Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3807 del 14/02/2020

Cassazione civile sez. un., 14/02/2020, (ud. 28/01/2020, dep. 14/02/2020), n.3807

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 31689/2018 proposto da:

AL PORTICCIOLO S.N.C., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELL’ORSO 84, presso

lo studio dell’avvocato FRANCESCO LETTERA, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PACUVIO 34,

presso lo studio dell’avvocato GUIDO ROMANELLI, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati FRANCESCO LUPPI ed ALBERTO LUPPI;

COMUNE DI SIRMIONE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA MARCELLO PRESTINARI 13, presso lo studio

dell’avvocato PAOLA RAMADORI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIANPAOLO SINA;

– controricorrenti –

e contro

AUTORITA’ DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO, MINISTERO PER I BENI E LE

ATTIVITA’ CULTURALI, SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCIHITETTONICI E

PAESAGGISTICI DELLE PROVINCE DI BRESCIA, CREMONA E MANTOVA,

PROVINCIA DI BRESCIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 86/2018 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

PUBBLICHE, depositata il 18/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/01/2020 dal Consigliere Dott. ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

uditi gli avvocati Francesco Lettera, Alessandro Bianco per delega

dell’avvocato Paola Ramadori e Lorenzo Romanelli per delega

dell’avvocato Guido Romanelli.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.A., proprietario di una civile abitazione affacciante sul lago di (OMISSIS), con accesso pedonale adiacente un immobile adibito a ristorante appartenente alla S.n.c. Al Porticciolo, impugnava davanti al giudice amministrativo la Det. n. 554 del 2013, con la quale l’autorità di bacino, nulla ostando sotto il profilo demaniale paesaggistico, procedeva al rilascio a favore della Società della concessione alla realizzazione di una veranda denominata “tenda lago”; il M. impugnava anche il successivo permesso di costruzione n. (OMISSIS) rilasciato dal Comune.

2. A seguito della declinatoria di giurisdizione del giudice amministrativo, la controversia veniva riassunta davanti al TSAP che, con l’impugnata sentenza, previo espletamento di una CTU, annullava i due provvedimenti, ponendo le spese di giudizio a carico dei soccombenti; il TSAP, dopo aver accertato che la veranda denominata “tenda lago”, pur in assenza di opere murarie, non poteva considerarsi costruzione precaria, essendo difatti irrilevante la possibilità di sua rimozione a fine stagione, dichiarava l’illegittimità delle due concessioni, entrambe per violazione del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, art. 96, lett. f), disposizione che prevede, al fine di consentire un regolare deflusso delle acque, il divieto assoluto di realizzare manufatti a distanza inferiore a metri dieci dalle acque pubbliche, ritenendo comprese in quest’ultime anche quelle lacustri; con la conseguente non applicabilità, per tutto quanto sopra, dell’art. 58 NTA del Piano delle Regole, disciplinante l’erezione di manufatti precari o stagionali.

3. Al Porticciolo S.n.c. ricorreva per cinque motivi, ai quali aderiva il Comune di Sirmione, mentre il M. resisteva con controricorso; la Società ricorrente e il resistente si avvalevano della facoltà di depositare memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il preliminare quarto motivo, formulato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denunciando tra l’altro la violazione del cit. R.D. n. 523, art. 96, lett. f), dell’art. 58 NTA del Piano delle Regole del Comune di Sirmione, dell’art. 953 c.c., la ricorrente censurava il TSAP sia per aver accertato, in contrasto con gli strumenti urbanistici, che l’area sulla quale era stata eretta la “tenda lago” fosse “destinata a servizi pubblici”; sia per aver negato che il manufatto avesse carattere precario, in finale anche evidenziando che la normativa regionale consentiva, nelle aree rivierasche lacuali, l’erezione di strutture precarie come quella della “tenda lago”; con il quinto motivo, ancora avente carattere preliminare rispetto ai primi tre, formulato in via subordinata in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la ricorrente lamentava la violazione degli artt. 132 e 112 c.p.c., per non avere il TSAP risolto “in modo giuridicamente corretto”, comunque senza adeguata giustificazione, la questione della ricomprensione delle acque lacuali nel divieto contenuto nel cit. R.D. n. 523, art. 96, lett. f); e senza inoltre prendere in considerazione l’art. 58 NTA del Piano delle Regole del Comune di Sirmione.

1.1. I motivi, che per economia processuale è opportuno esaminare congiuntamente, sono inammissibili; innanzitutto perchè con gli stessi non si censura una errata ricognizione della previsione normativa, bensì l’accertamento di concreti fatti, come per esempio quello della natura precaria o meno della veranda, nella sostanza chiedendo alla Corte un diverso apprezzamento delle caratteristiche della “tenda lago”, invocando quindi una rivalutazione di circostanze non permessa in sede di legittimità (Cass. sez. I n. 24155 del 2017; Cass. sez. trib. n. 26110 del 2015); in secondo luogo, perchè l’incompleta o inesatta spiegazione giuridica fornita dal giudice non è di per sè censurabile, come invece ha fatto la ricorrente con il quinto motivo, dovendo invece tradursi in una denuncia di violazione di legge; regola, quella appena enunciata, che si ricava facilmente dall’art. 384 c.p.c., comma 4, che difatti semplicemente ammette la Corte a correggere o integrare la motivazione, quando la sentenza sia conforme a diritto, quando cioè il giudice a quo non abbia violato la legge (Cass. sez. VI n. 14476 del 2019; Cass. sez. trib. n. 5123 del 2012);

1.2. Fermo quindi l’accertamento della natura non precaria della “tenda lago”, non messo in discussione dalle infondate censure appena trattate, consegue la non operatività dell’art. 58 NTA del Piano delle Regole del Comune di Sirmione, che appunto permetteva solo l’erezione di manufatti precari, con assorbimento dei successivi motivi, comunque anch’essi infondati, per quanto segue.

2. Con il primo motivo, formulato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente sosteneva l’inapplicabilità del cit. R.D. n. 523, art. 96, lett. f), dovendo a suo dire trovare invece applicazione esclusivamente il D.Lgs. 23 febbraio 2010, n. 49, art. 7, comma 4, lett. b), che, allo scopo di evitare il rischio di alluvioni, determinava in maniera vincolante, a mezzo di piani di gestione, le aree di deflusso delle acque, tra le quali non era però indicata quella demaniale su cui era stata realizzata la “tenda lago”, con la conseguente applicazione dell’art. 58 NTA del Piano delle Regole del Comune di Sirmione, che consentiva la realizzazione di strutture precarie come quella in discussione; con il secondo motivo, sempre formulato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente contestava come errata l’affermazione del TSAP secondo cui il divieto di costruire a distanza minore di dieci metri stabilito dal cit. R.D. n. 523, art. 96, lett. f), comprendeva anche le acque di lago; e questo perchè il lago, a giudizio della Società, era da considerarsi “un corpo idrico fermo” non soggetto a piene, diversamente dai fiumi, torrenti e canali navigabili, per i quali soltanto sarebbe stato posto il divieto cit. R.D. n. 523, ex art. 96, lett. f); con il terzo motivo, formulato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la ricorrente contestava la possibilità stessa di inondazioni nell’area demaniale sulla quale era stata eretta la “tenda lago”, come sarebbe stato in effetti provato dalla documentazione prodotta, non potendo perciò trovare applicazione il divieto di cui al cit. R.D. n. 523, art. 96, lett. f).

2.1. I motivi, che per economia processuale conviene trattare congiuntamente, non sono fondati, dovendosi in primo luogo rammentare la costante giurisprudenza secondo cui il divieto contenuto nel cit. R.D. n. 523, art. 96, lett. f), ha carattere assoluto, come anche letteralmente previsto dal legislatore, al fine di assicurare il libero deflusso delle acque (Cass. sez. un. 12271 del 2004; Cass. sez. II n. 1744 del 2013); un assoluto divieto previsto per tutte le acque pubbliche, comprese quindi quelle lacuali, come del resto espressamente stabilito dal capo I R.D. n. 523 cit., che nella sua rubrica stabilisce che le acque pubbliche soggette alla sua disciplina amministrativa sono quelle “Dei fiumi, torrenti, laghi, rivi e colatori naturali” (Cass. sez. un. 13532 del 2016; Cass. sez. II n. 1744 cit.; Cass. sez. un. 6591 del 1981); con riguardo al terzo motivo, occorre osservare che se è vero che la giurisprudenza è nel senso che il divieto contenuto nel cit. R.D. n. 523, art. 96, lett. f), viene meno quando venga meno la possibilità stessa di inondazione (Cass. sez. un. 12271 del 2004; Cass. sez. un. 5644 del 1979; Cass. sez. un. 807 del 1978), deve tuttavia rilevarsi che l’accoglimento della eccezione presuppone un accertamento di fatto che non può essere inammissibilmente chiesto per la prima volta alla Corte; o, comunque, che non può essere chiesto senza aver prima precisato in modo autosufficiente che la domanda di accertamento era stata proposta nei precedenti gradi, censurando la mancanza di riscontro con specifica denuncia (Cass. sez. lav. n. 25863 del 2018; Cass. sez. III n. 26906 del 2014).

3. Con riferimento alla questione sollevata dalla Società ricorrente soltanto in memoria, per cui si prospetterebbe un litisconsorzio necessario con il proprietario della civile abitazione di cui il resistente M. sarebbe stato solo usufruttuario, la stessa è inammissibile, non solo perchè costringerebbe ad accertamenti di fatto, circa la titolarità del diritto proprietario, che alla Corte in questo grado è vietato a svolgere (Cass. sez. I n. 13477 del 2006), ma anche perchè la stessa viene affidata a un documento che ex art. 372 c.p.c., non poteva essere prodotto; del resto, in tema di questioni di litisconsorzio necessario sollevate davanti alla Corte, va in proposito ribadito l’orientamento secondo cui, in caso di rigetto del ricorso, il ricorrente non ha alcun interesse processuale ad ottenere l’integrazione del contraddittorio (Cass. sez. II n. 24071 del 2019; Cass. sez. III n. 2461 del 2009).

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; nulla sulle spese con riguardo alle parti non costituite.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, in solido con il Comune, a rimborsare alla resistente le spese processuali, queste liquidate in Euro 4.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2020

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