Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3805 del 18/02/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 3805 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: PICARONI ELISA

SENTENZA

sul ricorso 8606-2008 proposto da:
BORGHI MAURIZIO BRGMRZ55L10D981D, SOFFRITTI MARIA
FARIDA SFFMFR56C43E659W, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato
ROMANELLI GUIDO, che li rappresenta e difende
unitamente agli avvocati DALLA BONA ROBERTO, GARLATI
ANGELO;
– ricorrenti contro

MANGIACAVALLI GIUSEPPINA, MANCIN MARIA ROSA, CORBELLA
ADRIANO, DORETI LAURA, CORBELLA GIULIANA, MARGUTTI

Data pubblicazione: 18/02/2014

ALFONSO, LEONI SABRINA, PARENTE EMILIO, RANIERI
VINCENZO, GALLI LUCIA FRANCESCA, ARCHI S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE, FRANCHINI ADO DONATELLO, IMPRESA EDILE
di GIOIA MARIO, FALLIMENTO COLBOR ITALIA S.N.C.;

intimati

di MILANO, depositata il 06/02/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/12/2013 dal Consigliere Dott. ELISA
PICARONI;
udito l’Avvocato ROMANELLI GUIDO difensore dei
ricorrenti che ha chiesto l’estinzione del
procedimento per rinuncia;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza
d’interesse.

t

avverso la sentenza n. 324/2007 della CORTE D’APPELLO

Petto e diritto
1. – Con ricorso notificato il 17, 19 e 20 marzo 2008, i
sigg.ri Borghi Maurizio e Soffritti Maria Farida hanno impugnato la sentenza della Corte d’appello di Milano, depositata

Nessuno si è costituito per gli intimati Giuseppina Mangiacavalli, Maria Rosa Mancin, Adriano Corbella, Laura Doreti,
Giuliana Corbella, Alfonso Margutti, Sabrina Leoni, Emilio Parente, Vincenzo Ranieri, Lucia Francesca Galli, Archi s.r.l.
in liquidazione, Ado Donatello Franchini, Impresa Edile Di
Gioia Mauro, Fallimento Colbor Italia s.n.c.
2. – In data 16 dicembre 2013 era depositato regolare atto
di rinuncia al ricorso, sottoscritto dai ricorrenti e dai difensori.
4. – All’udienza del 17 dicembre 2013, uno dei difensori
dei ricorrenti rappresentava che era stata depositata rinuncia
al ricorso.
\
5. – Il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’atto di rinuncia depositato dal ricorrente, in assenza dei requisiti di
cui all’art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ. (notifica alle
parti costituite o comunicazione agli avvocati delle stesse
per apposizione del visto), sebbene non idoneo a determinare
l’estinzione del giudizio, denota il venir meno di ogni inte-

V.i

il 6 febbraio 2007 e non notificata.

resse alla decisione e quindi,

salva la manifestazione di vo-

lontà di segno contrario

della controparte, comporta

(ex plurlmis e da

l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso

ultimo, Cass., sez. 3, sentenza n. 2259 del 2013).

osservato che le parti intimate non risultano costituite in
giudizio, sicché nemmeno avrebbero potuto manifestare interesse alla trattazione del ricorso.
6. – In ragione della mancata costituzione in giudizio degli intimati, non si fa luogo a pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta
carenza di interesse. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II
Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 17 dicembre 2013.
Il Presidente

Il Consigliere estensore

i

Giudizimio
NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERiA
SUPREMA DI CASSAZIONE
Si attesta fa registrazione presso

Roma,
YN

1

8 FEE:. 2014

Con riferimento specifico al procedimento in oggetto, va

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