Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 38075 del 02/12/2021

Cassazione civile sez. VI, 02/12/2021, (ud. 21/09/2021, dep. 02/12/2021), n.38075

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. SCIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32052-2020 proposto da:

D.F.V., R.C., D.F.S.,

quali genitori già esercenti la potestà genitoriale del sig.

D.F.V., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA RENZO DA

CERI 195, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO PUGLIESE,

rappresentati e difesi dagli avvocati LUIGI BONOFIGLIO, FRANCESCO

VISCIGLIA;

– ricorrenti –

contro

L.P., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

VITTORIA BOSSIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 338/2020 della CORTE CATANZARO, depositata il

04/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera partecipata del

21/09/2021 dal Consigliere Dott.ssa PELLECCHIA ANTONELLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. D.F.V. e D.F.S. e R.C. convennero in giudizio dinanzi alla Corte d’Appello di Catanzaro, giudice di rinvio ex art. 622 c.p.p., L.P. al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni rispettivamente subiti (Euro 133.000 il primo; Euro 12.100 i secondi), in relazione ad un evento occorso il 19 marzo 2007 allorché, nel corso di un diverbio, il L., controllore di un mezzo pubblico, aveva sferrato un pugno a D.F.V., all’epoca minore, colpendolo all’occhio destro.

A sostegno della propria pretesa gli attori esposero che con decreto del 17 dicembre 2009, il GUP del Tribunale di Cosenza aveva disposto il rinvio a giudizio del L. per rispondere del reato di lesioni gravi, ma l’azione venne dichiarata improcedibile dal Tribunale con sentenza del 12 novembre 2013 sul presupposto che la lesione inferta non fosse grave, avendo provocato una malattia di durata inferiore a venti giorni, e difettasse la querela; che, impugnata detta decisione tanto dall’imputato quanto dalle parti civili, il L. era stato assolto con formula piena dalla Corte d’Appello di Catanzaro con sentenza del 25 luglio 2016, che ritenne non provata la condotta ascrittagli; che tale sentenza, tuttavia, era stata annullata ma con remissione delle parti dinanzi al Giudice Civile per le eventuali statuizioni risarcitorie, dalla Corte di Cassazione, con sentenza 20805/2018 del 10 maggio 2018; che, in particolare, la Corte rilevò danni loro che il giudice di appello non aveva tenuto conto delle deposizioni di alcuni testi, che avevano notato un livido sotto l’occhio del D.F. dopo la lite con il L., dall’altro che essendosi il reato estinto per prescrizione in data 19 dicembre 2015 il giudizio sarebbe dovuto proseguire solo per i profili civilistici.

Sulla base di questi antefatti, dunque, dedotto che per effetto del pugno il D.F.V. aveva subito il distacco della retina, gli attori chiesero la condanna del L. al risarcimento dei danni sopra indicati.

2. Con sentenza 338/2020 del 4 marzo 2020 la Corte d’Appello di Catanzaro ha respinto le domande attrici.

La Corte, premesso che il processo proseguito in sede civile ex art. 622 c.p.p. non è volto ad accertare se la condotta ascritta costituisca reato, ma piuttosto se essa configuri illecito aquiliano, respinte l’eccezione di prescrizione sollevata dal L. e di difetto di legittimazione passiva dei genitori del danneggiato, all’epoca minore, e ritenuto accertato il fatto materiale imputabile al L., ha ritenuto che nel caso di specie non vi fossero elementi per ritenere che il distacco della retina, lamentato come danno risarcibile, e verificatosi quattro mesi dopo l’evento, fosse conseguenza del pugno inferto dal L. al D.F.. La Corte d’Appello ha motivato tale conclusione ritenendo condivisibili le conclusioni raggiunte dal perito nominato dal GUP, Dott. T., il quale aveva evidenziato: – che il D.F. era affetto da una forte miopia e da una retsochinosi dei settori inferiori con presenza di fori inferiori, ossia da una degenerazione vitro retinica in grado di determinare ex se il distacco della retina; – che doveva escludersi un rapporto causa effetto fra il pugno ed il distacco di retina avvenuto quattro mesi dopo poiché l’evento si sarebbe dovuto manifestare immediatamente, con la comparsa di lampi di luce o mosche volanti e riduzione del campo visivo; – che pertanto, il distacco doveva essere ricondotto alla miopia ed alla retinoschisi, in grado ex se di provocare l’evento; – che infatti a distanza di due anni dal fatto il D.F. presentava rotture e fori retinici anche nell’occhio non colpito dal pugno del L..

Ha ritenuto ancora la Corte d’Appello che le conclusioni cui erano giunti i periti di parte del D.F. non apparivano convincenti e supportate da riferimenti certi a letteratura scientifica anche per carenza di confronto con il dato certo, consistente nelle patologie di cui l’attore soffriva da tempo.

Ad ulteriore sostegno dell’assenza di nesso di causalità materiale fra la condotta e l’evento dannoso, e della conseguente inutilità di ogni accertamento sulla causalità giuridica, la Corte ha inoltre richiamato la documentazione clinica formatasi in occasione dell’intervento chirurgico per distacco della retina, che non evidenziava alcun segno di rottura traumatica della stessa.

Infine, circa il livido sotto l’occhio destro, in assenza di prove specifiche sulla sua durata, la Corte ha ritenuto di non poter riconoscere alcun risarcimento né al D.F. né ai di lui genitori.

3. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso D.F.V. e D.F.S. e R.C., chiedendone la riforma, in base ad un unico motivo di diritto illustrato da memoria.

L.P. resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione quanto alla non ammissione di CTU richiesta tanto dalle parti civili quanto dall’imputato” per non aver la Corte d’Appello disposto una CTU, sebbene richiesta sia da essi attori che dal convenuto.

Deducono i ricorrenti che a seguito della rimessione della causa al giudice civile, disposta dalla Corte di Cassazione ex art. 622 c.p.p., la Corte d’Appello, chiamata ad una completa analisi istruttoria, avrebbe dovuto disporre un accertamento peritale che a fronte della condotta e dell’evento, accertasse le percentuali di influenza dell’una sull’altro, anche tenendo conto delle patologie esistenti.

Il ricorso è infondato in quanto attiene ad un accertamento di merito congruamente motivato rispetto al quale i ricorrenti non svolgono alcuna osservazione critica limitandosi a sostenere la necessità di un nuovo accertamento peritale.

Il Giudice dell’Appello ha applicato i principi di questa Corte secondo cui “Nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. si determina una piena “translatio” del giudizio sulla domanda civile, sicché la Corte di appello civile competente per valore, cui la Cassazione in sede penale abbia rimesso il procedimento ai soli effetti civili, applica le regole processuali e probatorie proprie del processo civile e, conseguentemente, adotta, in tema di nesso eziologico tra condotta ed evento di danno, il criterio causale del “più probabile che non” e non quello penalistico dell’alto grado di probabilità logica, anche a prescindere dalle contrarie indicazioni eventualmente contenute nella sentenza penale di rinviò. (Cass. 1859/2019; Cass. 457/2021).

Ebbene, l’unico motivo di impugnazione, a fronte dell’approfondita motivazione di merito della sentenza impugnata, non indica alcuno specifico vizio motivazionale né indica per quale ragione, eventualmente, le conclusioni raggiunte dal perito del GUP, Dott. T., fatte proprie dalla Corte d’Appello, non siano attendibili.

Neppure si rinviene nel mezzo alcuna prospettazione rispetto ad una diversa e dedotta ricostruzione causale dell’evento, ed alle ragioni per le quali, diversamente da quanto affermato dalla Corte d’Appello, fossero state prospettati elementi atti ad indicare una causalità materiale fra la condotta e l’evento verificatosi.

Ed in ogni caso, la categoria dell’inutilizzabilità prevista ex art. 191 c.p.p. in ambito penale non rileva in quello civile, nel quale le prove atipiche sono comunque ammissibili, nonostante siano state assunte in un diverso processo in violazione delle regole a quello esclusivamente applicabili, poiché il contraddittorio è assicurato dalle modalità tipizzate di introduzione della prova nel giudizio. Resta precluso, invece, anche in sede civile, l’accesso alle prove la cui acquisizione concreti una diretta lesione di interessi costituzionalmente garantiti della parte contro la quale esse siano usate (Cass. n. 8459/2020).

Pertanto il giudice ha correttamente utilizzato la perizia del consulente del Gup e l’ha ritenuta sufficiente ai fini della decisione.

5. La Corte rigetta il ricorso. In considerazione della complessità e delicatezza della questione la Corte ritiene di dover compensare le spese di questo giudizio.

6. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 21 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021

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