Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3807 del 16/02/2018


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Cassazione civile, sez. trib., 16/02/2018, (ud. 24/10/2017, dep.16/02/2018),  n. 3807

Fatto

RILEVATO CHE:

 

1. con ricorso del 19/12/2003 la Casa di ospitalità “(OMISSIS)”, istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, ha impugnato cartella di pagamento notificatale dal concessionario Serit s.p.a., poi Serit Sicilia s.p.a., avente ad oggetto somme dovute a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione Unico/2000 per il periodo di imposta 1999 (che nel quadro RB indicava redditi da fabbricati derivanti dalla locazione di 60 unità immobiliari e nel quadro RA redditi agrari e dominicali) per omesso versamento i.r.pe.g. e i.r.a.p. oltre sanzioni e accessori, sostenendo la violazione degli artt. 88 e 111 del t.u.i.r. in quanto, stante la natura pubblica e il perseguimento di fini di assistenza e beneficenza senza lucro, la ricorrente avrebbe diritto a fruire dell’esclusione dalla tassazione;

2. con sentenza depositata il 21/1/2005 la commissione tributaria provinciale di Messina ha accolto il ricorso e annullato l’iscrizione a ruolo;

3. adita dall’Agenzia delle entrate, la commissione tributaria regionale della Sicilia – sez. staccata di Messina con sentenza depositata il 29/9/2009 ha rigettato l’appello;

4. per la cassazione della predetta decisione ha proposto ricorso l’Agenzia, su un unico motivo, rispetto al quale la Casa di ospitalità “(OMISSIS)” ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale su un motivo.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con l’unico motivo di ricorso principale l’Agenzia deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 88 e 108 del t.u.i.r. D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, lamentando l’erroneità della decisione della commissione regionale che, a fronte del disposto dell’art. 88, comma 2 cit. per cui non costituisce esercizio di attività commerciale l’esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici, nonchè l’esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici esclusivamente istituiti a tal fine, ha correttamente riconosciuto il requisito soggettivo per l’applicazione della norma agevolativa (“enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine”), ma ha omesso di rilevare la necessità anche del requisito oggettivo, relativo all’esenzione solo per l'”esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie”; nel caso di specie, trattandosi di rendite da locazioni o terreni, l’imposta non ha colpito le attività assistenziali ma quelle diverse, produttrici di redditi da tenersi distinti ex art. 108 cit.; deduce in tal senso l’Agenzia l’errore della statuizione della commissione regionale, che ha ritenuto che l’esenzione potesse comunque conseguire al fatto che i proventi in parola erano per statuto reimpiegati per supportare le attività assistenziali;

2. il motivo è fondato; in argomento va data continuità alla giurisprudenza di questa corte (v. ad es. Cass. n. 28176 del 26/11/2008, n. 28023 del 30/12/2009 e n. 9718 del 13/05/2015) per la quale il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 88, comma 2, che – nel testo vigente ratione temporis, prima che il D.Lgs. n. 344 del 2003trasfondesse le relative disposizioni nell’art. 74 – dispone che l’esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine non costituisce esercizio di attività commerciale; pertanto, il reddito fondiario (da terreni e fabbricati) degli immobili strumentali utilizzati in relazione a tali attività non subisce la “trasformazione” in reddito d’impresa del D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 40, comma 1, con la conseguenza che il reddito complessivo va determinato sommando i vari redditi, compresi quelli fondiari, come espressamente dispone l’art. 108 del D.P.R. citato (ove pure è riferimento allo svolgimento di attività in conformità alle finalità istituzionali);

3. nel caso di specie, peraltro, è questione relativamente a se il reddito fondiario (da terreni e fabbricati) provenga o no da immobili strumentali utilizzati in relazione alle predette attività, utilizzo che la commissione regionale ha ritenuto pur a fronte della locazione a terzi dei cespiti, in quanto lo statuto dell’ente “espressamente prevede la destinazione delle rendite del patrimonio immobiliare al raggiungimento delle finalità istituzionali”; senonchè tale interpretazione dell’art. 88, comma 2 cit. costituisce effettivamente falsa applicazione della norma, altro essendo l’utilizzazione degli immobili per l'”esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie”, altro il destinare le rendite – conseguite attraverso negozi di diritto privato – al raggiungimento degli scopi istituzionali, posto che nel primo caso si realizza il presupposto dell’agevolazione (l’immobile è direttamente utilizzato per l’esercizio dell’attività di interesse pubblico), nel secondo caso esso non si realizza, verificandosi una diversa fattispecie di percezione (e non di diretta fruizione) di ricchezza da parte dell’ente, successivamente ed eventualmente soltanto destinata a realizzare scopi istituzionali; tale esegesi soltanto è conforme al criterio per cui le disposizioni agevolative sono di stretta interpretazione (atteso che l’interpretazione fornita dalla commissione regionale va oltre il tenore letterale della norma) e coerente anche con la lettera dell’art. 108 cit., che distingue tra reddito degli enti non commerciali sottoposti a imposizione (tra i quali quelli fondiari) e quelli esenti;

4. dovendosi cassare la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto può questa corte, ex art. 384 c.p.c., comma 2, pronunciare nel merito rigettando il ricorso originario della parte contribuente;

5. resta assorbito l’esame dell’unico motivo di ricorso incidentale, vertente sulla compensazione – ritenuta in violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. – delle spese processuali nel giudizio di appello; il regime delle spese va infatti globalmente rideterminato come in appresso;

6. possono compensarsi le spese dell’intero giudizio, trattandosi di questione che, al momento della proposizione del ricorso originario, non aveva ricevuto sufficiente trattazione giurisprudenziale.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso principale, assorbito l’incidentale, e pronunciando nel merito rigetta il ricorso originariamente proposto dalla parte contribuente alla (ammissione tributaria provinciale di Messina; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta civile, il 24 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2018

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