Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3808 del 14/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 14/02/2017, (ud. 11/01/2017, dep.14/02/2017), n. 3808
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 524/2016 proposto da:
U.A.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TORRE DI
PRATOLUNGO 11, presso l’Ing. GIOVANNI TRAETTA, rappresentata e
difesa dagli avvocati DOMENICO CARACCIOLO, LUCIA BARONE, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
e contro
AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3745/04/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI del 13/04/2015, depositata il 22/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO
MOCCI.
Fatto
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., Delib. di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.
U.A.R. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Napoli. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto il ricorso della contribuente avverso la cartella di pagamento per le imposte IRPEF e IRAP per l’anno 2008.
Nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che si trattava di debiti riconosciuti dalla contribuente e di crediti pretesi e contestati dall’ufficio.
Il ricorso è affidato ad un unico motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. La CTR avrebbe ammesso la nuova produzione documentale da parte dell’Ufficio, nonostante il divieto sancito dall’art. 345 c.p.c., n. 3.
L’intimata si è costituita senza depositare controricorso.
Il ricorso è manifestamente infondato.
In materia di contenzioso tributario, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, consente la produzione nel giudizio di appello di qualsiasi documento, pur se già disponibile in precedenza (Sez. 6 – 5, n. 22776 del 06/11/2015; Sez. 5, n. 3661 del 24/02/2015).
Il ricorso va, in definitiva, rigettato.
Nulla per le spese, in mancanza della costituzione della controricorrente.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017