Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3806 del 16/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 16/02/2011, (ud. 01/12/2010, dep. 16/02/2011), n.3806

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26793-2009 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Po n. 25b, presso lo

studio dell’avv. Pessi Roberto, che la rappresenta e difende per

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.M., elettivamente domiciliato in Roma presso la

Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso

dall’avv. Iacovino Vincenzo per procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 453/2008 della Corte d’appello di Campobasso,

depositata in data 31.12.2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 1.12.2010 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

udito l’avv. Mario Miceli per delega Pessi;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Destro Carlo.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

1.- M.M. chiedeva al Tribunale di Campobasso che fosse dichiarata la nullità del termine apposto a due contratti di assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a. stipulati in epoche diverse. Accolta la domanda, conseguiva la declaratoria dell’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e la condanna del datore al pagamento delle retribuzioni arretrate.

2.- Proposto appello da Poste Italiane, la Corte d’appello di Campobasso, con sentenza del 31.12.08, rigettava l’impugnazione.

Considerato che il primo contratto era stipulato per doppia causale riferita sia all’esistenza di esigenze eccezionali connesse alla fase di ristrutturazione dell’azienda, sia alla necessità di consentire l’espletamento del servizio in concomitanza dell’assenza per ferie del personale in pianta stabile, in forza dell’art. 8 del CCNL Poste 26.11.94 (come integrato dall’accordo 25.9.97, per la prima causale e nel testo originario per la seconda), rilevava che le assunzioni per esigenze eccezionali erano ammesse fino al 30.4.98, data fissata dalle patti collettive con accordo integrativo 16.1.98. Essendo detto primo contratto stipulato per il periodo 27.7-30.9.98, il termine era da ritenere illegittimamente apposto.

3.- Poste Italiane proponeva ricorso per cassazione, cui rispondeva M. con controricorso.

Il Consigliere relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. depositava relazione che veniva comunicata al Procuratore generale ed era notificata ai difensori costituiti.

Poste Italiane ha depositato memoria, con la quale prende atto dell’entrata in vigore della L. 4 novembre 2010, n. 183 e, per il caso di non accoglimento del ricorso, chiede che l’eventuale risarcimento del danno venga fissato nei limiti previsti dall’art. 32, commi 5, 6 e 7, di detta legge.

4.- I motivi di Poste Italiane s.p.a. possono essere così sintetizzati:

4.1.- violazione della L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, degli artt. 1362 e segg. c.c. e 8 del c.c.n.l. 26.11.94, nonchè degli accordi 25.9.97, 16.1.98 e 27.4.98, contestandosi l’interpretazione data alla contrattazione collettiva dal giudice di merito, evidenziandosi la contraddittorietà della sentenza impugnata quando afferma che l’accordo 25.9.97, pur derogando alla disciplina generale del contratto a termine, sarebbe soggetta ad un limite temporale di efficacia (primo motivo);

4.2.- violazione dell’art. 1372 c.c., commi 1 e 2, e carenza di motivazione, in quanto il rapporto avrebbe dovuto essere ritenuto risolto per mutuo consenso, costituendo il lasso di tempo tra la sua cessazione e la notifica del ricorso introduttivo indice di disinteresse del lavoratore a sostenere la nullità del termine, di modo che erroneamente il giudice di merito avrebbe affermato che l’inerzia non costituisce comportamento idoneo a rappresentare (detta carenza di interesse (secondo motivo);

4.3.- violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale (artt. 1362 e segg. c.c.) in relazione all’interpretazione accolta dal giudice di merito dell’art. 8 del c.c.n.l. 26.11.94 in quanto la previsione contrattuale posta a fondamento dell’assunzione (“necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno – settembre”), sarebbe legittima in quanto costituente estrinsecazione dell’ampio ed incondizionato potere conferito dalla L. n. 56 del 1956, del 1987, art. 23 alle parti collettive, in contrasto con l’affermazione che la fattispecie sarebbe consentita solo fino al 30.4.98 (terzo motivo).

5.- Il ricorso è fondato in ragione della giurisprudenza di questa Corte, che sulle questioni oggi sollevate dalla ricorrente ha adottato orientamenti ormai consolidati.

Quanto al secondo motivo (risoluzione per mutuo consenso, da trattare per primo per ragioni di consequenzialità logica) la giurisprudenza della Corte di cassazione (v. Cass. 17.12.04 n. 23554 e numerose seguenti) ha ritenuto che, nel giudizio instaurato per il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (sul presupposto dell’illegittimità del termine finale scaduto), la risoluzione del rapporto per mutuo consenso è configurabile ove sia accertata – sulla base del tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine e delle modalità di tale conclusione, del comportamento tenuto dalla parti e di eventuali circostanze significative – una chiara volontà delle parti di porri;

definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del significato di tale complesso di elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto.

La Corte d’appello ha rilevato che l’appellante, processualmente a tanto onerata, non ha fornito elementi utili a consentire tale valutazione, non ritenendo sufficiente a rappresentare la disaffezione del lavoratore le circostanze che lo stesso avesse atteso prima dell’azione giudiziaria (essendo l’attesa ammissibile perchè contenuta nei limiti prescrizionali) e che, in ogni caso il lasso di tempo trascorso era di durata tale da rimanere nei limiti della ragionevolezza. Trattasi di considerazioni di merito congruamente motivate, come tali non censurabili sul piano logico.

6.- Gli altri motivi, da trattare in unico contesto, sono fondati nei limiti di seguito indicati.

Nel contratto de qua – stipulato per fare fronte ad esigenze eccezionali connesse alla fase di ristrutturazione dell’azienda e per la necessità di sostituzione di personale assente – pur in presenza di duplicità di ragioni legittimanti, l’apposizione del termine è di per sè legittima, non costituendo la loro contemporanea indicazione incertezza sulla motivazione giustificatrice del contratto, con l’unica condizione che non sussista incompatibilità o intrinseca contraddittorietà tra dette motivazioni (Cass. 17.6.08 n. 16396).

Tanto premesso e con riferimento ad entrambe le fattispecie, deve rilevarsi che la giurisprudenza ritiene che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 nonchè dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis, conv. dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizione del termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati a figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge (v.

S.u. 2.3.06 n. 4588).

In forza di tale delega le parti sindacali hanno individuato, quale nuova ipotesi di contratto a termine, quella di cui all’accordo integrativo del 25337, per cui la giurisprudenza ritiene corretta l’interpretazione dei giudici di merito che, con riferimento agli accordi attuativi sottoscritti lo stesso 25.9.97 e il 16.1.98, ha ritenuto che con tali accordi le parti abbiano convenuto di riconoscere la sussistenza – dapprima fino al 31.1.98 e poi (in base al secondo accordo) fino al 30.4.98 – della situazione di fatto integrante delle esigenze eccezionali menzionate dal detto accordo integrativo. Per far fronte alle esigenze derivanti da tale situazione l’impresa poteva dunque procedere (nei suddetti limiti temporali) ad assunzione di personale straordinario con contratto tempo determinato, con la conseguenza che deve escludersi la legittimità dei contratti a termine stipulati dopo il 30.4.98 in quanto privi di presupposto normativo (v., ex plurimis, Cass. 23.8.06 n. 18378).

L’assunzione “per necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno/settembre”, rientra invece nell’originaria formulazione dell’art. 8 del CCNL 1994 ed è, dunque, una ipotesi di contratto a termine direttamente introdotta dalla contrattazione collettiva, autonoma non solo rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie prevista dalla L. n. 230 del 1962, ma anche ai vincoli cui è sottoposta la fattispecie introdotta dall’accordo integrativo 25.9.97 (Cass. S.u., 2.3.06 n. 4588), costituendo l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i suddetti lavoratori e per una efficace salvaguardia dei loro diritti.

E’, dunque, arbitraria l’estensione del limite temporale del 30.4.98 a tale seconda fattispecie legittimante, atteso che essa è indifferente a tale problematica, la quale è invece riferita alla diversa fattispecie dell’assunzione per esigenze eccezionali, introdotta nel testo dell’art. 8 del CCNL 1994 dall’accordo integrativo 25.9.97, per la quale solamente le parti collettive in sede pattizia delimitarono il periodo di operatività.

7.- In conclusione, il termine è correttamente apposto al primo dei due contratti, non essendo la fattispecie “espletamento del servizio in concomitanza …” sottoposta al limite temporale sopra indicato.

I motivi primo e terzo sono dunque fondati ed il ricorso deve essere accolto, con cassazione dell’impugnata sentenza nei limiti dell’accoglimento.

Non deve qui esaminarsi la questione dell’applicabilità alla presente controversia della L. n. 183 del 2010, art. 32, nè può emettersi pronunzia di merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, non essendosi il giudice di merito pronunziato sulla seconda parte della domanda inerente la legittimità dell’apposizione del termine al contratto 20.7-30.9.99, per l’esame della quale deve rinviarsi al giudice indicato in dispositivo.

Al giudice di rinvio va rimessa anche la pronunzia sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2011

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