Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3803 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/02/2017, (ud. 11/01/2017, dep.14/02/2017),  n. 3803

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 184/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore in carica,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO della (OMISSIS) SPA, in persona del Curatore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA PERRICONE,

giusta procura speciale in atti;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2333/35/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO del 19/05/2015, depositata il 05/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO

MOCCI.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., Delib. di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Agrigento. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione della (OMISSIS) s.p.a. contro un avviso di accertamento IRAP e IRES per l’anno 2005.

Il ricorso è affidato a due motivi.

Col primo rilievo, si denuncia omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c. , n. 5. La CTR avrebbe fondato la sua decisione su una motivazione avulsa dalla controversia, che verteva sulla possibilità di riconoscere alle DRE la possibilità di svolgere anche attività istruttoria nonchè sull’inquadramento del contratto di affiliazione e sulla natura del “premio fedeltà”.

Con la successiva doglianza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, si sostiene la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., per lo scollamento fra quanto sottoposto all’esame dei giudici e l’oggetto della pronunzia.

L’intimato non si è costituito in giudizio.

Per motivi di priorità logica, va affrontato il secondo motivo, che è fondato Invero, la sentenza della CTR si riferisce a questioni tutt’affatto diverse (non inerenza dei costi dedotti ed onere probatorio) nonchè sulla produzione documentale di un contratto di epoca diversa da quella oggetto di accertamento, mentre appaiono ignorate le circostanze dedotte dall’Ufficio e riportate pedissequamente nel ricorso, anche ai fini della sua autosufficienza.

In altri termini, la CTR ha omesso di esaminare gli elementi addotti dall’Agenzia (competenza delle DRE a svolgere anche attività istruttoria, inquadramento del contratto di affiliazione e sulla natura del “premio fedeltà”), che, ove debitamente considerati, avrebbero potuto condurre ad un esito diverso.

Il primo motivo resta assorbito.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del grado di cassazione.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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