Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3808 del 16/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 5 Num. 3808 Anno 2018
Presidente: GRECO ANTONIO
Relatore: SABATO RAFFAELE

ORDINANZA
sul ricorso 22840-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

CASA OSPITALITA’ COLLEREALE;
– intimato –

Nonché da:
CASA OSPITALITA’ COLLEREALE, elettivamente domiciliato
in ROMA C.SO VITTORIO EMANUELE II 229, presso lo
studio dell’avvocato UGO DI PIETRO, che lo rappresenta
e difende unitamente all’avvocato ESTER STANCANELLI;

Data pubblicazione: 16/02/2018

- nontrorloorronte incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata –

della
194/2009
n.
sentenza
..SiGtt-t
COMM.TRIB.REInZ.DIST. di MESSINA, depositata il
la

30/06/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 24/10/2017 dal Consigliere Dott.
RAFFAELE SABATO.

avverso

24.10.2017 n. 10 n.r.g. 22840-10 ORD TRIB

Rilevato che:

istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, ha impugnato cartella
di pagamento notificatale dal concessionario Serit s.p.a., poi Serit
Sicilia s.p.a., avente ad oggetto somme dovute a seguito di controllo
automatizzato della dichiarazione Unico/1999 per il periodo di
imposta 1998 (che nel quadro RF indicava redditi da fabbricati
derivanti dalla locazione di oltre 50 unità immobiliari e nel quadro RF
redditi agrari e dominicali) per omesso versamento i.r.pe.g. e i.r.a.p.
oltre sanzioni e accessori, sostenendo la violazione degli artt. 88 e
111 del t.u.i.r. in quanto, stante la natura pubblica e il perseguimento
di fini di assistenza e beneficenza senza lucro, la ricorrente avrebbe
diritto a fruire dell’esclusione dalla tassazione;
2.

con sentenza depositata il 15/11/2004 la commissione

tributaria provinciale di Messina ha accolto il ricorso e annullato
l’iscrizione a ruolo;
3.

adìta dall’Agenzia delle entrate, la commissione tributaria

regionale della Sicilia – sez. staccata di Messina con sentenza
depositata il 30/6/2009 ha rigettato l’appello;

1

1. con ricorso del 27.1.2004 la Casa di ospitalità «Collereale»,

4. per la cassazione della predetta decisione ha proposto ricorso
l’Agenzia, su un unico motivo, rispetto al quale la Casa di ospitalità
«Collereale» ha resistito con controricorso contenente ricorso

Considerato che:

1. con l’unico motivo di ricorso principale l’Agenzia deduce
violazione e falsa applicazione degli artt. 88 e 108 del t.u.i.r. d.P.R.
22 dicembre 1986, n. 917, lamentando l’erroneità della decisione
della commissione regionale che, a fronte del disposto dell’art. 88,
comma secondo cit. per cui non costituisce esercizio di attività
commerciale l’esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici,
nonché l’esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da
parte di enti pubblici esclusivamente istituiti a tal fine, ha
correttamente riconosciuto il requisito soggettivo per l’applicazione
della norma agevolativa («enti pubblici istituiti esclusivamente a tal
fine»), ma ha omesso di rilevare la necessità anche del requisito
oggettivo, relativo all’esenzione solo per l’«esercizio di attività
previdenziali, assistenziali e sanitarie»; nel caso di specie, trattandosi
di rendite da locazioni o terreni, l’imposta non ha colpito le attività
assistenziali ma quelle diverse, produttrici di redditi da tenersi distinti
ex art. 108 cit.; deduce in tal senso l’Agenzia l’errore della statuizione

2

incidentale su un motivo;

della commissione regionale, che ha ritenuto che l’esenzione potesse
comunque conseguire al fatto che i proventi in parola erano per
statuto reimpiegati per supportare le attività assistenziali;
2. il motivo è fondato; in argomento va data continuità alla

26/11/2008, n. 28023 del 30/12/2009 e n. 9718 del 13/05/2015) per
la quale l’art. 88, comma secondo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917 che – nel testo vigente ratione temporis, prima che il d. Igs. n.
344 del 2003 trasfondesse le relative disposizioni nell’art. 74 dispone che l’esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie
da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine non
costituisce esercizio di attività commerciale; pertanto, il reddito
fondiario (da terreni e fabbricati) degli immobili strumentali utilizzati
in relazione a tali attività non subisce la “trasformazione” in reddito
d’impresa ex art. 40, primo comma, del d.P.R. n. 917 del 1986, con
la conseguenza che il reddito complessivo va determinato sommando
i vari redditi, compresi quelli fondiari, come espressamente dispone
l’art. 108 del d.P.R. citato (ove pure è riferimento allo svolgimento di
attività in conformità alle finalità istituzionali);
3. nel caso di specie, peraltro, è questione relativamente a se il
reddito fondiario (da terreni e fabbricati) provenga o no da immobili
strumentali utilizzati in relazione alle predette attività, utilizzo che la
commissione regionale ha ritenuto pur a fronte della locazione a terzi

3

giurisprudenza di questa corte (v. ad es. Cass. n. 28176 del

dei cespiti, in quanto lo statuto dell’ente esclude la destinazione «di
eventuali avanzi di amministrazione per fini diversi da quelli
istituzionalmente seguiti dall’i.p.a.b.»; senonché tale interpretazione
dell’art. 88 secondo comma cit. costituisce effettivamente falsa

per l’«esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie», altro
il destinare le rendite – conseguite attraverso negozi di diritto privato
– al raggiungimento degli scopi istituzionali, posto che nel primo caso
si realizza il presupposto dell’agevolazione (l’immobile è direttamente
utilizzato per l’esercizio dell’attività di interesse pubblico), nel
secondo caso esso non si realizza, verificandosi una diversa
fattispecie di percezione (e non di diretta fruizione) di ricchezza da
parte dell’ente, successivamente ed eventualmente soltanto destinata
a realizzare scopi istituzionali; tale esegesi soltanto è conforme al
criterio per cui le disposizioni agevolative sono di stretta
interpretazione (atteso che l’interpretazione fornita dalla commissione
regionale va oltre il tenore letterale della norma) e coerente anche
con la lettera dell’art. 108 cit., che distingue tra reddito degli enti non
commerciali sottoposti a imposizione (tra i quali quelli fondiari) e
quelli esenti;
4. dovendosi cassare la sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto può

4

applicazione della norma, altro essendo l’utilizzazione degli immobili

questa corte, ex art. 384 secondo comma cod. proc. civ., pronunciare
nel merito rigettando il ricorso originario della parte contribuente;
5. resta assorbito l’esame dell’unico motivo di ricorso incidentale,
vertente sulla compensazione – ritenuta in violazione dell’art. 91 cod.

delle spese va infatti globalmente rideterminato come in appresso;
6. possono compensarsi le spese dell’intero giudizio, trattandosi di
questione che, al momento della proposizione del ricorso originario,
non aveva ricevuto sufficiente trattazione giurisprudenziale;
P.Q.M.
La corte accoglie il ricorso principale, assorbito l’incidentale, e
pronunciando nel merito rigetta il ricorso originariamente proposto
dalla parte contribuente alla commissione tributaria provinciale di
Messina; compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta
civile, in data 24 ottobre 2017.

proc. civ. – delle spese processuali nel giudizio di appello; il regime

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA