Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 38070 del 02/12/2021

Cassazione civile sez. VI, 02/12/2021, (ud. 26/05/2021, dep. 02/12/2021), n.38070

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33518-2019 proposto da:

AGENZIA DEL DEMANIO e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE,

(OMISSIS), in persona dei legali rappresentanti pro tempore,

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

LEGA NAVALE ITALIANA, Sezione di (OMISSIS), in persona del Presidente

pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato PIETRO BIGGIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 327/2019 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata l’08/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARILENA

GORGONI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia del Demanio, subentrati al Ministero delle Finanze, ricorrono per la cassazione della sentenza n. 327/2019 della Corte d’Appello di Cagliari, pubblicata l’8 aprile 2019, articolando un solo motivo, illustrato con memoria.

Resiste con controricorso la Lega Navale Italiana Sezione di (OMISSIS).

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, già Ministero delle finanze, premette in fatto di aver convenuto, dinanzi al Tribunale di Cagliari, la Lega Navale Italiana, adducendo che quest’ultima aveva detenuto abusivamente dall’1 gennaio 1997 all’8 gennaio 1982 una superficie di mq 1470 di area demaniale marittima e specchio d’acqua di (OMISSIS), su cui, senza titolo, era stato allestito un pontile con impalcato in legno, e chiedendo, in via principale, il risarcimento del danno e, in via subordinata, il pagamento dell’indennizzo ex art. 2041 c.c..

Con sentenza n. 3517/2000, il Tribunale di Cagliari, accolta la domanda, condannava la Lega Navale Italiana al pagamento di Euro 216.715,93, tenendo conto dell’importo determinato dal CTU con riferimento allo spazio occupato e al presumibile canone di locazione.

La Corte d’Appello di Cagliari, con la sentenza n. 124/2016, accoglieva l’appello proposto dalla Lega Navale Italiana, ritenendo prescritta la domanda ai sensi dell’art. 2947 c.c..

Ritenuto che la Corte territoriale fosse incorsa in errore revocatorio, ex art. 395 c.p.c., n. 4, gli odierni ricorrenti proponevano istanza di revocazione, lamentando che la sentenza impugnata non si fosse resa conto che era stata proposta anche una domanda ex art. 2041 c.c..

La Lega Navale italiana resisteva, eccependo l’inammissibilità del ricorso.

La Corte d’Appello di Cagliari, con la sentenza n. 327/2019, dichiarava inammissibile il ricorso per revocazione.

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. I ricorrenti deducono “Violazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4, e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”.

La sentenza n. 124/2016 aveva affermato: “Il Ministero fa riferimento all’ordinaria prescrizione decennale, con interpretazione che non appare condivisibile, se, infatti, per consolidata giurisprudenza (confr. Cass. S.U. n. 12313 del 18.11.1992), il termine prescrizionale applicabile all’occupazione senza titolo è quello decennale ex art. 2946 c.c., ciò riguarda l’azione di arricchimento indebito ex art. 2041 c.c., mentre nel caso in questione le somme sono state chieste ed ottenute a titolo di risarcimento dei danni”.

Secondo la sentenza oggetto dell’odierna impugnazione, il Tribunale di Cagliari, nella sentenza oggetto del successivo appello, aveva qualificato la richiesta di “pagamento degli indennizzi risarcitori” per l’occupazione ed utilizzazione senza titolo dei beni demaniali e specchi acquei quale domanda risarcitoria, condannando la Lega Navale al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 1226 c.c., oppure potrebbe avere del tutto omesso di considerare la domanda di condanna al pagamento degli indennizzi. In entrambi i casi – cioè sia nel caso di erronea interpretazione e qualificazione della domanda sia nel caso di omessa pronuncia su una delle due domande promosse – la sentenza non veniva ritenuta suscettibile di revocazione, giacché la revocazione presuppone un errore di fatto percettivo, cioè una svista di carattere materiale riferita a fatti univocamente ed incontestabilmente percepibili nella loro ontologica esistenza e quindi insuscettibili di diverso apprezzamento che non può mai ricorrere se l’errore implichi un anche minimo margine di apprezzamento o di valutazione o di giudizio per la sussunzione del fatto.

Nella prospettiva degli odierni ricorrenti, la Corte d’Appello avrebbe erroneamente escluso, invece, l’errore revocatorio, perché non era questione di omessa pronuncia, ma di errore percettivo in ordine al fatto che la domanda di indennizzo fosse stata proposta.

In particolare, il Ministero assume di aver proposto sia una domanda risarcitoria sia una domanda di indennizzo; il Tribunale di Cagliari accoglieva la domanda e condannava la Lega Italiana Navale; la Corte territoriale, investita dell’appello dalla Lega Italiana Navale, aveva ritenuto prescritte le pretese in quanto azionate nella forma del risarcimento del danno, non accorgendosi che in primo grado era stata proposta una domanda di indennizzo e, quindi, non affrontando la questione della prescrizione decennale sul presupposto erroneo che non vi fosse una domanda di indennizzo. Di qui la proposizione di un ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, con il quale gli odierni ricorrenti deducevano l’errore revocatorio consistente nell’omessa pronuncia su una domanda ritualmente proposta, motivata col fatto che quella domanda decisiva non sarebbe stata formulata.

Il motivo è infondato.

La Corte d’Appello, facendo corretta applicazione della giurisprudenza sull’errore revocatorio, ha escluso la ricorrenza di alcun presupposto per revocare la sentenza con una statuizione che evidentemente non è stata messa bene a fuoco dai ricorrenti. Il fulcro della decisione è da ravvisarsi nel convincimento della Corte territoriale dell’irrilevanza ai fini dell’errore revocatorio del se il Tribunale avesse omesso di pronunciarsi su una delle domande proposte o se avesse, correttamente o non, interpretato quella proposta come una sola domanda risarcitoria. I ricorrenti, invece, incentrano il motivo di ricorso, e le argomentazioni a supporto, sull’errore consistente nel fatto di aver deciso, dando per scontato che la domanda risarcitoria non fosse stata proposta, cioè su una situazione di fatto del tutto differente da quella assunta a premessa del ragionamento dalla sentenza qui impugnata.

2. Il ricorso è inammissibile.

3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

4. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021

 

 

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