Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3806 del 16/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 3806 Anno 2018
Presidente: GRECO ANTONIO
Relatore: SABATO RAFFAELE

ORDINANZA

sul ricorso 13321-2010 proposto da:
MASSARO NICOLA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
FLAMINIA 395, presso lo studio dell’avvocato FEDERICA
MAZZONI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI
MORAMARCO;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI;
– intimata non chè contro

AGENZIA GENERALE DELLE ENTRATE in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

Data pubblicazione: 16/02/2018

- resistente con atto di costituzion

avverso la sentenza n. 25/2009 della COMM.TRIB.REG. di
BARI, depositata il 17/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 24/10/2017 dal Consigliere Dott.

RAFFAELE SABATO.

24.10.2017 n. 8 n.r.g. 13321-10 ORD TRIB

Rilevato che:

con due ricorsi, poi riuniti, alla ammissione tributaria

h provinciale di Bari Nicola Massaro ha impugnato avvisi di
accertamento con cui l’Agenzia delle entrate ha recuperato i.v.a.,
i.r.pe.f. e i.r.a.p. per gli anni 2000 e 2001 a seguito di controlli
incrociati da cui era emersa l’emissione di fatture con ricavi non
dichiarati;
2. avverso la sentenza di rigetto il contribuente ha proposto
appello innanzi alla commissione tributaria regionale di Bari che, con
sentenza depositata il 17/3/2009, lo ha respinto con condanna alle
spese;
3. per la cassazione della predetta decisione ha proposto ricorso
per cassazione il contribuente, su otto motivi, rispetto al quale
l’Agenzia delle entrate non ha svolto difese;
,

Considerato che:

1. è inammissibile il primo motivo, con cui il ricorrente impugna la
decisione della commissione regionale per violazione e falsa
applicazione degli artt. 106 e 107 del d.p.r. n. 1229 del 1959, oltre

1

1.

che per vizio di motivazione, per avere i giudici di merito respinto
l’eccezione di nullità della notifica della sentenza di primo grado, che
«comporta la nullità della sentenza stessa», in quanto effettuata da
ufficiale giudiziario asseritamente privo di competenza territoriale;

merito, oltre ad affermare l’avere l’ufficiale giudiziario competenza
territoriale, ha basato la sua sentenza anche sull’ulteriore

ratio

decidendi, idonea a sorreggere da sola la decisione, per cui «con la
proposizione dell’appello nei termini la parte … ha sanato ogni
eventuale irritualità della notifica della sentenza» (p. 5); ratio questa
non impugnata;
2. è infondato il secondo motivo con il quale, sotto il profilo sia di
violazione del precetto legislativo di cui in prosieguo che del vizio di
motivazione, il ricorrente ha contestato l’affermazione della
commissione regionale secondo cui la proroga dei termini di
decadenza per l’accertamento di cui all’art. 10 della I. n. 289 del 2002
inciderebbe anche sui termini di prescrizione per l’irrogazione di
sanzioni; sul punto, posta l’adeguatezza della motivazione fornita
dalla commissione di merito, la decisione impugnata risulta anche in
continuità con l’orientamento di questa corte (v. Cass. n. 21826 del
2016 e 1375 del 2011) secondo cui in tema di sanzioni per violazione
di norme tributarie l’art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1996, come
modificato dal d.lgs. n. 203 del 1998 e successivamente dal d.lgs. n.

2

l’inammissibilità discende dalla circostanza che la commissione di

.„3
99 del 2000, stabilisce che la contestazione debba essere notificata, a
pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a
quello in cui è avvenuta la violazione “o nel diverso termine previsto
per l’accertamento dei singoli tributi”; tale ultimo inciso, per il suo

eventuali disposizioni di proroga dei termini medesimi, fra le quali,
appunto, quella di cui all’art. 10 della I. n. 289 del 2002, che prevede
per i contribuenti che non si avvalgono delle norme di definizione
agevolata, dettate dagli artt. 7 e 9 della medesima legge, la proroga
di due anni dei termini per la notifica degli avvisi di accertamento, sia
per le imposte sui redditi, che per l’imposta sul valore aggiunto;
3. è manifestamente infondato il terzo motivo, con cui si ascrive
alla commissione regionale la violazione degli artt. 345 cod. proc. civ.
e 58 d. Igs. n. 546 del 1992 per aver ritenuto ammissibili produzioni
documentali in appello; la grave infondatezza deriva dal fatto che la
parte ricorrente ha desunto un presunto principio di preclusione di
tale produzione, se non per mancata precedente produzione per forza
maggiore, da una massima di questa corte non confacente, siccome
relativa a giudizio di rinvio dopo sentenza di cassazione; resta dunque
fermo che, nel giudizio di appello tributario, come affermato da
questa corte (v. ad es. Cass. n. 22776 del 2015) l’art. 58 del d.lgs.
31 dicembre 1992, n. 546, consente la produzione di qualsiasi
documento, pur se già disponibile in precedenza;

3

riferimento operato in termini generali, rende applicabili anche

,
4. sono inammissibili il quarto e il quinto motivo, con cui – sotto
la veste di impugnazioni per vizio di motivazione (quarto motivo) e di
violazione degli artt. 2, 6 terzo comma e 11 del d. Igs. n. 472 del
1997, oltre che vizio di motivazione (quinto motivo) – in effetti il

dalla commissione di merito in ordine alla responsabilità anche in
capo al contribuente stesso della gestione aziendale, oltre che del di
lui defunto padre, che avrebbe reso dichiarazioni volte ad assumere
su sé la responsabilità (pp. 5 e 6 della sentenza); a fronte delle
valutazioni svolte dal giudice di merito, non può infatti trovare
ingresso una richiesta alla corte di legittimità di riesaminare il
materiale probatorio già vagliato nella sede pertinente, ciò in cui
sostanzialmente si traducono i mezzi;
5.

è infondato il sesto motivo, con cui si deduce vizio di

motivazione in ordine all’eccezione di illegittimità dell’avviso di
accertamento in quanto motivato per relationem ad atti non portati a
conoscenza del contribuente; invero, alla p. 7 dell’impugnata
sentenza la commissione regionale offre congrua motivazione, non
attaccata per eventuale violazione di norme di diritto, in base alla
quale perviene alla conclusione della conoscenza degli atti usati per

relationem, siccome costituiti da fatture emesse dalla stessa parte
ricorrente nei confronti della Eurocristal s.r.I., la cui riferibilità alla
medesima ricorrente non è stata posta in dubbio;

4

contribuente contesta le risultanze dell’accertamento fattuale svolto

6. è inammissibile il settimo motivo, con cui il contribuente ha
dedotto vizio di motivazione in ordine all’eccezione sollevata in
relazione all’illegittimità dell’avviso di accertamento, non essendo in
esso indicata la tipologia di accertamento effettuato; ai fini

trascrivere nel ricorso i termini esatti con cui il presunto vizio era
stato sollevato nel ricorso originario; in mancanza di ciò, è a questa
corte precluso ogni altro esame, tenuto conto che con accertamento
in fatto insindacabile in sede di legittimità la sentenza impugnata (p.
7) contiene congrua spiegazione della circostanza che in sede di
proposizione dei ricorsi il contribuente ha dato prova di conoscere i
riferimenti normativi su cui si basava l’accertamento;
7. è inammissibile infine l’ottavo motivo, con cui il contribuente ha
dedotto vizio di motivazione in ordine all’eccezione sollevata in merito
all’incertezza del quantum debeatur e del tipo di reddito presunto;
anche sul punto, infatti, con motivazione congrua insindacabile nel
merito, la sentenza impugnata (p. 7) ha ritenuto che gli elementi
esposti nell’avviso fossero sufficienti a fornire ogni elemento
necessario circa il quantum delle imposte accertate e alla tipologia di
esse;
8. in definitiva il ricorso va rigettato, non dovendosi provvedere
sulle spese non avendo l’Agenzia espletato difese (a tanto non

5

dell’ammissibilità del motivo, sarebbe stato onere del ricorrente

valendo mero atto di costituzione al dichiarato fine di espletare

P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta
civile, in data 24 ottobre 2017.

p

eventuali successive difese);

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