Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3808 del 14/02/2020
Cassazione civile sez. un., 14/02/2020, (ud. 28/01/2020, dep. 14/02/2020), n.3808
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Primo Presidente f.f. –
Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez. –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9006/2019 proposto da:
L.E.A. INNOVAZIONE S.R.L., IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dall’avvocato ACHILLE SEPE;
– ricorrente –
contro
HANERGY THIN FILM POWER EME B.V., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
SANTI PIETRO E PAOLO 50, presso lo studio dell’avvocato FABIO
GAUDINO, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNA RANIERI;
– controricorrente –
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.
20479/2018 del TRIBUNALE di NAPOLI.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
28/01/2020 dal Consigliere Dott. ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CARMELO SGROI, il quale chiede che la Corte di cassazione, in Camera
di consiglio, in via principale, dichiari inammissibile il ricorso
per regolamento; in subordine, dichiari la giurisdizione del giudice
italiano e disponga la Tribunale di Napoli.
Fatto
RILEVATO
1. che Hanergy Thin Film olandese, opponeva davanti ingiuntivo con il quale L.E.A. aveva intimato il pagamento prosecuzione del giudizio dinanzi al Power E.M.E. B.V., società di diritto al Tribunale di Napoli il decreto Innovazione S.r.l. in liquidazione le di somme a titolo di prestazioni di servizi; servizi che erano stati resi, dalla L.E.A. Innovazione S.r.l., nel settore della produzione di energia fotovoltaica, in forza di due contratti collegati, entrambi muniti di identica clausola arbitrale, per cui “qualsiasi controversia nascente dal presente contratto dovrà essere risolta esclusivamente mediante le regole dell’arbitrato della camera di Commercio internazionale da un solo arbitro, nominato secondo le suddette regole. L’arbitrato si terrà in Italia. La lingua che si utilizzerà durante il procedimento arbitrale sarà quella inglese”;
2. che in ragione della appena ricordata devoluzione, l’opponente Società olandese eccepiva preliminarmente l’incompetenza del Tribunale adito a favore del giudice arbitrale, chiedendo in subordine il rigetto delle domande avanzate con l’ingiunzione e in riconvenzionale la condanna alla restituzione di somme per inadempimento;
3. che il giudice designato, respinta l’istanza intesa ad ottenere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, invitava le parti a precisare le conclusioni “in considerazione della tempestiva eccezione di incompetenza proposta dalla parte opponente”;
4. che, nelle more, l’opposta L.E.A. Innovazione S.r.l., sul presupposto che con le due rammentate clausole contrattuali la decisione della controversia fosse stata devoluta ad un arbitro estero, proponeva il presente regolamento preventivo di giurisdizione, in particolare deducendo che l’opponente Società olandese era decaduta dal far valere la giurisdizione arbitrale straniera, sia per aver erroneamente formulato la differente eccezione di incompetenza, sia perchè con la proposizione della domanda riconvenzionale aveva mostrato di accettare la giurisdizione italiana;
5. che le conclusioni scritte della Procura generale erano nel senso dell’inammissibilità del proposto regolamento;
6. che la ricorrente si avvaleva della facoltà di depositare memoria.
Diritto
CONSIDERATO
1. che l’opponente Società olandese ha inteso eccepire l’incompetenza del tribunale adito; ciò che del resto ha ritenuto anche la stessa ricorrente L.E.A. Innovazione S.r.l., le cui osservazioni sono in effetti tutte nella direzione di escludere che la Società olandese abbia inteso far valere una giurisdizione arbitrale estera, limitandosi ad eccepire una incompetenza interna;
2. che, alla stregua di quanto appena evidenziato, correttamente, pertanto, nelle sue requisitorie scritte, il Procuratore Generale ha messo in evidenza che sulla giurisdizione non c’è controversia; e, questo, nel senso che per la ricorrente la clausola arbitrale non implicherebbe una questione di incompetenza, bensì una questione di giurisdizione straniera non tempestivamente sollevata, con la conseguente proroga tacita della giurisdizione italiana (Cass. sez. un. 19473 del 2016; Cass. sez. un. 9107 del 2005); mentre la resistente Società olandese ha ancora qui ribadito di aver voluto sollevare soltanto una eccezione di competenza interna, accentando la giurisdizione italiana;
3. che, quindi, come ancora esattamente concluso dalla Procura Generale, la ricorrente non ha in realtà alcun interesse processuale a far accertare la giurisdizione italiana; una giurisdizione italiana che la Società olandese ha nei fatti inteso appunto accettare, mai mettendola in discussione (Cass. sez. un. 17776 del 2008);
4. che è invece questione diversa, qui non decidibile perchè non sottoposta, quella se la clausola arbitrale in discussione comporti o meno l’incompetenza del giudice adito; se, cioè, sia o meno fondata l’eccezione di incompetenza del Tribunale di Napoli a favore di altro giudice italiano privato, in quanto la controversia sarebbe stata invece devoluta, in tesi della ricorrente, ad un giudice straniero;
5. che il regolamento proposto deve essere pertanto dichiarato inammissibile;
6. che le spese debbono seguire la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla resistente le spese processuali, queste liquidate in Euro 7.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2020