Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3803 del 14/02/2020

Cassazione civile sez. I, 14/02/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 14/02/2020), n.3803

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9134/2019 proposto da:

K.M.A., elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’Avv. Luca Froldi, che lo rappresenta e difende giusta procura

speciale alle liti in calce al ricorso per cassazione.

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica,

domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli

uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato.

– resistente –

avverso la sentenza n. 1669/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

pubblicata in data 08/08/2018.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. K.M.A., cittadino nato in (OMISSIS), ha formulato domanda di protezione internazionale alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di (OMISSIS), sezione di Ancona, che veniva rigettata.

2. Il richiedente ha narrato di essere stato costretto a fuggire dal proprio Paese di origine nel 2011 perchè nel suo villaggio si erano scatenate l’anno prima delle rappresaglie verso le poche famiglie, tra cui la propria, di etnia mandinka, e che a seguito di percosse e minacce ricevute, sentendosi in pericolo, aveva deciso di lasciare il Paese e di recarsi a (OMISSIS).

3. Il Tribunale. di Ancona, adito con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., non riconosceva la chiesta protezione internazionale nelle forme della protezione sussidiaria e la protezione umanitaria e, con ordinanza pronunciata in data 1 giugno 2017, confermava il provvedimento di diniego della Commissione.

4. Avverso tale provvedimento K.M.A. proponeva appello denunciando carenza di istruttoria e violazioni di legge e la Corte di appello di Ancona, con sentenza emessa in data 8 agosto 2018, rigettava l’appello negando la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale, sia essa sussidiaria, che umanitaria.

5. K.M.A. ricorre in cassazione con un unico motivo.

6. L’Amministrazione intimata non ha svolto difese ed è intervenuta nel giudizio ai soli fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo K.M.A. lamenta la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, esponendo che era stata omessa ogni contestazione nei confronti del ricorrente e che non gli era stato chiesto alcun chiarimento, nè erano state approfondite le dichiarazioni dal medesimo rese in sede di audizione davanti alla Commissione territoriale competente e che, pertanto, la decisione della Corte di appello di Ancona si era fondata esclusivamente sui verbali di audizione della Commissione territoriale di Ancona e sulle argomentazioni del procuratore del giudizio di primo grado.

Ad avviso del ricorrente il Giudice aveva omesso di verificare la veridicità dei fatti e la corrispondenza tra quanto detto in sede di audizione dinanzi alla Commissione territoriale e nel ricorso di primo grado ascoltando il richiedente, che non era stato messo nella condizione di fornire in maniera chiara ed esaustiva le proprie argomentazioni, deduzioni e mezzi probatori.

1.1 Il motivo è inammissibile.

Come si evince dalla lettura della sentenza, la Corte territoriale ha affermato che correttamente il Tribunale aveva evidenziato elementi idonei ad incidere sulla credibilità della narrazione della sua vicenda e ravvisando la insussistenza di elementi probatori tali da non potere essere integrati con l’esercizio del potere di indagine suppletivo dell’ufficio in considerazione della natura privatistica della vicenda narrata e costituente il presupposto della richiesta di protezione.

La Corte, inoltre, ha evidenziato che il ricorrente non aveva giustificato in alcun modo il perchè era privo di documenti e che, oltre a tacere le generalità dei propri parenti, aveva esposto modalità di evasione dal carcere inverosimili sostenendo che, nel carcere a guardia dei detenuti c’era un solo agente, quello da lui ucciso, e riferendo circostanze confuse relative alla manifestazione in cui il padre sarebbe stato prima picchiato e poi ucciso.

I giudici di secondo grado hanno, quindi, compiuto un accertamento in fatto, non più censurabile in sede di legittimità, in esito al quale hanno ritenuto inattendibile la narrazione del richiedente, elemento questo di fondamentale importanza, poichè secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione “In materia di protezione internazionale, il richiedente è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora egli, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5” (Cass., 12 giugno 2019, n. 15794).

Con la conseguenza che l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e con l’ulteriore corollario che il giudice deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate.

Ciò nel rispetto dei principi affermati da questa stessa Corte sull’onere della prova in materia di protezione internazionale, materia che non si sottrae al principio dispositivo, pur nei limiti esposti in relazione al principio della cooperazione istruttoria del giudice, principio quest’ultimo che concerne il versante dell’allegazione e non quello della prova (Cass., 29 ottobre 2018, n. 27336).

Il richiedente, infatti, non coglie l’autonoma ratio decidendi posta a fondamento del rigetto della domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b), costituita dalla genericità delle dichiarazioni rese, ostative, oltre che ad una valutazione di coerenza e plausibilità rispetto alle condizioni generali del paese d’origine del richiedente, anche alla configurabilità di una minaccia individuale alla vita o alla persona in relazione alla vicenda prospettata dal richiedente.

Alla luce degli enunciati principi, la censura del ricorrente si risolve in una generica critica del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, apportata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che richiede che il giudice di merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza, ma abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico, e si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile”, mentre resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. (Cass., 13 agosto 2018, n. 20721).

3. Il ricorso va, conclusivamente, dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese nella mancata attività difensiva da parte dell’Amministrazione intimata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA