Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3804 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/02/2017, (ud. 11/01/2017, dep.14/02/2017),  n. 3804

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 441/2016 proposto da:

P.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LATTANZIO 5,

presso lo studio dell’avvocato SANDRO CIANO, rappresentata e difesa

dall’avvocato SALVATORE PARASCANDOLA, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 5058/48/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 23/04/2015, depositata il 27/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

P.R. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Napoli. Quest’ultima, a sua volta, aveva respinto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento per le imposte IRPEF e ILOR per l’anno 2007.

Nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che l’avviso di accertamento era stato emesso ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 e che la prova documentale contraria non avrebbe dovuto riguardare la sola disponibilità dei redditi, ma anche l’entità degli stessi e la durata del loro possesso.

Il ricorso è affidato a due motivi.

Col primo, la ricorrente si duole della ritenuta insufficienza della prova contraria fornita. Col secondo, lamenta il mancato esame delle prove proposte dalla parte.

L’intimata si è costituita, senza depositare controricorso. Il primo motivo è inammissibile.

Mentre richiede sostanzialmente una nuova valutazione del materiale probatorio, la ricorrente neppure spiega in che modo le norme di legge da ella citate siano state violate.

Il secondo motivo è, per converso, fondato.

La CTR reputa, erroneamente, estranei “gli importi ricevuti dal marito”, ritenendo altresì la necessità di una concatenazione causale con la spesa considerata dall’Ufficio (l’acquisto di un’autovettura di grossa cilindrata).

Orbene, secondo un precedente indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, seguito dalla CTR nell’impugnata sentenza, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’Ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto, in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, non “riguarda la sola disponibilità di redditi ovvero di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ma anche l’essere stata la spesa per incrementi patrimoniali sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, e non già con qualsiasi altro reddito (dichiarato)” (Sez. 6-5, n. 1332 del 26/01/2016; Sez. 6-5, n. 22944 del 10/11/2015; Sez. 6-5, n. 14885 del 16/07/2015).

Siffatto principio è stato, tuttavia, da ultimo superato da questa Corte (Cass. 1455/2016), che ha invece ritenuto che nessun’altra prova deve dare la parte contribuente circa l’effettiva destinazione del reddito esente o sottoposto a tassazione separata agli incrementi patrimoniali se non la dimostrazione dell’esistenza di tali redditi”; nè può evincersi “un onere di dimostrazione, aggiuntivo, circa la provenienza oltre che l’effettiva disponibilità finanziaria delle somme occorrenti per gli acquisti operati dal contribuente”, in quanto “una diversa interpretazione, in nessun modo correlata al tenore testuale del ricordato art. 38, comma 6, ult. cit., determinerebbe in definitiva, una sorta di trasfigurazione del presupposto impositivo, non più correlato all’esistenza di un reddito ma, piuttosto, all’esistenza di una spesa realizzata da redditi imponibili ordinari e congrui o da redditi esenti o da redditi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo d’imposta”; con recente pronuncia questa Corte (Cass. 8995/2014) ha poi ulteriormente chiarito i confini della prova contraria a carico del contribuente, a fronte di un accertamento induttivo sintetico D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, specificando che “a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, l’accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, tuttavia la citata disposizione prevede anche che “l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione”. La norma chiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere). In tal senso va letto lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della “durata” del relativo possesso, previsione che ha l’indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell’accertamento sintetico, quali, ad esempio, un ulteriore investimento finanziario, perchè in tal caso essi non sarebbero ovviamente utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita accertato, i quali dovrebbero pertanto ascriversi a redditi non dichiarati.

Nè la prova documentale richiesta dalla norma in esame risulta particolarmente onerosa, potendo essere fornita, ad esempio, con l’esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare la “durata” del possesso dei redditi in esame; quindi non il loro semplice “transito” nella disponibilità del contribuente”.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, va accolto il secondo motivo di ricorso, cassata l’impugnata sentenza, con rinvio per nuova valutazione alla CTR Campania, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, cassa l’impugnata sentenza, con rinvio alla CTR Campania, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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