Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3809 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/02/2017, (ud. 11/01/2017, dep.14/02/2017),  n. 3809

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 533/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

A.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI

268-A, presso lo studio dell’avvocato PIERO FRATTARELLI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DOMENICO AMORUSO,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2003/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA del 27/03/2012, depositata il 24/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO

MOCCI.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Rimini. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di A.E. avverso un avviso di liquidazione per imposte di registro e ipocatastali, riguardo ad un atto di compravendita del 21 ottobre 2012.

Nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che l’Agenzia aveva consumato il termine a disposizione per il recupero di imposte non pagate alla registrazione dell’atto di acquisto prima casa, provvedendo alla notifica dell’avviso di liquidazione solo il 5 ottobre 2007.

Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 11, commi 1 e 1 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La CTR avrebbe dovuto considerare la proroga biennale dei termini di decadenza finalizzata al recupero dei tributi in misura ordinaria.

L’intimato ha resistito con controricorso.

Il motivo è pienamente fondato.

In tema di perdita dell’agevolazione fiscale sul pagamento dell’imposta di registro per l’acquisto della prima casa, il termine per la rettifica, la liquidazione della maggiore imposta e l’irrogazione delle relative sanzioni è soggetto alla sospensione prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 11, comma 1, ed è, conseguentemente, prorogato di due anni (Sez. 6-5, n. 24683 del 19/11/2014; Sez. 5, n. 13342 del 28/06/2016; Sez. 6-5, n. 13545 del 01/07/2016).

I giudici di merito non si sono dunque attenuti ai principi di cui sopra.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del grado di cassazione.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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