Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3804 del 16/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 16/02/2011, (ud. 01/12/2010, dep. 16/02/2011), n.3804

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27502-2009 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini n. 134,

presso lo studio dell’avv. Fiorillo Luigi, che la rappresenta e

difende per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in Roma in via G.

Galati n. 100/e, presso lo studio dell’avv. Giardiello Enzo,

rappresentato e difeso dall’avv. Imbimbo Sergio per procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5996/2008 della Corte d’appello di Napoli,

depositata in data 19.11.2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 1.12.2010 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

udito l’avv. Miceli Mario per delega Fiorillo;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Destro Carlo.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

Con sentenza del Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi veniva rigettata la domanda proposta da C.G. di dichiarare nullo il termine apposto al contratto di lavoro con cui egli era stato assunto alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a., stipulato per fare fronte ad “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione: del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane” per il periodo 5.6-31.7.99.

Proposto appello dal ricorrente, la Corte d’appello di Napoli con sentenza depositata il 19.11.08 accoglieva l’impugnazione e, dichiarata la nullità del termine, condannava la società a riammettere il dipendente ed a risarcirgli il danno corrispondendogli la retribuzione a decorrere dalla notifica del ricorso introduttivo.

Avverso questa sentenza Poste Italiane proponeva ricorso per cassazione.

Si difendeva con controricorso il dipendente.

Il Consigliere relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. depositava relazione che veniva comunicata al Procuratore generale ed era notificata ai difensori costituiti.

C. depositava memoria.

Agli atti è depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale del 4.10.10, dal quale risulta che C. ha raggiunto con la controparte un accordo transattivo concernente la controversia de qua e che le parti si danno atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definitite in coerenza con il presente verbale.

L’accordo comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo. Alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.u. 29.11.06 n. 25278).

In ragione del contenuto transattivo dell’accordo è conforme a giustizia procedere alla compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra le parti interessate.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso con compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2011

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