Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3806 del 17/02/2010
Cassazione civile sez. I, 17/02/2010, (ud. 23/10/2009, dep. 17/02/2010), n.3806
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –
Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 20383/2008 proposto da:
R.V. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA SICILIA 235, presso l’avvocato DI GIOIA GIULIO, che lo
rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il
09/01/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
23/10/2009 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;
udito il ricorrente l’Avvocato CALVETTA (con delega) che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto 9 gennaio 2008, la Corte d’appello di Roma, decidendo sulla domanda proposta dal signor R.V., condannò il Ministero della Giustizia al pagamento dell’equa riparazione dovuta per l’irragionevole durata di un processo, liquidando per il periodo eccedente la durata ragionevole (determinato in sei anni e tre mesi) il danno non patrimoniale in Euro 5.000,00 in ragione Euro 800,00 per ogni anno di ritardo.
Per la cassazione del decreto, non notificato, ricorre il signor R.V., con atto notificato in data 21 luglio 2008, con un unico mezzo d’impugnazione.
L’amministrazione resiste con controricorso notificato il 15 ottobre 2008.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso si censura per difetto di motivazione il criterio seguito nella determinazione dell’ammontare dell’equa riparazione, per essersi la corte territoriale immotivatamente discostata dai criteri della Corte Europea dei diritti dell’uomo, liquidando Euro 800,00 per ogni anno d’irragionevole ritardo.
Il motivo è fondato. Nell’impugnato decreto, infatti, l’adozione di un criterio unitario annuale di riparazione inferiore a quello della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo non è in alcun modo giustificata.
Il decreto impugnato deve essere pertanto cassato in relazione al motivo accolto, e la causa può essere decisa anche nel merito, non essendo emersi elementi di valutazione che giustifichino una riduzione degli ordinari criteri applicati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo (e non allegandosi dal ricorrente di aver proposto già davanti alla corte territoriale la domanda di maggiorazione dell’equa riparazione in regione della natura previdenziale della causa), con la liquidazione a favore della parte ricorrente dell’equa riparazione per sei anni e tre mesi di complessivi Euro 6.250,00, con gli interessi legali dalla domanda.
Le spese del giudizio sono a carico dell’amministrazione soccombente, e sono liquidate, per il grado svoltosi davanti alla corte territoriale, in Euro 50,00 per esborsi, Euro 1.000,00 per onorari ed 440,00 per diritti, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari, avvocati Giulio Di Gioia e Milena Monica De Nicola, come già disposto nel decreto impugnato.
Sono inoltre a carico dell’amministrazione soccombente le spese del grado di legittimità, liquidate come in dispositivo e distratte a favore dell’avvocato Giulio Di Gioia, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente, a titolo di equa riparazione, la somma di Euro 6.250,00, con gli interessi dalla domanda al saldo, e le spese del giudizio, che determina:
per il giudizio davanti alla corte d’appello, in Euro 50,00 per esborsi, Euro 440,00 per diritti, Euro 1.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge, disponendo che siano distratte a favore dei procuratori antistatali, avvocati Giulio di Gioia e Milena Monica De Nicola;
per il giudizio di legittimità, in Euro 1.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge, disponendo che siano distratte a favore dell’avvocato Giulio Di Gioia.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 5.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010