Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3806 del 14/02/2020

Cassazione civile sez. un., 14/02/2020, (ud. 28/01/2020, dep. 14/02/2020), n.3806

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Primo presidente f.f. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18831-2018 proposto da:

F.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UDINE 6,

presso lo studio dell’avvocato MARCO ANNONI, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;

– controricorrente –

e contro

PROCURA REGIONALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI, – SEZIONE

GIURISDIZIONALE PER IL LAZIO, S.R., + ALTRI OMESSI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 966/2017 della CORTE DEI CONTI SECONDA SEZIONE

GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO ROMA, depositata il 12/12/2017;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/01/2020 dal Consigliere Dott. ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

MATERA MARCELLO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso e la

declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. F.D., assieme ad altri concorrenti, veniva incolpato dei danni erariali cagionati alla Cassa Depositi e Prestiti, al MEF e al (OMISSIS) S.p.A.; in particolare, al F. veniva addebitato di aver falsamente sovrastimato il patrimonio del (OMISSIS) S.p.A., occultandone le perdite, nella sua qualità di esperto designato dal Presidente del Tribunale di Velletri per la redazione della perizia giurata prevista dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 115, comma 3, a seguito della decisione dei Comuni partecipanti di trasformare il (OMISSIS) in Società di capitali; nella sostanza, il F. veniva incolpato di avere contribuito, mercè l’infedele esecuzione dell’incarico, alla successiva dichiarazione di fallimento della Società di capitali, dalla quale sarebbe derivata anche la perdita delle somme mutuate dalla Cassa Depositi e Prestiti.

2. Per quanto di stretto interesse, con l’impugnata sentenza la Sezione giurisdizionale centrale d’appello della Corte dei Conti confermava la sentenza non definitiva, appellata assieme a quella definitiva, con la quale il primo giudice aveva respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione contabile sollevata dal F.; a riguardo, la Sezione giurisdizionale centrale, dopo aver affermato che l’azione di responsabilità sociale promossa nei confronti del F. non impediva l’esercizio dell’azione di responsabilità contabile, dopo aver precisato che quest’ultima era stata proposta esclusivamente per i danni cagionati dall’infedele espletamento dell’incarico di stima, riteneva sussistente la giurisdizione contabile reputando che tra il F. e l’ente pubblico si fosse realizzato un rapporto di servizio, consistente nell’affidamento al professionista di un incarico esterno, infedelmente eseguito, che si inseriva in maniera causalmente rilevante nel procedimento amministrativo di trasformazione del Consorzio, anche se la decisione di trasformare il (OMISSIS) era stata presa in epoca precedente il provvedimento con il quale il Presidente del Tribunale aveva conferito l’incarico, trattandosi in effetti di un obbligatorio adempimento del procedimento di trasformazione.

3. Il F. ricorreva per un solo motivo, al quale la Procura erariale resisteva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo proposto, il ricorrente censurava il giudice d’appello per aver erroneamente affermato la sussistenza della giurisdizione contabile, incorrendo così nella violazione dell’art. 1 c.p.c., del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174, art. 1 degli artt. 108 e 111 Cost. e degli artt. 2343, 2393 e 2230 c.c.; e questo perchè, a giudizio del F., nessun rapporto di servizio poteva dirsi instaurato, atteso che la natura dell’incarico ricevuto sarebbe stata nella sostanza assimilabile a quella conferita ad un qualsiasi altro libero professionista, sarebbe stata cioè una comune prestazione intellettuale, senza alcun poter certificativo, senza alcun poter di rappresentanza dell’amministrazione societaria, restando difatti compito degli amministratori della trasformata Società di capitali quello di controllare i valori indicati nella perizia giurata, ai sensi dell’art. 2343 c.c., comma 2; inoltre, sempre secondo il ricorrente, poichè la supposta danneggiata era una Società di capitali, per la domanda di risarcimento danni doveva ritenersi esclusivamente sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, non avendo importanza che le partecipazioni societarie fossero state interamente in mano pubblica; il ricorrente faceva altresì presente che comunque il danno non aveva interessato il patrimonio del Consorzio, bensì quello della Cassa Depositi e Prestiti e del Ministero; e che, infine, l’azione di responsabilità sociale avrebbe dovuto essere considerata alternativa a quella di responsabilità contabile.

1.1. Il motivo, con riferimento ai profili appresso esposti, è fondato; è vero che questa Corte ha da tempo chiarito che spetta alla giurisdizione contabile l’azione di responsabilità per i danni che un professionista incaricato abbia causato a una Società partecipata da ente locale, nello svolgimento di un incarico estimativo, quando quest’ultimo si sia inserito nel procedimento deliberativo della Società partecipata, nella sostanza negativamente condizionandolo quanto alla sua conclusione; e che, pertanto, l’esercizio dell’azione erariale non può trovare ostacoli nel carattere professionale dell’incarico, anch’esso, in queste ipotesi, idoneo a dar luogo ad un rapporto di servizio, seppur limitato nel tempo (Cass. sez. un. 24671 del 2009; principio, nella sostanza, successivamente confermato da Cass. sez. un. 14436 del 2018); tuttavia, nella concreta fattispecie pervenuta all’esame, diversamente dai casi sui quali si è formata la rammentata giurisprudenza, l’incarico di stima in discussione non si era affatto inserito nel procedimento di trasformazione del Consorzio in Società di capitali, atteso che l’operazione era già stata a monte deliberata dai Comuni partecipanti al Consorzio, non venendosi perciò a realizzare alcun rapporto di servizio tra il F. e i Comuni che avevano deciso la trasformazione; siamo, quindi, qui, fuori dei criteri individuati, da ultimo da Cass. sez. un. 21871 del 2019, che ancora una volta è stata inequivoca nel precisare che il rapporto di servizio, che si concretizza soltanto attraverso l’inserimento dell’attività professionale colpevole nel processo deliberativo, costituisce presupposto indefettibile della responsabilità contabile; nella sostanza, si è trattato di un incarico professionale di stima, di stima infedele secondo la prospettazione della Procura erariale, svolto a favore di una Società di capitali, sempre tale anche se partecipata da enti locali, alla quale solo, come ai suoi creditori, come al suo fallimento, spettava l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. e ss. e R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ex art. 146 (Cass. sez. un. 10299 del 2013; Cass. sez. un. 20941 del 2011).

2. Nulla sulle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2020

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