Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3806 del 15/02/2021

Cassazione civile sez. I, 15/02/2021, (ud. 08/01/2021, dep. 15/02/2021), n.3806

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13548/2019 proposto da:

M.K., elettivamente domiciliato in Roma Piazza Dei

Consoli, 62, presso lo studio dell’avvocato Inghilleri Enrica, e

rappresentato e difeso dall’avvocato Paolinelli Lucia, in forza di

procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma

Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 16/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/01/2021 da Dott. IOFRIDA GIULIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Ancona, con decreto n. 3605/2019, ha respinto la richiesta di M.K., cittadino della (OMISSIS), a seguito di diniego della competente Commissione territoriale, di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ed umanitaria.

In particolare, il Tribunale ha osservato che la vicenda personale narrata dal richiedente non integrava i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, non essendo stati neppure dedotti rischi di persecuzione o timori per la propria incolumità fisica, tali da non potere trovare adeguata protezione nel Paese di provenienza da parte delle Autorità locali; quanto poi alla protezione sussidiaria, il Paese di provenienza del richiedente (la Guinea Bissau) non era interessato da conflitti armati interni (come riferito dai report reperiti dal portale EASO, 2017,Refworld 2017, Africa Confidential 2018); infine, quanto alla protezione umanitaria, non emergeva, per difetto anche di allegazione di circostanze rilevanti, una situazione meritevole di protezione umanitaria.

Avverso la suddetta pronuncia, comunicata il 18/3/2019, M.K. propone ricorso per cassazione, notificato il 17/4/2919, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che resiste con controricorso).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, sia la violazione e falsa applicazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3, sia la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, essendo il provvedimento caratterizzato da una motivazione apparente, intrisa di affermazioni generiche, apodittiche, prive di riferimento agli elementi concretamente posti a base della valutazione ed alle censure formulate dal richiedente avverso il provvedimento di diniego della Commissione territoriale; 2) con il secondo motivo, sia la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, art. 1 A Convenzione di Ginevra, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 1, 2, 3, 4, 5, e 14, D.lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 11, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, sia vizio di motivazione, lamentando la mancata attivazione da parte del Tribunale, relativamente a tutte le forme richieste di protezione internazionale, del dovere di cooperazione istruttoria del giudice, al fine di verificare se, in concreto, gli episodi narrati di violenza generalizzata e diffusa (avendo il richiedente raccontato di essere stato costretto a lasciare il Paese d’origine per maltrattamenti ad opera della matrigna) avessero assunto un tale livello di intollerabilità da determinare un rischio per il richiedente di grave compromissione dei propri diritti fondamentali, avendo il Tribunale invece statuito sulla base di fonti di informazioni, peraltro, relative al Senegal.

2. La prima censura è inammissibile.

Questa Corte, con riferimento alle impugnazioni proposte avverso le sentenze pubblicate successivamente alla data dell’11 settembre 2012, ha avuto più volte modo di ribadire che “in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.pc.., comma 2, n. 4 e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia” (Cass. n. 23940/2017, SSUU 8053/2014).

Il Tribunale ha valutato il materiale istruttorio emerso e la censura si risolve in un vizio di insufficiente motivazione, inammissibile.

In particolare, con riguardo alle considerazioni circa la situazione generale del Paese di provenienza., che deve essere fondata sulla consultazione delle fonti informative internazionali, nel caso di specie, non sono presenti nel provvedimento impugnato le lamentate affermazioni stereotipate, genericamente riprodotte come clausola di stile, perchè vi è stata comunque una valutazione del giudice di merito compatibile con le risultanze processuali.

In ogni caso il provvedimento impugnato non è privo di motivazione, anche a prescindere dagli specifici passaggi oggetto di censura, e le affermazioni criticate attengono a passaggi argomentativi del tutto secondari, non strettamente attinenti alla ratio della decisione, sicchè comunque non è configurabile l’assunto vizio di motivazione meramente apparente.

3. Il secondo motivo, nel quale, cumulandosi censure eterogenee, si lamenta che la vicenda personale del richiedente sarebbe stata erroneamente interpretata, e sottovalutata a causa di una errata applicazione del rischio di persecuzione o di danno grave ovvero dei presupposti per il permesso per ragioni umanitarie, è inammissibile.

La censura si risolve, infatti, in una generica critica del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012 (v. Cass., sez. un., n. 8053/2014).

Quanto alla protezione umanitaria, poi, le affermazioni del ricorrente sono del tutto generiche, svincolate rispetto alla narrazione in fatto, nè il ricorrente indica quando e come avrebbe sottoposto al Giudice del merito tali situazioni soggettive, che non risultano nè dal ricorso nè dal provvedimento impugnato.

Il Tribunale ha ritenuto del tutto generico il rischio allegato, sia ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato sia ai fini della protezione sussidiaria, valutato anche il contesto attuale del paese d’origine.

Vero che nella materia in oggetto il giudice abbia il dovere di cooperare nell’accertamento dei fatti rilevanti, compiendo un’attività istruttoria ufficiosa, essendo necessario temperare l’asimmetria derivante dalla posizione delle parti (Cass. 13 dicembre 2016, n. 25534); ma il Tribunale ha attivato il potere di indagine nel senso indicato.

Inoltre, da ultimo, si è ulteriormente chiarito (Cass. 27593/2018) che “in tema di protezione internazionale, l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5 lett. a), essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati”, cosicchè “la valutazione di non credibilità del racconto, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate”. Si è poi precisato (Cass. 27503/2018) che “in tema di protezione internazionale, l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a), essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati” (conf. Cass. 29358/2018).

In sostanza, l’attenuazione del principio dispositivo in cui la cooperazione istruttoria consiste si colloca non sul versante dell’allegazione, ma esclusivamente su quello della prova, dovendo, anzi, l’allegazione essere adeguatamente circostanziata, cosicchè solo quando colui che richieda il riconoscimento della protezione internazionale abbia adempiuto all’onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto sorge il potere-dovere del giudice di accertare anche d’ufficio se, ed in quali limiti, nel Paese straniero di origine dell’istante si registrino i fenomeni tali da giustificare l’accoglimento della domanda (Cass. 17069/2018; Cass. 29358/2018).

In ogni caso, la censura attinente alla mancata attivazione dei poteri officiosi del giudice investito della domanda di protezione risulta essere assolutamente generica e, per conseguenza, priva di decisività: il ricorrente manca di indicare quali siano le informazioni specifiche (salvo il riferimento a Report del 2015, comunque anteriori rispetto a quelle esaminate dal Tribunale) che, in concreto, avrebbero potuto determinare l’accoglimento del proprio ricorso.

Quanto al riferimento al Senegal, il Tribunale ha esaminato la situazione della Guinea Bissau anche nell’area di confine con il Senegal, a causa della vicinanza di tale area alla Regione di Casamance, interessata da contrapposizione tra frange di ribelli indipendenti e l’esercito senegalese.

4. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al

rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.100,00, a titolo di compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2021

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