Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3805 del 16/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 16/02/2011, (ud. 01/12/2010, dep. 16/02/2011), n.3805

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2963-10 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Michelangelo

n. 9, presso lo studio dell’avv. Trifirò Salvatore, che la

rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.G., selettivamente domiciliato in Roma in via

Grazioli Lante 15/a, presso lo studio dell’avv. Guarnaschelli

Giorgio, che lo rappresenta e difende per procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 11/2009 della Corte d’appello di Trieste,

depositata in data 23.01.2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 1.12.2010 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Destro Carlo.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

1.- Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Trieste P.G. chiedeva venisse dichiarata la nullità dell’apposizione del termine all’assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a., disposta in suo favore ex art. 8 del c.c.n.l.

26.11.94 per il periodo 12.10.98-2.6.99 per “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”.

2- Accolta la domanda con dichiarazione di esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 12.10.98 con condanna di Poste Italiane a pagare, a titolo di risarcimento, le retribuzione dalla messa in mora, e proposto appello da Poste Italiane, la Corte d’appello di Trieste, con sentenza depositata il 23.11.09 rigettava l’impugnazione.

Il giudice di appello rilevava che – nell’ambito del sistema della L. n. 56 del 1987, art. 23, che aveva delegato le oo.ss. a individuare nuove ipotesi di assunzione a termine con la contrattazione collettiva – il contratto era stato stipulato in forza dell’art. 8 del CCNL Poste 26.11.94, come integrato dall’accordo 25.9.97, per fare fronte ad esigenze eccezionali connesse alla fase di ristrutturazione dell’azienda.

Considerato che la norma collettiva consentiva l’assunzione a termine per detta causale solo fino al 30.4.98, riteneva che nella specie il termine fosse illegittimamente apposto. In ogni caso Poste Italiane avrebbe dovuto dar prova dell’esistenza del nesso causale esistente tra l’assunzione del P. e la situazione di ristrutturazione aziendale presa in considerazione dal contratto collettivo.

3.- Avverso questa sentenza Poste Italiane proponeva ricorso per cassazione cui rispondeva P. con controricorso.

Il Consigliere relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. depositava relazione che veniva comunicata al Procuratore generale ed era notificata ai difensori costituiti.

Poste Italiane ha depositato memoria, con la quale – tra l’altro – prende atto dell’entrata in vigore della L. 4 novembre 2010, n. 183 e, per il caso di non accoglimento del ricorso, chiede che l’eventuale risarcimento del danno venga fissato nei limiti previsti dall’art. 32, commi 5, 6 e 7, di detta legge.

4.- Il ricorso non è fondato.

I motivi di ricorso di Poste Italiane possono essere sintetizzati come segue:

4.1.- violazione dell’art. 1372 c.c., commi 1 e 2, nonchè carenza di motivazione, il quanto il rapporto avrebbe dovuto essere ritenuto risolto per mutuo consenso, costituendo il lasso di tempo trascorso tra cessazione del rapporto e l’inizio della causa indice di disinteresse a sostenere la nullità del termine; erroneamente il giudice avrebbe affermato che l’inerzia non costituisce comportamento idoneo a rappresentare la carenza di interesse al ripristino del rapporto (primo motivo);

4.2.- violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23, non avendo il giudice considerato che la delega conferita ex lege alla contrattazione collettiva non incontra limiti temporali (secondo motivo);

4.3.- violazione dello stesso art. 23 e delle regole di ermeneutica contrattuale (artt. 1362 e segg. c.c.), ove ritenuta l’esistenza di detto limite temporale, in quanto il complesso normativo di natura legislativo-contrattuale risultante da norme di legge, contratto collettivo ed accordi attuativi successivi consentirebbe alla contrattazione collettiva di stabilire nuove ipotesi di apposizioni del termine senza sottostare a condizionamenti preventivi (terzo motivo);

4.4.- violazione dello stesso art. 23 sotto diverso profilo, contestandosi l’affermazione che Poste Italiane, nonostante la delega in bianco contenuta nella norma, avrebbe dovuto provare il nesso causale tra l’ipotesi astratta e l’assunzione a termine, essendo sufficiente la prova della situazione giustificatrice (sesto e quarto motivo).

5.- Quanto al secondo motivo (risoluzione per mutuo consenso, v. sub 4.2), da trattare per primo per ragioni di consequenzialità logica), la giurisprudenza della Corte di cassazione (v. per tutte Cass. 17.12.04 n. 23554 e numerose altre seguenti) ha ritenuto che nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato per illegittimità del termine finale, la configurabilità della risoluzione del rapporto per mutuo consenso postula che sia accertata – in base al lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, alla stregua delle modalità di tale conclusione ed al comportamento tenuto dalla parti – una chiara e certa comune volontà di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del significato di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto.

La Corte d’appello ha rilevato che la società appellante, a tanto onerata, non ha fornito elementi utili a consentire la prospettata valutazione, non ritenendo sufficiente a rappresentare la disaffezione della lavoratrice la circostanza che avesse atteso prima di intraprendere l’azione giudiziaria (essendo l’attesa ammissibile perchè contenuta nei limiti prescrizionali), anche perchè ella era pur sempre in attesa di nuovi ed ambiti contratti a termine. Trattasi di considerazioni di merito congruamente motivate, come tali non censurabili sul piano logico.

6.- Quanto agli altri motivi, attinenti l’interpretazione data alla norma collettiva ed ai suoi presupposti legislativi (sub 4.2-4.3- 4.4), deve precisarsi che il giudice di appello ha posto a base dell’accoglimento dell’opposizione due argomentazioni: la stipula del contratto oltre il termine del 30.4.98 e la mancata prova del nesso esistente tra l’assunzione del dipendente e la situazione aziendale posta a base dell’accordo integrativo 25.9.97 posto a base dell’assunzione.

Ai fini dell’esame dei detti motivi, da trattare in unico contesto in ragione del loro evidente collegamento, le due opzioni motivazionali costituiscono aspetti della stessa problematica giuridica, secondo quanto evidenziato da. questa Corte in punto di rapporti tra la L. n. 56 del 1987, art. 23 e la contrattazione collettiva regolatrice del rapporto di lavoro dei dipendenti postali.

La costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., in particolare, Cass. 26.7.04 n. 14011, 7.3.05 n. 4862), specificamente riferita ad assunzioni a termine di dipendenti postali previste dall’accordo integrativo 25 settembre 1997, ritiene che l’attribuzione alla contrattazione collettiva, della L. n. 56 del 1987, ex art. 23, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962 discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessita di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato.

Questa Corte (v., ex plurimis, Cass. 23.8.06 n. 18378), ha confermato le sentenze dei giudici di merito che hanno dichiarato illegittimo il termine apposto dopo il 30 aprile 1998 a contratti stipulati in base alla previsione dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997, che ha consentito l’apposizione del termine, oltre che alle fattispecie già previste dall’art. 8 del c.c.n.l. 26.11.94, anche nella evenienza di esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione ecc. …. Si è ritenuto, infatti, che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 nonchè dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis, conv. dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge (v. S.u. 2.3.06 n. 4588).

Dato che in forza di tale delega le parti sindacali hanno individuato, quale nuova ipotesi di contratto a termine, quella di cui al citato accordo integrativo del 25.9.97, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto corretta l’interpretazione dei giudici di merito che, con riferimento al distinto accordo attuativo sottoscritto in pari data ed al successivo accordo attuativo sottoscritto in data 16.1.98, ha ritenuto che con tali accordi le parti abbiano convenuto di riconoscere la sussistenza fino al 31.1.98 (e poi in base al secondo accordo attuativo, fino al 30.4.98), della situazione di cui al citato accordo integrativo, con la conseguenza che per far fronte alle esigenze derivanti da tale situazione l’impresa poteva procedere (nei suddetti limiti temporali) ad assunzione di personale straordinario con contratto tempo determinato. Da ciò deriva che deve escludersi la legittimità dei contratti a termine stipulati per il soddisfacimento di esterne eccezionali ec. dopo il 30 aprile 1998, in quanto privi di presupposto normativo.

La giurisprudenza ha, altresì, ritenuto corretta, nella ricostruzione della volontà delle parti come operata dai giudici di merito, l’irrilevanza attribuita all’accordo 18.1.01 in quanto stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza dell’ultima proroga, e cioè quando il diritto del soggetto si era già perfezionato.

Ammesso che le parti avessero espresso l’intento di interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti comunque di sanatoria delle assunzioni a termine effettuate senza la copertura dell’accordo 25.9.97 (scaduto in forza degli accordi attuativi), la suddetta conclusione è comunque conforme alla regula iuris dell’indisponibilità dei diritti dei lavoratori già perfezionatisi, dovendosi escludere che le parti stipulanti avessero il potere, anche mediante lo strumento dell’interpretazione autentica (previsto solo per lo speciale settore del lavoro pubblico, secondo la disciplina nel D.Lgs. n. 165 del 2001), di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non più legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita (vedi, per tutte, Cass. 12.3.04 n. 5141).

Il giudice di merito ha fatto applicazione di tali principi e, considerato che il contratto era motivato dal soddisfacimento di esigenze eccezionali ecc. ed era riferito a periodo successivo al 30.4.98, ha ritenuto nullo il termine ad esso apposto ed ha dichiarato che dall’inizio dello stesso decorre il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Essendo la pronunzia conforme alla giurisprudenza di questa Corte, i motivi secondo, terzo e quarto debbono essere rigettati.

7.- Quanto all’applicazione dello ius superveniens deve rilevarsi che Poste Italiane s.p.a. con la memoria sopra indicata, preso atto dell’intervento della L. 4 novembre 2010, n. 183 (cd. collegato lavoro), pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 9.11.10 n. 262 (suppl.

ord. 243/L) ed in vigore dal 24.11.10, ha chiesto alla Corte che il risarcimento del danno venga effettuato secondo i criteri ivi previsti.

La richiesta è giustificata con la disposizione dell’art. 32, comma 5, di detta legge, per la quale “nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8”, sostenendosi che, trovando la disposizione stessa applicazione a tutti i procedimenti pendenti all’entrata in vigore della legge (comma 7), la sentenza dovrebbe essere cassata nella parte relativa alla corresponsione del risarcimento, onde quantificarne l’importo nella misura indennitaria sopra indicata, ed a tale scopo sarebbe necessaria “la rimessione della causa sul ruolo”.

L’ingresso nel presente giudizio di legittimità della questione dei detti nuovi criteri di quantificazione è, tuttavia, subordinato alla sussistenza delle condizioni processuali per esaminare la richiesta di risarcimento del lavoratore. Tali condizioni si verificherebbero nel caso che, rigettati i motivi di censura contro la dichiarata nullità del termine, dovesse esaminarsi un motivo di impugnazione che affronti anche il punto della liquidazione del risarcimento effettuata dal giudice di merito.

Nel caso di specie, tuttavia, l’impugnazione non tocca questo punto specifico, di modo che non sorge questione circa l’applicabilità dell’invocato ius superveniens e non si pone alcun problema di procedere a nuova liquidazione del risarcimento, che è questione ormai non più sub iudice.

8.- In conclusione, il ricorso deve essere rigettato senza ulteriori statuizioni di merito.

Le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 30 (trenta) per esborsi ed in Euro 2.000 (duemila) per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2011

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