Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3804 del 16/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 3804 Anno 2018
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: LA TORRE MARIA ENZA

ORDINANZA
sul ricorso 27904-2016 proposto da:
MATTOGNO MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA PANAMA 68, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI
PUOTI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliatq in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lq rappresenta e difende;

con troricorrente

avverso l’ordinanza n. 587/2016 della COMM.TRIB.REG.

LA -èt0
[di ROMA depositata il 13/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

Data pubblicazione: 16/02/2018

consiglio del 28/09/2017 dal Consigliere Dott. MARIA

ENZA LA TORRE.

RG 27904 Maurizio Matto gno c/Agenzia delle entrate

Ritenuto che:
Maurizio Mattogno ricorre ai sensi dell’art. 111 cost. contro
l’ordinanza della CTR del Lazio, n. 587/9/2016 dep. il 13/5/2016,
che ha dichiarato chiuso il giudizio di ottemperanza.

sull’istanza di rimborso della maggiore somma scaturente dalla
minore aliquota applicabile (12,50%) sulle somme liquidate al
contribuente, ex dirigente Enel, sul c.d. rendimento di polizza,
che si è concluso con la sentenza delle S.U. n. 13657/11, che ha
accolto parzialmente il ricorso statuendo il diritto al rimborso
“per gli importi maturati sino al 31 dicembre 2000 della
differenza fra quanto versato all’erario dal sostituto d’imposta e
quanto dovuto a seguito dell’applicazione dell’aliquota del
12,50% alle sole somme liquidate per il rendimento”.
Ritenendo il rimborso effettuato dall’Ufficio (il 21 settembre
2012) inferiore al dovuto, il Martogno ha proposto ricorso per
l’ottemperanza, depositando certificazione attestante la
prestazione previdenziale erogata dall’Enel, cui replicava l’Ufficio
eccependo la mancanza di investimenti da parte del fondo dei
contributi ricevuti.
La C.T.R. del Lazio, con sentenza n. 4200/9/2014, accoglieva il
ricorso, nominando un commissario ad acta per dare esecuzione
al decisum delle S.U. n. 13657/11. La C.T.R. Lazio emanava due
successive ordinanze (n. 669, n. 938, del 2015) e infine l’ord. n.
587 del 2016, di chiusura del giudizio di ottemperanza, oggetto
del presente ricorso.
Con la predetta ordinanza la C.T.R. ha ripercorso le attività
espletate dal Commissario, preso atto del rimborso versato al
contribuente, e dichiarato chiuso il giudizio di ottemperanza.
L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

Il contenzioso ha origine dalla impugnazione del silenzio rifiuto

Il ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che

1. Con l’unico motivo del ricorso Maurizio Mattogno deduce, ex art.
360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 70 del
d.lgs. 546/92, per avere il Commissario ad acta travalicato i
limiti dell’incarico ricevuto dal giudice dell’ottemperanza,

rendimento finanziario, estraneo al Fondo in questione.
2. Il ricorso è inammissibile, non avendo l’ordinanza impugnata
contenuto decisorio, essendosi limitata – senza compiere alcuna
valutazione – a prendere atto che sono stati eseguiti i
provvedimenti esecutivi, procedendo alla relativa, puntuale
ricostruzione, e dichiarare chiuso il giudizio di ottemperanza.
Va pertanto dato seguito alla giurisprudenza di questa Corte
secondo cui in tema di giudizio di ottemperanza nel processo
tributario, l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 70, comma 8, del
d.lgs. n. 546 del 1992, costituisce un provvedimento a contenuto
meramente ordinatorio, che si limita a dichiarare chiuso il
procedimento, una volta preso atto dell’avvenuta esecuzione dei
provvedimenti emessi con la sentenza che ha precedentemente
pronunciato sulla richiesta di ottemperanza, ex art. 70, comma
7, del citato decreto, e di quelli eventualmente adottati nella
successiva fase esecutiva, sicché essa, di regola, non è
impugnabile per difetto di contenuto decisorio, come si desume
dall’art. 70, comma 10, del d.lgs. n. 546 del 1992, che limita
l’esperibilità del ricorso per cassazione (per inosservanza delle
norme sul procedimento) alla sola sentenza emessa ai sensi del
comma 7 del medesimo articolo (Cass. n. 16086/2017).
3. Né può essere presa in considerazione la doglianza sulla pretesa
sostituzione della valutazione del rendimento derivante dalla
gestione sul mercato finanziario del capitale accantonato da
FONDENEL piuttosto che sul mercato tout court, trattandosi di
2

sostituendo arbitrariamente la nozione di rendimento a quella di

questione che è estranea al giudizio di ottemperanza riguardando semmai il giudizio concluso dalla sentenza della
C.T.R. del Lazio, n. 4200/9/2014 – e non risultando comunque
che nel caso di specie rilevasse tale puntualizzazione.
4. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue la condanna
alle spese del ricorrente, liquidate come in dispositivo. Si dà atto

ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
ex comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, a norma
dell’art. 13, comma 1-quater legge cit..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al
pagamento delle spese, liquidate in C. 3.000,00 oltre spese
prenotate a debito. Sussistono i presupposti per il versamento
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi
dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Roma, 28/09/2017

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del

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