Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3803 del 17/02/2010

Cassazione civile sez. I, 17/02/2010, (ud. 29/09/2009, dep. 17/02/2010), n.3803

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. 23342/04 proposto da:

FALLIMENTO CO.GEN. ITALIA s.p.a. in liquidazione, in persona del

curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Fabio

Massimo 107, presso l’avv. Filippo Alajmo, rappresentato e difeso

dall’avv. Massacci Gabriella, del Foro di Cagliari, per procura in

atti;

– ricorrente –

contro

G.E. e G.A.;

– intimati –

IN.SAR. INIZIATIVE SARDEGNA s.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via

Atanasio Kircher 14, presso l’avv. Alessandro d’Ippolito, che la

rappresenta e difende, insieme con l’avv. Franco Antonio Farina del

Foro di Cagliari, per procura in atti;

– controricorrente –

E

sul ricorso n. 28336/04 proposto da:

G.E., elettivamente domiciliato in Roma, via

Portuense 104, presso Antonia De Angelis, rappresentato e difeso

dall’avv. Guido Chessa Miglior, del Foro di Cagliari, per procura in

atti;

– ricorrente incidentale –

contro

FALLIMENTO CO.GEN. ITALIA s.p.a. in liquidazione, in persona del

curatore pro tempore, e G.A.;

– intimati –

e

IN.SAR. INIZIATIVE SARDEGNA s.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via

Atanasio Kircher 14, presso l’avv. Alessandro d’Ippolito, che la

rappresenta e difende, insieme con l’avv. Franco Antonio Farina del

Foro di Cagliari, per procura in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari n. 310/2003

del 16 settembre 2003.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29

settembre 2009 dal relatore, cons. Stefano Schirò;

udito, per la IN.SAR. Iniziative Sardegna s.p.a., l’avv. Alessandro

d’Ippolito, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.

Pratis Pierfelice, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 22 luglio 2000 il Tribunale di Cagliari pronunciava sulla domanda proposta nei confronti della s.p.a. IN.SAR. Iniziative Sardegna dalla s.p.a. CO.GEN. Italia, la quale aveva chiesto accertarsi l’inesistenza di qualunque suo debito di restituzione nei confronti della società IN.SAR. e l’inadempimento da parte di quest’ultima degli obblighi di finanziamento e di garanzia assunti in suo favore, nonchè condannarsi la stessa IN.SAR, al risarcimento dei danni nella misura che si fosse accertata in corso di causa o in separata sede. In particolare il Tribunale – dopo che nel giudizio di primo grado si era costituito il Fallimento CO.GEN. Italia, facendo proprie le domande proposte dalla società in bonis, ed erano intervenuti in giudizio G.E. e G.A., soci della società CO.GEN. Italia rispettivamente nella misura dell’80% e del 10% del capitale sociale, i quali avevano chiesto accertarsi l’estinzione dell’obbligo di garanzia assunto da G.E. nei confronti di IN.SAR. per debiti della CO.GEN., condannarsi la IN.SAR. al risarcimento dei danni per fatti a lei imputabili e accertarsi l’inadempimento dell’IN.SAR. all’obbligo di acquistare in proprio le azioni CO.GEN. Italia dei G. – affermava la propria competenza e dichiarava il grave inadempimento della società IN.SAR., che aveva osservato un comportamento contrario ai principi di correttezza e di buona fede nell’esecuzione dei contratti di finanziamento e del complessivo rapporto instaurato con la CO.GEN. Italia s.p.a. e la risoluzione dei medesimi contratti di finanziamento, condannando l’IN.SAR. al risarcimento dei danni in favore del Fallimento, da determinarsi in separato giudizio, respingendo infine le domande dei G..

2. Su impugnazione di tutte le parti, la Corte di appello di Cagliari, con sentenza n. 310/2003 del 16 settembre 2003, accoglieva l’appello della IN.SAR, dichiarando improponibili davanti al giudice ordinario le domande formulate dalle parti, dovendo sulle medesime decidere un collegio arbitrale in base alla clausola compromissoria per arbitrato irrituale contenuta nel patto parasociale intervenuto tra IN.SAR. s.p.a., G.E., G.A. e CO.GEN. Italia s.p.a..

A fondamento della decisione, la Corte di merito così motivava:

2.a. tra IN.SAR. s.p.a., G.E., G. A. e CO.GEN. Italia s.p.a. erano intervenuti patti parasociali, con i quali era stato previsto che IN.SAR. avrebbe stipulato un mutuo di L. 1.000.000.000 con la CO.GEN. ed G. E. si sarebbe impegnato a rilasciare fideiussione personale a garanzia della CO.GEN. e a favore della IN.SAR. fino alla somma di L. 1.500.000.000; inoltre, essendo interesse della IN.SAR. contare sulla permanenza della compagine sociale della CO.GEN. dell’epoca, si era convenuto un patto di cessione delle azioni, nel senso che le parti avevano stabilito il divieto di alienazione a terzi delle azioni, salvo che nei confronti della società Tecnogen, fino a che IN.SAR. avesse mantenuto la propria posizione creditoria, salvo patto contrario;

2.b. nei patti parasociali era prevista una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, con la quale si disponeva che “ogni controversia fra le parti in ordine alla validità, efficacia, interpretazione od esecuzione della presente convenzione o di ogni altro atto ad essa comunque connesso o da essa dipendente, nonchè in ordine a comportamenti dipendenti o connessi all’esecuzione dei presenti patti, è fin d’ora devoluta alla cognizione esclusiva di un Collegio Arbitrale”;

2.c. sia la controversia promossa dalla società CO.GEN. Italia, che quella promossa dagli intervenuti G., rientravano nell’ambito di operatività della clausola arbitrale; in particolare la domanda dei G. doveva ritenersi collegata ad atti e/o comportamenti dipendenti o connessi all’esecuzione dei patti parasociali, in quanto era fondata su rapporti tra le medesime parti, successivi alla risoluzione dei contratti di finanziamento, e sulla pretesa stipulazione di un contratto, che prevedeva non solo la vendita di azioni alla IN.SAR. o a terzi che quest’ultima avrebbe reperito, ma anche il venir meno dell’obbligo fideiussorio assunto da G.E. in adempimento dei patti parasociali medesimi;

2.d. erano infondate le eccezioni sull’operatività della clausola arbitrale, sollevate dal Fallimento e riproposte in grado di appello;

in particolare – diversamente da quanto sostenuto dal Fallimento medesimo, secondo il quale la relativa scrittura non aveva data certa anteriore al fallimento, non essendo stata registrata e non sussistendo elementi per attribuire certezza di data ai sensi dell’art. 2704 c.c. – i patti parasociali erano opponibili al Fallimento, il quale nessuna contestazione aveva mosso al riguardo, così riconoscendone contenuto ed epoca di conclusione; in ogni caso la certezza della data, ai sensi dell’art. 2704 c.c., poteva dedursi dalla produzione in giudizio, da parte dello stesso Fallimento, della lettera 2 giugno 1989, inviata dalla IN.SAR. alla CO.GEN. e nella quale si comunicava la risoluzione dei patti a suo tempo sottoscritti a causa delle ripetute violazioni delle clausole contrattuali da parte della CO.GEN. stessa, nonchè dalla circostanza che il primo contratto di finanziamento concluso in ottemperanza dei patti parasociali era stato pacificamente stipulato il 14 giugno 1998, in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento;

2.e. l’eccezione, secondo la quale la IN.SAR. avrebbe dovuto formulare l’eccezione di improponibilità della domanda per clausola compromissoria per arbitrato irrituale nella prima udienza, era infondata, in quanto l’eccezione in ordine alla mancanza di potere del giudice di pronunciare sulla domanda, devoluta alla cognizione di arbitri irrituali per l’esistenza della clausola compromissoria, non aveva come termine di decadenza la prima udienza di trattazione;

2.f. quanto all’eccezione, secondo cui la clausola compromissoria non era opponibile al Fallimento, perchè non contenuta nel contratto di fideiussione sul quale il Fallimento aveva basato la domanda di risarcimento danni, ma nei patti parasociali, e in quanto era una clausola di tipo binario, idonea a regolare solo controversie tra due sfere di interessi, mentre nel caso di specie assumevano rilevanza tre distinte posizioni contrattuali, essendo gli interessi del Fallimento CO.GEN. Italia e dei fratelli G. destinati a differenziarsi, in vista di un possibile contrasto futuro in ordine alla misura del risarcimento a ciascuno di loro spettante, la Corte di merito osservava che il Fallimento aveva chiesto il risarcimento dei danni per l’inadempimento da parte di IN.SAR. dei contratti di finanziamento e di garanzia assunti in favore della società poi fallita ed il contratto di finanziamento trovava certamente la sua origine nei patti parasociali; con riferimento all’eccezione relativa alla clausola arbitrale binaria, il principio della disparità degli arbitri non doveva considerarsi imperativo per gli arbitrati irrituali e in ogni caso l’esame della clausola compromissoria consentiva di ritenere rispettato tale principio, sussistendo un interesse comune tra CO.GEN. Italia ed i G., considerati nel contratto come partners e confluenti in un unico centro di interessi, ed anche tra il Fallimento CO.GEN. e i G., portatori del medesimo interesse all’accertamento degli illeciti addebitati alla IN.SAR., costituenti la “medesima causa petendi del medesimo petitum risarcitorio”; non poteva neppure affermarsi l’inoperatività della clausola in relazione ad un ipotetico e futuro conflitto tra le parti in ordine alla misura del risarcimento a ciascuno spettante, misura che avrebbe dovuto essere accertata in un eventuale, futuro e separato giudizio di liquidazione del danno;

2.g. restava superata la questione relativa alla “vis actractiva” e all’applicabilità dell’art. 819 bis c.p.c., peraltro introdotto successivamente all’inizio del presente giudizio; nella specie non era applicabile la L. Fall., art. 24, in quanto il curatore aveva fatto valere un diritto che era già nel patrimonio del fallito e che questi aveva azionato prima della dichiarazione di fallimento; non sussistevano infine i presupposti per applicare la L. Fall., art. 78, in quanto nella specie il mandato agli arbitri sopravviveva al fallimento di uno dei mandanti, riguardando un rapporto che coinvolgeva anche interessi di terzi.

3. Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Fallimento CO.GEN. Italia sulla base di quattro motivi, illustrati con memoria, a cui resiste con controricorso la IN.SAR s.p.a..

G.E. propone controricorso, con il quale dichiara di aderire all’impugnazione principale del Fallimento, nonchè ricorso incidentale con due motivi, a cui si oppone la IN.SAR. con controricorso. G.A. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente deve disporsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi in quanto proposti contro la medesima sentenza.

Con il primo motivo il ricorrente principale – denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2704 c.c. nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione – deduce che la Corte di merito ha errato nell’affermare che il Fallimento non avrebbe sollevato alcuna contestazione in ordine alla mancanza di data certa della scrittura privata contenente la clausola compromissoria. Rileva al riguardo che i patti parasociali contenenti detta clausola sono stati prodotti dalla convenuta in fotocopia solo all’udienza del 9 marzo 2000 e che, avendo nell’udienza successiva la difesa del Fallimento contestato la conformità all’originale della copia prodotta e avendo il giudice concesso termine sino al 22 maggio 2000 (stesso termine accordato per il deposito delle comparse conclusionali) per la produzione dell’originale, in comparsa conclusionale il Fallimento ha contestato specificamente l’opponibilità della clausola anche sotto il profilo della mancanza di data certa. Soggiunge il Fallimento che neppure gli altri argomenti utilizzati dalla Corte di merito hanno fondamento. In particolare, nessun effetto può avere il fatto che la IN.SAR. abbia fatto cenno, in una sua lettera, alla scrittura privata contenente la clausola compromissoria, essendo il documento in questione – proveniente proprio dalla parte che dal contenuto del documento stesso trarrebbe giovamento – privo di qualunque valenza probatoria e comunque facendo la menzionata lettera riferimento solo al contratto di finanziamento, ma non anche ai patti parasociali. Inoltre è illogico e contraddittorio, secondo il Fallimento ricorrente, dedurre la preesistenza dei patti parasociali dalla stipula, certa e incontestata, del contratto di finanziamento, dato che tale contratto non presuppone necessariamente la precedente stipula dei patti parasociali e comunque proprio di quei patti parasociali contenuti nella scrittura prodotta dalla IN.SAR., non munita, direttamente o meno, di data certa e mai prodotta in un giudizio instaurato prima della dichiarazione di fallimento della CO.GEN. Italia.

2. Con il secondo motivo il Fallimento ricorrente, prospettando la violazione e falsa applicazione dell’art. 1341 c.c. e vizio di omessa motivazione, deduce la nullità assoluta, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado della controversia, della clausola compromissoria per mancanza della doppia sottoscrizione in calce al contratto, predisposto unilateralmente dalla IN.SAR. e comunque per la mancanza, nella scrittura privata contenente i patti parasociali, di un “valido richiamo alla clausola di natura vessatoria introdotta dalla previsione dell’arbitrato, seppure irrituale”, non essendo sufficiente il mero richiamo numerico a tutte le clausole del contratto.

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 809 c.p.c. e vizio di motivazione e si deduce che la clausola compromissoria richiamata dalla IN.SAR. è del tipo binario, ossia è redatta nella forma idonea a dirimere, con la nomina di un arbitro per ciascuna delle due parti sostanziali contrapposte e di un terzo in funzione di presidente, le sole controversie sorte tra due parti, anche eventualmente composte da una pluralità di soggetti, ma riconducibili a due sole sfere di interessi. Nel caso in esame, invece, i soggetti intervenuti alla stipula dei patti e le parti processuali e sostanziali attuali sono più di due, nè è possibile collegare e riunire la posizione processuale e sostanziale dei G. – i quali agiscono quali soci della CO.GEN. Italia s.p.a., lamentando il danno da loro subito in tale qualità, nonchè il mancato pagamento del prezzo convenuto per la vendita delle azioni della CO.GEN. Italia stipulata con la FN.SAR. – con quella del tutto diversa del Fallimento, in quanto sono del tutto diversi i presupposti di diritto in base ai quali sono state proposte le rispettive domande di condanna al risarcimento dei danni e divergenti gli interessi sostenuti da ciascuna delle parti.

4. Con il quarto motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 78, e vizio di motivazione, deduce che il mandato conferito con la clausola compromissoria si sarebbe sciolto a seguito della dichiarazione di fallimento della società CO.GEN. Italia, ai sensi della L. Fall., art. 78.

5. Con il primo motivo del ricorso incidentale G.E. – denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1367 c.c., artt. 809 e 112 c.p.c., nonchè vizio di motivazione – censura la sentenza impugnata, per avere la Corte di merito ritenuto che le parti stipulanti abbiano considerato che in relazione alle controversie previste, relative anche ad atti e/o comportamenti dipendenti o connessi alla convenzione contenente i patti parasociali, sussistesse per definizione un interesse comune della CO.GEN. Italia e dei soci G., considerati come partners, confluenti in un unico centro di interessi.

6. Con il secondo motivo del ricorso incidentale il G. denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., artt. 809 e 112 c.p.c. e vizio di motivazione. Deduce che l’imposizione dell’applicabilità alla presente controversia della clausola binaria priva i G. del potere di scelta che loro compete in virtù della clausola in questione e si risolve in una violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 111 Cost.. Se è ipotizzabile che al tempo della stipulazione dei patti parasociali potesse prevedersi una sostanziale coincidenza fra gli interessi dei G. e quelli della CO.GEN. Italia s.p.a., al cui capitale essi partecipavano in misura prevalente, non vi è ragione di ritenere che tali ipotetiche coincidenze permangano anche dopo il Fallimento della CO.GEN..

7. Il primo motivo del ricorso principale è privo di fondamento. La Corte di appello di Cagliari, con idonea ed esauriente motivazione immune da vizi logici, ha ravvisato l’esistenza in atti di risultanze documentali idonee a dimostrare l’anteriorità dei patti parasociali in questione alla dichiarazione di fallimento della CO.GEN s.p.a., facendo specifico riferimento, in particolare, alla lettera 2 giugno 1989, inviata dalla IN.SAR. alla CO.GEN., nella quale si comunicava la risoluzione dei patti a suo tempo sottoscritti a causa delle ripetute violazioni delle clausole contrattuali da parte della CO.GEN., nonchè alla circostanza che il primo contratto di finanziamento concluso in ottemperanza dei patti parasociali era stato pacificamente stipulato il 14 giugno 1998, in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento.

Alla stregua di tale complessiva valutazione delle risultanze processuali da parte della Corte di merito, non sussistono gli estremi nè della dedotta violazione dei principi fissati dall’art. 2704 c.c. in tema di opponibilità ai terzi della data di una scrittura privata non autenticata, nè dell’asserito vizio di motivazione della sentenza impugnata. Infatti la circostanza che la lettera del 2 giugno 1989, che faceva riferimento alla violazione dei patti a suo tempo intervenuti tra IN.SAR. e CO.GEN., provenisse dalla stessa società IN.SAR. non priva il documento di efficacia probatoria in ordine all’anteriorità della data della scrittura privata contenente i patti parasociali rispetto alla dichiarazione di fallimento della CO.GEN., non essendo stati contestati dal ricorrente nè l’esistenza dei patti parasociali, nè la data della lettera richiamata dalla Corte di appello, mentre il collegamento funzionale tra i contratti di finanziamento e i patti parasociali è desumibile in via logica dal complessivo tenore della scrittura privata inter partes in cui i patti medesimi sono contenuti, fermo restando che il Fallimento CO.GEN. non ha mai dedotto l’esistenza di contratti di finanziamento inter partes ulteriori e diversi da quelli indicati nei patti parasociali, non risultando tale eventuale circostanza neppure dalle complessive risultanze processuali.

7.1. In ordine al dedotto vizio di motivazione, va comunque altresì rilevato che alla valutazione degli elementi documentali di causa, compiuta dalla Corte di appello, il Fallimento ricorrente, senza denunciare specifiche carenze nell’iter logico seguito dal collegio giudicante, muove mere censure di merito, inammissibili nel giudizio di legittimità, contrapponendo una diversa valutazione, ritenuta preferibile, degli stessi elementi di causa. La infondatezza delle censure mosse al percorso argomentativo posto dalla Corte di merito a fondamento della propria decisione circa l’anteriorità della data della scrittura privata contenente i patti parasociali alla dichiarazione di fallimento della CO.GEN. e costituente autonoma “ratio decidendi”, da sola sufficiente a fondare sul punto la decisione impugnata, rende inammissibili, per carenza d’interesse all’impugnazione, le ulteriori censure mosse all’affermazione della Corte di appello circa la mancanza di contestazioni da parte del Fallimento CO.GEN. in merito all’esistenza di data certa della scrittura privata contenente la clausola compromissoria. Infatti, in tema di ricorso per Cassazione, qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse a una delle “rationes decidendi” rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto la loro eventuale fondatezza non potrebbe comunque condurre all’annullamento della decisione stessa (Cass. 2005/20454; 2006/5483; 2006/9247).

8. Anche il secondo motivo del ricorso principale è privo di fondamento. Osserva al riguardo il collegio che, in tema di condizioni generali di contratto, l’efficacia delle clausole onerose è subordinata alla specifica approvazione per iscritto nei soli casi in cui le dette clausole siano inserite in strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che esplichi attività contrattuale all’indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulali utilizzabili in serie). La mera attività di formulazione del regolamento contrattuale è da tenere distinta dalla predisposizione delle condizioni generali di contratto, non potendo considerarsi tali le clausole contrattuali elaborate da uno dei contraenti in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio, ed a cui l’altro contraente possa, del tutto legittimamente, richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto (Cass. 2006/12153; 2007/14790). Inoltre la predisposizione, da parte di uno dei contraenti, di condizioni generali di contratto è un fatto costitutivo della pretesa di chi ha interesse a far valere l’inefficacia di una clausola vessatoria in mancanza di specifica approvazione per iscritto, onde quest’ultimo deve provare la ricorrenza di quella particolare fattispecie contrattuale, e la mancanza di tale prova è circostanza rilevabile d’ufficio, al di là della contestazione della controparte, in quanto attinente alla titolarità del diritto di adire il giudice per far valere, in mancanza dei presupposti, l’inefficacia di quella clausola (Cass. 2005/19212).

8.1. Nel caso di specie, nè dalla sentenza impugnata, nè dal ricorso per cassazione risulta che nel corso del giudizio di merito sia mai stato dedotto e provato da parte del Fallimento CO.GEN. che la clausola compromissoria in questione rientrasse tra le condizioni generali del contratto unilateralmente predisposte dalla IN.SAR. e necessitasse pertanto di specifica approvazione per iscritto. Di conseguenza la questione della nullità della clausola compromissoria, implicante un accertamento di fatto mai compiuto nel corso del giudizio di merito, non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di cassazione e la relativa censura deve essere dichiarata inammissibile in questa sede di legittimità. Infatti, nel giudizio di cassazione è preclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito, a meno che tali questioni o temi non abbiano formato oggetto di gravame o di tempestiva e rituale contestazione nel giudizio di appello. (Cass. 2007/1474), fermo restando che nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione il ricorrente, il quale introduca temi di indagine non affrontati nei precedenti gradi di giudizio ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione di tali questioni nel giudizio di merito, ma anche di indicare in quali atti sia avvenuta la relativa deduzione (Cass. 2007/18440).

9. Il terzo motivo del ricorso principale e i due motivi del ricorso incidentale del G. vanno opportunamente trattati in modo congiunto, essendo attinenti a questioni strettamente connesse.

9.1. La Corte di appello di Cagliari ha ritenuto che la clausola compromissoria di cui trattasi, di tipo binario e quindi idonea a regolare solo controversie tra due sfere di interessi, fosse applicabile anche nella fattispecie dedotta in giudizio, nella quale le parti formalmente coinvolte sono più di due (la società IN.SAR. il Fallimento CO.GEN. Italia e i fratelli G.E. e A.), avendo ravvisato l’esistenza di un interesse comune, da un lato, tra CO.GEN. Italia ed i G., considerati nel contratto come partners e confluenti in un unico centro di interessi, e, dall’altro, anche tra il Fallimento CO.GEN. e i G., in quanto portatori del medesimo interesse all’accertamento degli illeciti addebitati alla IN.SAR., costituenti, ad avviso della Corte di merito, la comune “causa petendi” della domanda risarcitoria formulata da entrambe le parti ed avendo escluso anche la rilevanza attuale di un ipotetico conflitto tra il Fallimento CO.GEN, e i G. in ordine alla misura del risarcimento a ciascuno spettante, conflitto che dovrebbe semmai essere definito in un eventuale, separato e futuro giudizio di liquidazione del danno. A tale complessiva valutazione la Corte territoriale è pervenuta sulla base di idonea ed esauriente motivazione, esente da vizi logici, basata sia sull’interpretazione delle clausole contrattuali – alla stregua delle quali ha ritenuto che le parti abbiano voluto stabilire che, in relazione “ad atti e/o comportamenti dipendenti o connessi alla convenzione contenente i patti parasociali, sussistesse per definizione un interesse comune della Cogen Italia e dei soci G., considerati appunto come partners, confluenti in unico centro di interessi”, essendo i G. titolari della quasi totalità del capitale sociale – che sul comportamento posto in essere dalle parti successivamente alla conclusione del contratto, per quanto riguarda le pretese risarcitorie fatte valere, che consentono di configurare sia il Fallimento CO.GEN. Italia che i G. come “portatori del medesimo interesse all’accertamento degli illeciti addebitati alla IN.SAR.” e quindi “come unica parte in senso sostanziale”.

9.2. Alla stregua di tali considerazioni non ricorrono gli estremi delle violazioni di norme di diritto indicate dal ricorrente principale e da quello incidentale, non solo per quanto riguarda l’art. 809 c.p.c., ma anche in relazione al principio del contraddicono enunciato dall’art. 111 Cost.. Ritiene infatti il collegio che se più parti hanno contrattualmente stabilito di devolvere la decisione di determinate controversie tra le stesse alla competenza di un collegio arbitrale costituito da tre arbitri, da nominare ai sensi dell’art. 809 c.p.c., tale clausola compromissoria è valida se si accerta, a posteriori e in base al “petitum” e alla “causa petendi”, che i centri di interesse sono polarizzati in due soli gruppi omogenei, ossia sostanzialmente in due parti, si da giustificare l’applicazione di un meccanismo binario per la nomina degli arbitri (Cass. 1997/4831; 2000/15941; 2007/14788).

Va inoltre rilevato che le censure mosse dai ricorrenti (principale ed incidentale) all’accertamento compiuto dalla Corte di merito si sostanziano in una diversa interpretazione dei patti parasociali intercorsi tra le parti e in una differente valutazione delle posizioni sostanziali assunte dalle parti stesse nel regolamento contrattuale complessivamente posto in essere e degli interessi sottostanti a tali posizioni, senza la specifica indicazione dei criteri legali di interpretazione del contratto in concreto violati dai giudici di appello e senza la prospettazione di effettive carenze argomentative nella motivazione posta a base della decisione impugnata.

Osserva, al riguardo, il collegio che l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un’attività riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale, ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione. Ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato. La denuncia del vizio di motivazione deve essere invece effettuata mediante la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistenti nell’attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con l’indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati da un’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dal ragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza. In ogni caso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicchè, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (Cass. 2007/4178; 2007/5273; 2007/15604).

10. E’ infine infondato il quarto motivo del ricorso principale, atteso che il compromesso per arbitrato, anche irrituale, costituendo un atto negoziale riconducibile alla figura del mandato collettivo, o congiunto, e del mandato conferito nell’interesse anche di terzi, non è soggetto allo scioglimento nel caso di fallimento del mandante, non operando, rispetto ad esso, la regola dettata alla L. Fall., art. 78 (Cass. 2003/6165; 2006/19298).

11. Le considerazioni che precedono conducono al rigetto del ricorso principale e di quello incidentale. Le spese del giudizio di cassazione tra il Fallimento CO.GEN. Italia s.p.a. in liquidazione, IN.SAR. Iniziative Sardegna s.p.a. ed G.E. seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali nei confronti di G.A., che non ha svolto difese in sede di legittimità.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta.

Condanna il ricorrente principale e quello incidentale al pagamento in favore di IN.SAR. Iniziative Sardegna s.p.a. delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano, a carico del primo, in Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge e, a carico del secondo, in Euro 3.600,00, di cui Euro 3.400,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010

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