Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3802 del 18/02/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 3802 Anno 2014
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: PARZIALE IPPOLISTO

SENTENZA
sul ricorso 23627-2012 proposto da:
BALDASSARRI ROBERTO BLD RRT 58C12 A390H, elettivamente
domiciliato in Roma, Via Santa Caterina da Siena 46, presso lo studio
dell’avvocato PORCELLI EVELINA, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ANNALISA DI GIOVANNI, come da
procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente contro
CONSIGLIO NOTARILE DI GROSSETO, in persona del
Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, V.le
Parioli 44, presso lo studio dell’avvocato MAZZOLI PAOLO, che lo
rappresenta e difende, come da procura speciale a margine del
controricorso;

‘f4 1 1/ 3

C012tI017C017Vflte

Data pubblicazione: 18/02/2014

nonchè contro
Presidente Consiglio Notarile Distretto Di Grosseto,
Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina Circoscrizione
Territoriale della Toscana,
Presidente della Commissione Amministrativa Regionale Disciplina

Corte Appello Di Firenze
Procuratore Generale Repubblica Corte Appello Di Firenze;

– intimati avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
depositata il 08/03/2012; (‘

T

;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/04/2013 dal Consigliere Dott. Ippolisto Parziale;
uditi gli avv. Evelina Porcelli e Paolo Mazzioli, che si riportano agli atti
e alle conclusioni assunte;
udito il sostituto procuratore generale, dott. Maurizio Velardi, che
conclude per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Può ritenersi pacifico in fatto quanto segue.
1.1 – Il 23 giugno 2009, nell’esercizio dei suoi poteri di ispezione e
vigilanza, il Consiglio Notarile di Grosseto, con comunicazione prot. n.
97/09, invitava il Notaio Baldassarri a produrre copia integrale di
alcuni atti iscritti a repertorio relativi ai mesi di aprile, giugno, luglio,
dicembre 2008 e marzo 2009.
1.2 – A seguito della delibera del Consiglio Notarile di Grosseto del 6
ottobre 2009, avente ad oggetto l’attività di monitoraggio annuale,
veniva inviata in data 14 ottobre 2009 a tutti i Notai del distretto una
nota con la quale si richiedeva una copia della denuncia IVA riferita

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Circoscrizione Territoriale della Toscana

agli anni 2007 e 2008, nonché delle denunce mensili dei primi sei mesi
del 2009.
1.3 – Esaminata la documentazione inviata dal Notaio Baldassari, il 10
marzo 2010, il Consiglio lo invitava a far pervenire copia delle fatture
relative agli acquisti effettuati nel secondo semestre del 2009, oltre alla

erano stati indicati precedentemente.
1.4 – Il Notaio impugnava presso il TAR Toscana tale provvedimento
(ricorso notificato il 12 maggio 2010) e gli atti presupposti (la nota
prot. n. 97/2009, relativa alle richieste documentali, il provvedimento
del Consiglio Notarile relativo al monitoraggio obbligatorio annuale di
“Rilevazione dati” e gli articoli 22 e 49 dei “Principi di deontologia
professionale dei Notai”, in qualità di atti presupposti). Di tanto
notiziava il Consiglio notarile e motivava il mancato adempimento alla
richiesta di esibizione documentale in base al principio dell’effettività
della tutela giurisdizionale, richiedendo la sospensione del
procedimento amministrativo in attesa della pronuncia dell’adito
Tribunale.
1.5 – Con delibera dell’8 marzo 2011, il Consiglio Notarile contestava al
Notaio Baldassarri la violazione degli articoli 21 e 22 del Codice
Deontologico; il 3 maggio 2011 veniva promosso il procedimento
disciplinare ai sensi dell’articolo 153 della Legge Notarile (prot. n.
67/2011), ed il 18 maggio 2011 seguiva il provvedimento del
Presidente della Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina
della Toscana (Co.Re.Dí) con il quale veniva esercitata la relativa
azione disciplinare.
1.7 – Tali atti venivano impugnati, previa istanza cautelare, dinnanzi al
TAR Toscana, con motivi aggiunti depositati il 9 luglio 2011. Il TAR si

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indicazione del numero degli atti stipulati nei singoli recapiti che non

pronunciava con ordinanza n. 1002/2011, respingendo la domanda di
sospensiva.
1.8 La Co.Re.Di. Toscana, con decisione del 12 ottobre 2011,
comminava al notaio la sanzione dell’avvertimento per aver violato
l’obbligo di collaborazione previsto dal Codice Deontologico.

Corte d’Appello di Firenze, lamentando, nei tredici motivi di diritto,
illegittimità procedimentali sia in relazione alla Legge Notarile che alla
legge n. 241/1990, nonché evidenziando profili di eccesso di potere.
1.10 – La Corte di Appello, con ordinanza del 24 febbraio 2012 n. 349
respingeva il reclamo, confermando l’impugnata decisione.
2 – Avverso tale decisione il Notaio notificava, in data 18 ottobre 2012,
ricorso per Cassazione, fondato su 14 motivi. Resiste con
controricorso il Consiglio notarile di Firenze.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I motivi del ricorso
1.1 — Col primo motivo di ricorso si deduce: «Error in procedendo. Sulla
mancata saTensione del procedimento disciplinare per “pregiudkiale
amministrativa giurisdkionale”.
Il ricorrente aveva impugnato al Tar, e la relativa controversia era
pendente, “i provvedimenti di eserckio dell’azione disciplinare presupposti del
giudkio disciplinare” (atto del 10 marzo 2010 di richiesta integrazione
della documentazione, atto del 23 giugno 2009 di richiesta di
documenti, provvedimento del consiglio notatile di Grosseto di
adozione del monitoraggio, articoli 22 e 44 dei principi di deontologia
professionale, approvati dal Consiglio nazionale notarile il 5 aprile
2008 e tutti gli altri atti presupposti, istruttori, connessi e
consequenziali anche non conosciuti).

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1.9 – Avverso tale decisione il Notaio proponeva reclamo davanti alla

Trattandosi di presupposti essenziali dell’azione disciplinare sussisteva
la pregiudiziale amministrativa nel giudizio disciplinare. Ciò malgrado
la Co.Re.Di non aveva disposto la sospensione del giudizio, che, in
caso di accoglimento del ricorso avrebbe determinato il venir meno ex
tunc di tutti gli atti in questione con effetti diretti sull’azione

1.2 Col secondo motivo di ricorso si deduce: «Error in iudicando: astratta
ammissibilità dell’impugnazione giurisdkjonale degli atti di esercizio dell’azione
disciplinare».
L’azione disciplinare era una conseguenza diretta degli atti in data 23
giugno 2009 e 10 marzo 2010, adottati in conseguenza del disposto
monitoraggio. L’eventuale annullamento da parte del giudice
amministrativo avrebbe determinato il venir meno del presupposto
dell’illecito disciplinare contestato (mancata collaborazione). Di qui la
necessità di sospensione del giudizio disciplinare, pure autonomo
rispetto a quello amministrativo.
1.3 — Col terzo motivo di ricorso si deduce: «Illegittimità assoluta ed
insanabile dei provvedimenti del Presidente e del Consiglio Notatile di Grosseto
esercizio dell’azione disciplinare, per violazione e falsa appficazione dell’art. 160
della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come sostituito dall’art. 49 del D. Lgs. 1
agosto 2006, n. 249; violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 4, 5, 7, 9 e
10 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed eccesso di potere».
I provvedimenti di esercizio dell’azione disciplinare risultavano
illegittimi, perché posti in essere in violazione della legge 241/1990,
applicabile al procedimento amministrativo di natura disciplinare,
anche per effetto dell’articolo 29, comma 1, della legge richiamata.
Il provvedimento di acquisizione documentale era illegittimo per
violazione degli articoli 9 e 10 della legge 241/90; così come illegittima
risultava, per il mancato invio dell’avviso di procedimento, la delibera
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disciplinare.

consiliare 8 marzo 2011 (non comunicata ed assunta senza
contraddittorio) in violazione dell’articolo 3, comma 3, della legge
241/90. Il provvedimento del 26 marzo 2009 era stato assunto senza
alcuna motivazione e non era stato preceduto dal necessario
contraddittorio.

amministrativa del Presidente e del Consiglio Notatile di Grosseto in relazione agli
atti di esercizio dell’azione disciplinare per violazione e falsa applicazione dell’art.
160 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come sostituito dall’art. 49 del D. Lgs. 1
agosto 2006, n. 249; violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 4, 5, 7, 9 e
10 della legge 7 agosto 1990, n. 241; violazione del principio di trasparenza;
violazione del diritto di difesa,. eccesso di potere».
Era mancato “un regolare e legittimo procedimento amministrativo istruttorio
notarile con l’applicazione della legge 241190″, con violazione dei principi di
trasparenza, partecipazione procedimentale e conseguente
compressione del diritto di difesa anche quanto alla possibilità di
depositare memorie e di essere ascoltati.
1.5 — Col quinto motivo di ricorso si deduce: «Violazione e falsa
applicazione degli arti’. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 153, comma 2, e
160 della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Eccesso di potere».
Era stato omesso l’invio dell’avviso di procedimento” (articoli 7 e 8 della
legge 241/90), imposto dalla legge per consentire il diritto di
partecipazione e l’esercizio dei diritti di difesa nel contraddittorio. Non
sussistevano nemmeno le situazioni di urgenza che potessero
giustificarne l’omissione (comma 1, dell’articolo 7 della legge 241/90).
1.6 — Col sesto motivo di ricorso si deduce: «violazione e falsa applicazione
degli arti’. 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 160 della legge 16 febbraio
1913, n. 89. Eccesso di potere ».

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1.4 — Col quarto motivo di ricorso si deduce: «Illegittimità dell’azione

I provvedimenti di esercizio dell’azione disciplinare, di monitoraggio e
di acquisizione documentale erano illegittimi perché contrari agli
articoli 9 e 10 della legge 241/90, non avendo consentito il diritto di
intervento nel procedimento e il diritto di difesa. Né tale
comportamento era giustificato, contrariamente a quanto ritenuto dalla

alla quale l’incolpato aveva diritto di partecipare, non essendo stata
neanche disposta la sua audizione.
1.7 — Col settimo motivo di ricorso si deduce: «Violazione degli arti. 1, 7,
8, 9 e 10 e dell’art. 160 della legge 16 febbraio 1913, n. 89».
Per giurisprudenza costante del Consiglio di Stato l’omesso invio
dell’avviso di procedimento determina la violazione dei diritti di difesa
e genera l’illegittimità degli atti amministrativi.
1.8 — Con l’ottavo motivo di ricorso si deduce: «Violazione art. 360,
comma 1 n. 3) c.p.c. Violazione e falsa applicazione dell’art. 93, comma 1, della
legge 16 febbraio 1913, n. 89. Eccesso di potere. Illogicità. Uso abnorme e
distorsione della funzione di vigilanza».
I provvedimenti di acquisizione documentale e di monitoraggio
adottati dal Consiglio notarile di Grosseto risultavano in contrasto con
l’articolo 93 della legge 16 febbraio 1913 n. 89. Il presidente del
Consiglio notarile aveva “esercitato in forma assolutamente abnorme il potere di
vigilanza, tramutandolo in forma di un inesistente potere di ispezione”. La norma
non prevede un potere ispettivo, poiché l’ispezione straordinaria spetta
al Ministero della Giustizia e al Procuratore della Repubblica, mentre il
potere di ispezione ordinario spetta all’Archivio notarile. Il potere era
stato esercitato in assenza di situazioni patologiche e distorsive
specifiche. Il rnonitoraggio è assolutamente estraneo alla funzione di
vigilanza, che, se esercitata in mancanza di motivazione, risulta distorta
e abnorme.
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corte di appello di Firenze, in ragione dell’assenza di attività istruttoria,

1.9 – Con il nono motivo di ricorso si deduce: «Violazione art. 360,
comma 1 n. 3) c.p.c. Ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art. 93, comma
1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Eccesso di potere. Illogicità. Uso abnorme e
distorsione della funzione di vigilanza. Viola ione del diritto della privag».
L’adempimento alle richieste documentali avrebbe determinato la

acquisizione documentale. Di qui l’ulteriore illegittimità delle richieste
del Consiglio notarile.
1.10 — Col decimo motivo si deduce: «Violazione art. 360, comma 1 n. 3)
c.p.c. in relazione al capo di incolpazione della decisione della Commissione
Amministrativa Regionale di Disciplina della Toscana, Secondo Collegio
Giudicante, in data 14 luglio 2011, n. 66 Ruolo P.D. Violazione e falsa
applicazione dei par 21 e 22 del Codice Deontologico Notarile e degli arti, 147
lettera b.e c. della legge 16 febbraio 1913, n. 89, Legge Notarile; Infondatezza e
travisamento dei presupposti di fatto e di diritto per la configurazione della
fattispecie dì cui all’art. 147 della decisione della Commissione Amministrativa
Regionale di Disczplina della Toscana, Secondo Collegio Giudicante, in data 14
luglio 2011, n. 66 Ruolo P.D. Inesistenza nel merito dell’illecito disciplinare
contestato. L’illecito disciplinare contestato è inesistente».
La contestazione postulava la violazione continuata dell’ordine di
acquisizione documentale. Non era stato invece interposto alcun
rifiuto, ma vi era stata la sola non ottemperanza conseguente
all’esercizio del diritto soggettivo di azione e di difesa, posto, tra l’altro,
che l’adempimento alla richiesta avrebbe comportato l’inammissibilità
del ricorso giurisdizionale per intervenuta acquiescenza. Inoltre, il
ricorrente aveva dato notizia del suo comportamento, dandone ampia
motivazione, prima della proposizione del ricorso al Tar.

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violazione del diritto alla privacy dei soggetti estranei coinvolti nella

1.11 — Con l’undicesimo motivo si deduce: «Violnione dell’art. 360
comma 1, n. 5) c.p.c. Omessa, insufficiente o contraddittoria motivnione circa un
fatto controverso e decisivo per il giudkio. Assenta di dolo disciplinare specifico».
Era assente il dolo specifico, posto che la non esecuzione del
provvedimento del Consiglio notarile era “dipesa esclusivamente dalla

giurisdizionale ex articolo 24 della Costituzione”.
1.12 — Col dodicesimo motivo si deduce: «Violckione dell’ad 360, comma
1 n. 3), c.p.c. in relckione al capo di incolpckione della decisione della Commissione
Amministrativa Regionale di Disciplina della Toscana, Secondo Collegio
Giudicante, in data 14 luglio 2011, n. 66 Ruolo P.D. »
Non sussiste un’analogia tra procedimento penale e quello disciplinare:
il soggetto incolpato non doveva adempiere anche ad atti “ritenuti
illegittimi”
1.13 — Col tredicesimo motivo si deduce: «Violckione dell’art. 360 comma

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1, n. 5) cp.c. Omessa, insufficiente o contraddittoria motiva ione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudkio. Illegittimità delle delibere che dispongono il
minimo di tariffa inderogabile».
Il provvedimento di acquisizione della documentazione doveva
ritenersi finalizzato a raccogliere documentazione utile per contestare
la violazione in ordine all’obbligo di rispettare i minimi tariffari, ormai
superato dalla giurisprudenza e dalla normativa.
1.14 — Col quattordicesimo motivo si prospetta, in via subordinata,
questione di legittimità costituzionale degli artt. 148 – 159, della legge
16 febbraio 1913, n. 89. Violazione artt. 3, 24, 103, 111 e 113
Costituzione, in relazione alla mancata previsione di un doppio grado
pieno di tutela giurisdizionale.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato.

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volontà di esercitare il proprio diritto soggettivo alla tutela

3. I primi due motivi, nonché il decimo, tra loro strettamente connessi,
possono essere trattati congiuntamente. I primi due attengono alla
mancata disposta sospensione del giudizio disciplinare e ai conseguenti
effetti, sussistendo una pregiudizialità amministrativa direttamente
influente sul giudizio disciplinare. Il decimo riguarda il rilievo da

della richiesta sospensiva. Sono tutti infondati.
3.1 Al riguardo, l’ordinanza impugnata ha così motivato: «Innanzi tuffo,
non è configurabile alcuna pregiudiziale amministrativa-giurisdizionale allo
svolgimento del procedimento disciplinare, il quale risponde ad una logica funzionale
sua propria e trova al suo interno gli strumenti per assicurare l’esercizio del diritto
di difesa dell’incolpato. Al contrario, l’impugnabilità della sanzione disciplinare
davanti al giudice ordinario implica che sia devoluta a quest’ultimo ogni
valutazione inerente la legittimità degli atti amministrativi presupposti.
Nella .specie, del resto, il TAR adito dal notaio per far valere l’illegittimità delle
richieste provenienti dal Consiglio Notatile ha respinto la domanda di sospensiva,
sicché non può dubitarsi dell’esecutorietà sul piano amministrativo dei
provvedimenti, di carattere latarnente ispettivo, dalla cui inottemperanza nasce
l’azione disciplinare. A fronte della decisione negativa del TAR sull’istanza
inibitotici del Baldassarri, non solo la Commissione Regionale di Disciplina non
aveva obbligo di sospendere il procedimento disciplinare, ma aveva il dovere di
procedere all’accertamento relativo. È chiaro che l’impugnativa non può di per sé
paralizzare un’attività di controllo che risponde ad inderogabili esigenze
pubblicistiche. Stante l’esecutività della richiesta, ormai apertamente ammessa dal
TAR, il notaio, pur impugnandola, avrebbe dovuto ottemperarle comunque. Non è
vero che questo avrebbe comportato acquiescenza, come sempre quando si tratta di
dare esecuzione ad un provvedimento esecutivo sottoposto a gravame. L’esecuzione
per compulsum salvo impugnazione è quanto normalmente si verifica davanti ai

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attribuirsi alla mancata concessione da parte del giudice amministrativo

provvedimenti provvisoriamente esecutivi che in misura sempre più larga
l’ordinamento offre per contrastare inkiative dilatorie e strumentali dell’obbligato»
3.2 Quanto à primi due motivi, occorre in primo luogo osservare che
la legge notarne non prevede alcuna specifica ipotesi nel senso indicato
dal ricorrente, il quale peraltro nemmeno indica nella sua censura la

n. 3 cod. proc. civ.. La legge notarne, anzi, prevede la sola ipotesi della
sospensione per procedimento penale (art. 158-quinquies), che
consente di concludere per l’esclusione di altre ipotesi di pregiudiziali
necessarie al riguardo. Occorre poi rilevare che il provvedimento
impugnato è pienamente conforme ai principi in materia più volte
affermati, in via generale, da questa Corte in materia di pregiudizialità,
anche amministrativa, secondo i quali «in tema di sospensione necessaria del
processo civile ex art. 295 cod. proc. civ., la pregiudkialità di una controversia
amministrativa può astrattamente sussistere solo quando quest’ultima veda su
questioni di diritto soggettivo rientranti nell’ambito della giurisdkione esclusiva,
mentre, qualora davanti al giudice amministrativo sia impugnato un provvedimento
incidente su interessi legittimi, non può disporsi la sospensione del giudkio civile,
ancorché connesso con quello amministrativo, potendo il giudice ordinario
disapplicare i provvedimenti a tutela dei diritti soggettivi influerkati dagli effetti dei
detti provvedimenti» (Cass. 2012 n. 9558), dovendosi ulteriormente
ritenere che sussista la pregiudiziale amministrativa «qualora sia imposta
dall’esigena di evitare un conflitto di giudicati, ipotesi che però non ricorre se il
possibile contrasto riguardi soltanto gli effetti pratici dell’una o dell’altra pronuncia»
(Cass. 2009 n. 11085).
Nel caso in questione, í provvedimenti impugnati non riguardano
diritti soggettivi del notaio, ma soltanto il suo interesse legittimo al
corretto esercizio dei poteri attribuiti al Consiglio Notarne. Vi è,
quindi, pieno potere di sindacato da parte del giudice ordinario sugli
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norma in tesi violata, pur articolando la censura sotto il profilo del 360

atti in questione ai fini della eventuale disapplicazione. Né può
sussistere contrasto di giudicati, posto che la decisione assunta sul
punto dal giudice ordinario sugli atti (disapplicazione) non ha alcun
effetto di giudicato sugli stessi. Sussiste, invece, com’è evidente, un
potenziale contrasto riguardo agli effetti pratici delle due pronunce. Ma

3.3 Anche il decimo motivo è infondato. Sul punto il Collegio
condivide pienamente le valutazioni al riguardo effettuate dalla Corte
di appello circa gli effetti della mancata sospensiva, che, eliminando
ogni possibile impedimento all’esecutività dei provvedimenti,
consentiva l’adempimento da parte del notaio come conseguenza della
situazione determinatasi con l’unica evidente cautela della dichiarata
esclusione di qualsiasi acquiescenza al riguardo. Né tale adempimento,
negli indicati limiti, avrebbe determinato violazioni di norme e possibili
responsabilità a carico del notaio, trattandosi di necessaria
ottemperanza ad un provvedimento amministrativo esecutivo, sia pure
in pendenza di sindacato di legittimità.
4. Sono pure infondate le censure avanzate con i motivi da tre a sette
con riguardo all’asserita violazione della legge 241 del 1990, applicabile
al procedimento disciplinare notatile, quanto ai diritti di partecipazione
e di difesa. Tali censure sono inconferenti perché si fondano: a)
sull’errato assunto che gli atti generali adottati del locale Consiglio
notarile di monitoraggio, d’informazione e di acquisizione di
documenti costituiscano già atti del procedimento disciplinare; b) sulla
espletata istruttoria del procedimento disciplinare in questione.
Al riguardo, correttamente la Corte di appello ha rilevato che «il rinvio a
giudkio disciplinare non è stato preceduto da alcuna attività istruttoria a cui
l’incolpato avesse diritto di partedpare. L’addebito si sostanza, infatti, in una
condotta di pura omissione, di per sé censurabile e tale da integrare gli estremi
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ciò non è sufficiente a integrare l’ipotesi della sospensione necessaria.

dell’illecito disciplinare. Donde la deliberazione del rinvio a giudizio in data 8
marzo 2011, ricevendo la quale la Commissione di Disciplina, in data 18 maggio
2011, ha dato immediato avviso dell’inizio de/procedimento all’organo richiedente
ed al notaio incolpato, rispettando puntualmente il disposto dell’art. 155 L.N»
Nel caso in questione non vi è stata alcuna istruttoria disciplinare,

informazione e di acquisizione documentale adottati dal Consiglio
notarile possono essere automaticamente qualificati come atti di inizio
del procedimento disciplinare, avendo altra e diversa finalità. La
legittima acquisizione di dati e informazioni, in tesi suscettibili di dare
luogo ad azione disciplinare, non si pone di per sé come atto di inizio
del procedimento disciplinare, avendo quest’ultimo inizio solo dal
momento viene acquisita la notizia di rilievo disciplinare. Del resto,
diversamente opinando, tutti gli atti, anche genericamente, ispettivi
dovrebbero essere ricondotti nell’alveo del procedimento disciplinare.
Inoltre, nel caso in questione, è stato censurato il solo comportamento
omissivo del notaio e non altro.
Del resto, questa Corte ha già avuto occasione di affermare, con
riguardo alla comunicazione di cui all’art. 7 della legge 241 del 1990,
che «In materia di procedimento disciplinare a carico dei notai, non è necessaria la
comunicazione prescritta dall’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, allorché il
Presidente del Consiglio notatile investa quest’ultimo del prornovimento della
procedura, perché, da un lato, lo stesso art. 7 limita il proprio ambito di
operatività, escludendola quando esistano “ragioni di impedimento derivanti da
particolari esigenze di celerità del procedimento”, e, dall’altro, dette ragioni sono
legislativamente presupposte dall’art. 153 della legge 16 febbraio 1913, n. 89,
come sostituito dall’art. 39 del d.lgs. 1 agosto 2006, n. 249, il quale dispone che
“il procedimento è promosso senza indugio, se risultano sussistenti gli elementi

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come esattamente rilevato dalla Corte territoriale. Né gli atti generali di

costitutivi di un fatto disciplinarmente rilevante». (Sez. U, Sentenza n. 13617
del 31/07/2012, Rv. 623439)
5. Sono anche infondate le censure articolate con l’ottavo e il nono
motivo di ricorso, quanto all’inesistenza di un potere ispettivo del
Consiglio notarile e alla violazione del diritto alla privacy. Non si tratta

di esercizio di potere ispettivo, ma di vigilanza sull’attività svolta dai
notai, attività questa che certamente rientra nelle attribuzioni dei
Consigli notarili, in quanto collegate alle funzioni pubbliche loro
riservate. Si tratta di atti strumentali al fine e che non presentano
profili di illegittimità, nemmeno sotto il profilo di eccesso o di
sviamento del potere, così come correttamente valutato dal giudice del
merito, cui esclusivamente tale valutazione spetta, se, come nel caso,
adeguatamente motivata. Né sussiste la dedotta violazione della
normativa di cui alla legge 2003 n. 196. Al riguardo, questa Corte ha già
avuto occasione di affermare il condiviso principio secondo il quale «ai
sensi degli arti. 18 e 19 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (c.d. codice della primo) secondo cui il trattamento da parte di un soggetto pubblico di dati personali è
consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, mentre il
trattamento riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito
anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda
espressamente – commette illecito disciplinare il notaio, libero professionista esercente
una funione pubblica, il quale non ottempera alla richiesta del Consiglio notarile
distrettuale, organismo di natura anch’esso pubblica, di trasmettere copia delle
fatture attinenti agli atti repertoriati, trattandosi della comunicazione di dati tra
soggetti pubblici stabilita dall’art. 26 dei principi di deontologia professionale dei
notai emanati dal C.N.N. in data 24.02.1994 in virtù di autonoma potestà
regolamentare attribuita a tale Consiglio dall’art. 16 della legge 27.06.1991 n.
220» (Cass. n. 25504 del 2006, Rv. 594712).

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6. Sono infondate le censure avanzate con l’undicesimo e dodicesimo
motivo, sulla base del giustificato mancato adempimento alla richiesta
del Presidente del Consiglio notarile del 10 marzo 2010, conseguenza
del legittimo esercizio del diritto di difesa (decimo motivo), in assenza
di “dolo disciplinare specifico” (undicesimo motivo), non potendosi

ritenuti illegittimi (dodicesimo motivo). Tutte le argomentazioni
avanzate risultano superate alla luce delle considerazioni svolte con
riguardo al rigetto del decimo motivo (cui si rinvia), quanto al protrarsi
della mancata collaborazione anche dopo il rigetto della istanza di
sospensiva da parte del TAR., che ha tolto ogni residuo ostacolo alla
esecutività del provvedimento. Da tale momento, infatti, il
provvedimento poteva essere adempiuto, con esenzione da ogni
responsabilità o esclusione di qualsiasi acquiescenza soltanto con
l’adozione di semplici accorgimenti. In tal modo e in tale momento è
venuto meno ogni residuo ragionevole ostacolo, anche sul piano
soggettivo, in ordine alla necessità della collaborazione istituzionale,
restando ovviamente impregiudicato il merito della vicenda.
7. É infondato anche il tredicesimo motivo, che si fonda
sull’affermazione, secondo la quale le acquisizioni documentali e le
richieste dì informativa sarebbero state orientate alla verifica del
rispetto dei minimi tariffari. Si tratta di affermazione che non risulta
comprovata dagli atti in esame, né vi è stata contestazione disciplinare
al riguardo. La censura è quindi inconferente.
8. Va disatteso anche l’ultimo motivo, col quale si pone la questione di
legittimità costituzionale della normativa disciplinare notarile, che non
consente il doppio grado di giurisdizione. Al riguardo, questa Corte ha
già avuto occasione di affermare il condiviso principio secondo il
quale: «In tema di responsabilità disciplinari a carico dei notai, la conformnione
Ric. 2012 n. 23627 sez. 52 – ud. 19-04-2013

-15-

comunque configurare un obbligo di adempimento a fronte di atti

del procedimento, nel quale è previsto un unico grado in sede giurisdizionale, non è
in contrasto con i principi o le disposizioni della Costituzione e della Convenzione
Europea dei Diritti dell’Uomo, poiché queste fonti di rango primario non
impongono il doppio grado di giudizio, come evidenziato anche dalla Corte
costituzionale nella sentenza del 30 luglio 1997, n. 288, né può ritenersi violato il

(come quello forense) prevedono un’articolazione analoga a quella fissata per i notai.
(Cass. SU n. 13617 del 2012, Rv. 623443).
9. Le spese possono essere compensate in relazione alla specificità
della vicenda e delle questioni poste.

P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Roma, Camera di Consiglio del 19 aprile 2013

principio di uguaglianza, perché anche altri ordinamenti disciplinari professionali

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