G.W., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA

TORTOLINI 30, presso il Dott. ALFREDO PLACIDI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GUGLIELMO SAPORITO;

– ricorrente –

contro

PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI

CONTI PER LA CAMPANIA, B.A., D.B.G., GI.

COSTRUZIONI S.P.A., T.M.E. S.P.A. – TERMOMECCANICA ECOLOGIA,

HYDROGEST CAMPANIA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, R.L.,

V.R., BA.MA., P.F.;

– intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

66313 della CORTE CONTI DEI CONTI – SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA

CAMPANIA.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/01/2020 dal Consigliere Dott. ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, il quale chiede il rigetto del ricorso.

Fatto

RILEVATO

1. che la Procura Regionale della Corte dei Conti citava a giudizio, con altri concorrenti, G.W., già assessore all’ambiente della Regione Campania dal 2008 al 2010, per sentirlo condannare al ristoro di danni erariali; e, questo, perchè il G. non avrebbe assunto, in relazione al malfunzionamento dei depuratori di acque, “alcuna contromisura a tutela delle ragioni dell’erario”, pur avendo rappresentato le sue preoccupazioni al Presidente pro tempore della Regione;

2. che G. si costituiva nel ricordato giudizio contabile, escludendo qualsiasi sua responsabilità;

3. che, nelle more di quel processo, G. proponeva il presente regolamento preventivo, con il quale veniva dedotto il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti, sotto il profilo della “eccedenza del potere giurisdizionale del giudice contabile”; in particolare, secondo le difese del G., ferma la distinzione tra funzioni amministrative dirigenziali e quelle tipicamente politiche di un assessore, la responsabilità addebitatagli sarebbe stata per aver “omesso un impulso politico”, cioè per aver tenuto un comportamento non sindacabile dalla Corte erariale, di fatto coinvolgendolo in responsabilità amministrative dalle quali avrebbe dovuto essere invece ritenuto del tutto estraneo;

4. che le conclusioni scritte della Procura Generale erano nel senso del rigetto del ricorso;

5. che il ricorrente si avvaleva della facoltà di depositare memoria.

Diritto

CONSIDERATO

1. che quello che il ricorrente lamenta è un inammissibile scrutinio, ai fini dell’accertamento di responsabilità erariale, di atti discrezionali, quali potrebbero essere ad esempio quelli politici di indirizzo; uno scrutinio che sarebbe quindi esorbitante i limiti della giurisdizione contabile;

2. che, invece, all’evidenza, la Procura erariale ha sottoposto a giudizio la diversa questione della totale assenza di esercizio di attività amministrativa, idonea a porre rimedio al cattivo funzionamento e al decadimento degli impianti di depurazione; ciò che, secondo costante giurisprudenza, non esce affatto dai confini della giurisdizione contabile, dovendosi ammettere la verifica della responsabilità erariale anche con riferimento al corretto esercizio di attività e decisioni amministrative connesse a scelte o valutazioni aventi carattere discrezionale (Cass. sez. un. 3146 del 2018; Cass. sez. un. 6820 del 2017; Cass. sez. un. 10814 del 2016); salvo, ovviamente, il finale accertamento giudiziale di merito circa l’esistenza dei suddetti poteri e il loro corretto impiego.

3. che la natura del giudizio, che vede coinvolta la sola Procura erariale, non comporta alcun regolamento di spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2020

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