Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3806 del 18/02/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 3806 Anno 2014
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: NUZZO LAURENZA

Data pubblicazione: 18/02/2014

SENTENZA

sul ricorso 29425-2007 proposto da:
ROSA

CONSIGLIA

RSACSG43B44F912S,

ROSA ALFONSO

RSALNS42L10G2300, elettivamente domiciliati in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso lo studio dell’avvocato CORTE
DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato
PIZZUTI PASQUALE;
– ricorrenti –

2013
contro

2674
ROSA

EMILIA

RSOMLE39T57G230U,

elettivamente

domiciliata in ROMA, V. BALDO DEGLI UBALDI 66, presso
lo studio dell’avvocato RINALDI GALLICANI SIMONA,

.11\t/fL9

rappresentata

e

difesa

dall’avvocato

MOBILIO

GIANFRANCO;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 524/2007 della CORTE D’APPELLO
di SALERNO, depositata il 17/09/2007;

udienza del 19/12/2013 dal Consigliere Dott. LAURENZA
NUZZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Svolgimento del processo
Con atto di citazione 20.10.2001 Rosa Emilia conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore,

un canaltper l’irrigazione di un terreno di sua proprietà,
sito nel Comune di Pagani,contiguo a quello del convenuto,secondo quanto convenuto con la scrittura privata
24.3.2001 che prevedeva il ripristino del canale entro il
termine di M. 60 giorni.
Costituitosi in giudizio Rosa Alfonso eccepiva che detta
scrittura privata non era stata sottoscritta anche
dall’altra comproprietaria del terreno, Rosa Consiglia
che, a sua volta, chiamata in causa, assumeva la inopponibilità, nei propri confronti, della scrittura
24.3.2001, chiedendo, in via riconvenzionale, declaratoria d’inesistenza della servitù oggetto di causa.
A seguito delle predette eccezioni, l’attrice modificava
la domanda ed, in luogo dell’adempimento, chiedeva la
risoluzione della scrittura per colpa di Rosa Alfonso.
Con sentenza 29.4.2003 il Tribunale dichiarava la risoluzione della scrittura privata 24.3.2001 per colpa di
Rosa Alfonso e lo condannava al risarcimento dei danni,
da liquidare in separata sede, in favore di Rosa Emilia;
rigettava la domanda riconvenzionale di negatoria servitutis proposta da Rosa Consiglia,per l’intervenuto rico-

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Rosa Alfonso chiedendone la condanna al ripristino di

noscimento della servitù da parte del marito e condannava i convenuti al pagamento delle spese processuali.
La responsabilità di Rosa Alfonso, ad avviso del primo

comproprietà del terreno da parte della moglie, Rosa
Consiglia. Avverso tale decisione proponeva appello
principale Rosa Consigliq, ed appello incidentale Rosa
Alfonso; resisteva Rosa Emilia.
Con sentenza depositata il 17.9.2007 la Corte d’Appello
di Salerno rigettava entrambi gli appelli e condannava
gli appellanti al pagamento delle spese del grado.
Osservava la Corte di merito che la servitù doveva ritenersi costituita, ex art. 1062 c.c., per destinazione del
padre di famiglia, risultando che i beni appartenevano
originariamente alla comune genitrice, De Prisco Giuseppa che li aveva poi attribuiti, con testamento pubblicato il 6.3.1960, a tutti i figli mediante ripartizione in
di zonette contigue “di tal che il canale di irrigazione
che parte dal pozzo e corre lungo dette zonette era espressione di servitù poste a carico ed a favore per destinazione del padre di famiglia , in assenza di disposizioni specifiche”; ne conseguiva che, essendo Rosa Emilia titolare della servitù, doveva rigettarsi il gravame
incidentale di

Rosa Alfonso, stante la legittimità

dell’obbligo da questi assunto, quale comproprietario del

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giudice, derivava dall’aver taciuto alla controparte la

fondo servente e non rilevando la mancata partecipazione dell’altro comproprietario, trattandosi di “rapporto
obbligatorio e non di atto costitutivo di diritto reale”,

Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso
Rosa Consiglia e Rosa Alfonso, formulando due motivi
con i relativi quesiti ex art. 366 bis c.p.c. ritwiílji 4-92

fvv.P

Resiste con controricorso e successiva memoria Rosa Emilia.
Motivi della decisione
I ricorrenti deducono:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 949-1062 e
2697 c.c., nonché contraddittoria ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo, per avere
la Corte di merito erroneamente desunto dal testamento
pubblicato il 6.3.60 la prova della costituzione della
servitù per destinazione del pach – efflfmniglia sulla base
della semplice appartenenza del fondo gravato dalla servitù alla comune dante causa, senza che fosse stato accertata la sussistenza, all’epoca della divisione del fondo
in

questione,di

opere

permanenti

rivelatrici

dell’esistenza della servitù;
2)(subordinatamente al mancato accoglimento del primo
motivo), nullità della sentenza in relazione agli artt.
1418 -1453 -1069- 1090c.c. e 112 c.p.c., nonché omessa

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rimasto inadempiuto.

motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio, non avendo la sentenza impugnata considerato
che la scrittura del 24.3.01 integrava un contratto uni-

tario del fondo servente con la conseguenza che la relativa declaratoria di risoluzione, costituiva violazione
dell’art. 1453 c.c., potendo la domanda di risoluzione
per inadempimento essere proposta solo per i contratti
con prestazioni corrispettive; peraltro, il giudice di appello non aveva tenuto conto che, ai sensi dell’art. 1069
c.c., spetta al titolare del fondo dominante eseguire, a
propria cura e spese, le opere per conservare la servitù
con la conseguenza che l’obbligo assunto da Rosa Alfonso, in qualità di proprietario del fondo servente, era
nullo per mancanza di causa.
Il ricorso è infondato.
In ordine al primo motivo va ribadito il principio di diritto, affermato nella sentenza impugnata , secondo cui
per l’acquisto della servitù per destinazione del padre di
famiglia occorre “la sua apparenza, cioè l’esistenza di
o
segni visibili rivelatori dell’esistenza della servitù( pag.
6). L’esistenza di opere visibili

e permanenti è sta-

ta,peraltro, desunta dalla planimetria, dal contenuto della scrittura privata del 24.3.1991 in cui si riconosceva
la preesistenza del canale di irrigazione e dal fatto che

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laterale con una sola prestazione a carico del proprie-

la comune genitrice, De Prisco Giuseppa, con testamento pubblicato il 6.3.1960, aveva assegnato zonette conlungo detto canale sicché lo

a tutti i figli e site

stato dei luoghi

manifestava la sussistenza di “servitù

poste a carico ed a favore per destinazione del padre di
famiglia” e, pertanto, la scrittura privata era valida anche senza la partecipazione dell’altra comproprietaria
( Rosa Consiglia).
Per quanto riguarda il secondo motivo, premesso che la
questione della non risolubilità per inadempimento di un
contratto con prestazioni a carico di una sola parte risulta nuova, a prescindere del problema della sua fondatezza, si osserva che fuori luogo viene invocato l’art.
1069, secondo comma, cod. civ., dal momento che, nella
specie, non si discute di opere necessarie alla conservazione della servitù, ma della assunzione

di

un’obbligazione personale da parte di Alfonso Rosa.
Alla stregua di quanto osservato il ricorso va rigettato.
Consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle
spese processuali liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali che si liquidano in C
2.200,00 di cui C 200,00 per esborsi oltre accessori di
legge.

5

tigue

Così deciso in Roma il 19.12.2013

I1F

ente

o Giudikiitie.
NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERTA

Roma,

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Si attesta la registrazione presso

18 FEB. 2014

Il Pr

Il Consigliere est.

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