Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3803 del 07/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 07/02/2022, (ud. 18/11/2021, dep. 07/02/2022), n.3803

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13954-2021 proposto da:

IMMOBILIARE L. SAS, in persona del socio accomandatario ed

amministratore pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ALESSANDRA COSTOLI;

– ricorrente –

contro

ML L. SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro

tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA

della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati

ANTONIO PINAMONTI, DAVIDE CESTER;

– resistente –

contro

HISPANICO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli

avvocati ALBERTO STROPPARO, MASSIMO BIONE;

– resistente –

contro

SOLAR SRL;

– intimata –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di LA

SPEZIA, depositata il 28/04/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

GIANNACCARI ROSSANA;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. CORRADO MISTRI che conclude

chiedendo che la Corte di Cassazione voglia dichiarare il Tribunale

di La Spezia giudice territorialmente competente alla trattazione

della controversia di cui in epigrafe, con i conseguenti

provvedimenti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Immobiliare L. s.a.s, con atto di citazione del 13.11.2019, convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di La Spezia, la Solar s.r.l. perché venisse accertato, in suo favore, il diritto di proprietà su beni che la società attrice asseriva essere innovazioni e miglioramenti incorporati in un complesso industriale ubicato a Galleria Veneta, concesso in locazione, dapprima dai coniugi L.M. e P.S. ad ML L. srl in liquidazione e successivamente dalla Immobiliare L. sas – nel frattempo divenuta proprietaria dell’immobile- alla Solar s.r.l..

La società convenuta si costituì in giudizio e chiamò in causa ML L. s.r.l. in liquidazione, al fine di far valere la garanzia per evizione dei beni oggetto del contratto di cessione perfezionato con la medesima in data 3.12.2015.

Si costituì in giudizio ML L. s.r.l. in liquidazione ed eccepì, in via preliminare, l’incompetenza territoriale del Tribunale di La Spezia in favore del Tribunale di Padova, ai sensi dell’art. 21 c.p.c., trattandosi di controversia in materia locatizia ovvero di diritti reali su beni immobili.

Hispanico s.r.l. intervenne ad adiuvandum, riportandosi alle conclusioni della ML L. s.r.l..

Il Tribunale di La Spezia accolse l’eccezione di incompetenza territoriale e, per l’effetto dichiarò la competenza del Tribunale di Padova.

Ha proposto regolamento di competenza l’Immobiliare L. sas Si sono costituiti, per resistere al ricorso la ML L. s.r.l. in e l’Hispanico s.r.l..

Il Pubblico Ministero ha chiesto l’accoglimento del ricorso e la dichiarazione di competenza del Tribunale di La Spezia.

In prossimità dell’udienza, sono pervenute memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il regolamento di competenza censura l’ordinanza del Tribunale di La Spezia che ha accolto l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal terzo chiamato in causa ML L. s.r.l. in liquidazione.

La carenza di legittimazione del terzo chiamato in garanzia a proporre l’eccezione di incompetenza territoriale è una affermazione costante nella giurisprudenza di questa Corte.

Le Sezioni Unite, con sentenza del 26/07/2004 n. 13968 (e, più di recente Cassazione civile sez. VI, 09/06/2017, n. 14476) hanno affermato che, in tema di competenza per territorio, il terzo chiamato in causa ad istanza del convenuto il quale, ai sensi dell’art. 106 c.p.c., chieda di essere garantito, ma che non abbia proposto alcuna eccezione di incompetenza nei termini e nei modi di legge, non può eccepire l’incompetenza per territorio del giudice davanti al quale è stato chiamato, sia con riferimento alla causa principale, sia con riferimento alla sola causa di garanzia, ove si tratti di garanzia cd. propria.

La domanda di garanzia, che, ai sensi dell’art. 32 c.p.c. può essere proposta al giudice competente per la causa principale affinché sia decisa nello stesso processo, si riferisce alle ipotesi in cui il garantito, parte del nella causa principale, fa valere nei confronti di un terzo, il garante, il suo diritto ad essere tenuto indenne dalle conseguenze di un’eventuale soccombenza allorché, per contratto o per legge, il terzo sia tenuto a rilevare il convenuto dalle conseguenze dell’accoglimento della domanda dell’attore.

La garanzia propria attiene quindi al godimento di diritti che si sono trasferiti (garanzia per evizione nella compravendita, nella donazione, nella permuta, nel trasferimento dei crediti) o costituiti (locazione) o di quella che derivi da vincoli di coobbligazione (fideiussione, obbligazioni solidali contratte nell’interesse esclusivo di uno solo dei debitori), che si caratterizzano tutte per una connessione tra la pretesa dell’attore (della causa principale) e la posizione del garante (chiamato in causa) particolarmente intensa. Poiché la chiamata del terzo in garanzia nella causa principale costituisce una limitazione dell’esigenza costituzionale che il terzo non sia distolto dal giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost.), lo spostamento della competenza della causa di garanzia si giustifica solo quando la connessione tra la domanda principale e quella di garanzia sia definibile secondo previsioni di legge relative ai rapporti sostanziali intercorrenti tra le parti processuali, e cioè si tratti della sola garanzia propria, non anche di quella impropria.

Nel caso di specie, l’Immobiliare L. s.a.s ha agito in giudizio, innanzi al Tribunale di La Spezia, nei confronti della Solar s.r.l. perché venisse accertato, in suo favore, il diritto di proprietà su beni che la società attrice asseriva essere innovazioni e miglioramenti incorporati nel complesso industriale oggetto di causa.

L’eccezione di incompetenza territoriale non è stata proposta dalla convenuta Solar s.r.l. ma dalla Immobiliare L. srl, chiamata in causa dalla convenuta per essere garantita, in caso di evizione, in relazione al contratto di cessione di macchinari stipulato con atto del 3.12.2015, qualora fosse accolta la domanda della L. sas e la predetta fosse dichiarata proprietaria di beni oggetto dell’atto del 3.12.2015.

Trattandosi di garanzia propria, che la Solar s.r.l. ha fatto valere nei confronti del terzo chiamato in causa, la sua dante causa Immobiliare L. s.r.l., la stessa non era legittimata a sollevare l’eccezione di incompetenza territoriale nella causa principale.

Il ricorso per regolamento di competenza va pertanto accolto.

L’ordinanza impugnata va cassata e va dichiarata la competenza del Tribunale della Spezia, innanzi al quale va riassunto il giudizio nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione del presente provvedimento.

Le spese vanno liquidate nel giudizio di merito.

PQM

Accoglie il regolamento di competenza, dichiara la competenza del Tribunale di La Spezia innanzi al quale va riassunto il giudizio nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza.

Spese al merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile -2 della Suprema Corte di cassazione, il 18 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2022

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