Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3807 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/02/2017, (ud. 11/01/2017, dep.14/02/2017),  n. 3807

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 518/2016 proposto da:

TTF SNC DI T.M. & C. SNC di T.M. &

T.L. in persona dei soci e legali rappresentanti pro tempore

T.M., T.L., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato FABRIZIO ZARONE, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4756/18/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 14/04/2016, depositata il 20/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO

MOCCI.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., Delib. di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

La T.T.F. s.n.c. nonchè i soci T.M. e T.L. propongono ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Benevento. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto il ricorso dei contribuenti avverso la cartella di pagamento per le imposte IRPEF, IVA e IRAP per l’anno 2008.

Nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che l’Ufficio avrebbe potuto sindacare l’antieconomicità dei comportamenti tenuti dai contribuenti e ritenerli sintomatici dell’evasione di imposte, in mancanza di valide argomentazioni contrarie.

Il ricorso è affidato a due motivi.

Con il primo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, si deduce la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), giacchè la CTR avrebbe conferito valenza ad un accordo (circa la quantificazione dei costi di percorrenza chilometrica) fra il Ministero dei Trasporti e l’Associazione dei Vettori entrato in vigore dopo l’anno di accertamento e pur in presenza della prova contraria offerta dalla contribuente.

Col secondo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti, costituito dal fatto notorio che le imprese del settore avrebbero praticato prezzi sensibilmente inferiori a quelli previsti dai C.C.N.L..

L’intimata si è costituita con controricorso.

Il ricorso è manifestamente infondato.

La lettura della decisione della CTR dimostra come la sentenza impugnata prenda in esame l’accordo sindacale invocato dalla ricorrente, benchè ne escluda la rilevanza. La prima doglianza non ha dunque ragion d’essere.

A prescindere inoltre dalla congruenza del secondo motivo, il fatto enunciato non appare essere stato oggetto di discussione, nè appare decisivo per il giudizio.

Il ricorso va, in definitiva, rigettato.

Il problema riguardante l’interpretazione dell’accordo integra le gravi ed eccezionali ragioni idonee a disporre la compensazione delle spese di lite.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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