Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3807 del 15/02/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 3807 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 16259-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente 2012
2644

contro

ABBATE NICOLINA, elettivamente domiciliata in ROMA
PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria della CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato DE
FRANCISCIS CARMELA con studio in CASERTA VIA ROMA

Data pubblicazione: 15/02/2013

P.00 EUROPA

giusta delega a

(avviso postale),

margine;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 115/2009 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata il 25/05/2009;

udienza del 20/12/2012 dal Consigliere Dott. DOMENICO
CHINDEMI;
udito per il ricorrente l’Avvocato GUIDA che ha
chiesto l’accoglimento;
udito

per

il

controricorrente

l’Avvocato

DE

FRANCISCIS che si riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

10 16259 Abbate 10
Fatto
Con sentenza n. 115/44/09, depositata il 25.5.2009, la Commissione
Tributaria Regionale della Campania, accoglieva parzialmente l’appello
proposto dall’Agenzia delle Entrate, nei confronti di Abbate Nicolina, avverso
la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, n.
349/01/2007, determinando l’Iva dovuta, a seguito di omessa presentazione

periodo d’imposta 1999, nella somma di € 2.749,98, pari ai nove decimi
dell’imposta, dovuta a titolo di detrazione forfettaria prevista dalla legge e
non, invece nella maggior somma richiesta dall’ufficio, oltre addizionali
interessi e sanzioni delle misure edittali applicate nell’avviso di accertamento
L’Agenzia delle Entrate impugna la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale deducendo,quale unico mezzo di gravame, la violazione e falsa
applicazione dell’art. 34 d.p.r. 633/72, in relazione all’art. 360, n. tre, c.p.c.,
non essendo consentita la detrazione forfettaria a seguito di mancata
presentazione della dichiarazione Iva, non trattandosi di documento
formalizzato nella dichiarazione annuale
L’ intimata si è costituita con controricorso nel giudizio di legittimità.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 20.12.2012, in cui il PG
ha concluso come in epigrafe.
Motivi della decisione
1. Deve essere, preliminarmente,disattesa la censura, formulata dalla
controricorrente di inammissibilità del ricorso perché privo di una chiara ed
articolata esposizione del fatto.
Questa Corte ha affermato che per soddisfare il requisito dell’esposizione
sommaria dei fatti di causa, prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per
cassazione, dal n. 3 dell’art. 366 cod. proc. civ., non è necessario che
l’esposizione dei fatti costituisca una premessa autonoma e distinta rispetto ai
motivi di ricorso, ne’ occorre una narrativa analitica o particolareggiata, ma è
sufficiente ed, insieme, indispensabile che dal contesto del ricorso (ossia, solo
dalla lettura di tale atto ed escluso l’esame di ogni altro documento, compresa
la stessa sentenza impugnata) sia possibile desumere una conoscenza del
“fatto”, sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e
1

della dichiarazione annuale, relativamente all’avviso di accertamento per il

la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice “a quo”.
Nella fattispecie in esame il fatto è enunciato comprensibilmente ed
esaustivamente nel corpo del ricorso intitolato ‘` fatto e svolgimento del
processo”, oltre ad essere indicato anche nelle parti delle sentenze riprodotte.
2. Nel merito il ricorso è fondato.
Qualora il produttore agricolo, rientrante nel regime speciale Iva per la
cessione di prodotti agricoli di cui all’art 34 d.p.r. 633/1972, abbia omesso di

speciale detrazione prevista dal citato articolo ove le operazioni soggette ad
IVA non vengano debitamente fatturate e registrate Cass. Sez. 5, Sentenza
n. 21790 del 20/10/2011; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11580 del 18/05/2007)
Non può, pertanto, sorgere un diritto alla detrazione forfetaria in mancanza di
formalizzazione delle operazioni nella dichiarazione annuale.
Il regime normale per i produttori agricoli, per quanto concerne l’IVA, è quello
descritto nell’art. 34 citato che prevede sostanzialmente la neutralizzazione del
debito per l’imposta sulle cessioni mediante la generazione di un pari
controcredito da calcolare a titolo di detrazione ex art. 19.
Il presupposto per l’applicabilità di tale meccanismo, tuttavia, è dato
necessariamente dall’emissione di regolare fattura in quanto, per la
necessaria correlazione formale tra poste attive e passive ai fini del calcolo
dell’imposta in tanto sorge il credito da portare in detrazione in quanto il debito
che lo genera venga esposto in un documento registrabile non essendo
concepibile, nel meccanismo di quantificazione del debito tributario in subiecta
materia, che possa sorgere un diritto alla detrazione in base ad un evento non

formalizzabile nelle scritture contabili, come si evince d’altra parte dal disposto
dell’art. 28, comma 4, che prevede che “il contribuente perde il diritto alle
detrazioni non operate nei mesi di competenza e non indicate nella
dichiarazione annuale (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11580 del 18/05/2007)
L’ art 34 d.p.r. 633/1972 non consente la detrazione forfetaria prevista da tale
norma, corrispondente ai 9/10 dell’imposta, in caso di mancata presentazione
della dichiarazione Iva, in quanto il credito da portare in detrazione sorge
quando il debito che lo genera venga esposto in un documento registrabile.
Non è sufficiente trattarsi di detrazione forfetizzata prevista ex lege per il solo
fatto di essere allevatore, perdendosi il relativo diritto a seguito della mancata
2

presentare la dichiarazione annuale Iva perde il diritto a beneficiare della

presentazione delle prescritte dichiarazioni annuali.
Va, conseguentemente, accolto il ricorso dell’ufficio, cassata l’impugnata
sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art.
384, comma secondo, c.p.c., determina l’Iva sulle fatture emesse così come
quantificata dall’Agenzia, confermando, nel resto l’impugnata sentenza
La particolarità della questione e l’orientamento

della giurisprudenza

formatosi in epoca successiva alla proposizione dell’originario ricorso
giudizio.

PQM
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, non essendo necessari
ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384, comma secondo, c.p.c., determina
l’Iva sulle fatture emesse in € 27.499,78, conferma nel resto
Dichiara compensate le spese dell’intero giudizio
Così deciso in Roma,iI20.12.2012

costituiscono giusti motivi per la compensazione delle spese dell’intero

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