Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3802 del 16/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 16/02/2011, (ud. 01/12/2010, dep. 16/02/2011), n.3802

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22785-2009 proposto da:

S.O., SA.AN. e SA.CA.AL.,

elettivamente domiciliati in Roma, Lungotevere Pietra Papa n. 185,

presso lo studio dell’avv. Donati Simona, rappresentati e difesi

dagli avvocati Mocella Marco e Lauro Francesco per procura in calce

al ricorso;

– ricorrenti –

contro

AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA’ – ANM, elettivamente domiciliata in

Roma, Lungotevere Marzio n. 3, presso lo studio dell’avv. Izzo

Raffaele, rappresentata e difesa dall’avv. Castiglione Francesco, per

procura rilasciata a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5845/2008 della Corte d’appello di Napoli,

depositata in data 16/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 1.12.2010 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Destro Carlo.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso al giudice del lavoro di Napoli, S.C., Sa.An. e Sa.Ca.Al., autisti dipendenti dell’Azienda Napoletana Mobilità – ANM, premesso che i loro turni iniziavano nel deposito aziendale e terminavano in un posto di cambio sito in diversa località (o viceversa), chiedevano la retribuzione del tempo, ulteriore rispetto a quello lavorativo, impiegato per raggiungere il posto di lavoro e tornare da esso, anche ai sensi del R.D.L. 19 ottobre 1923, n. 2328, art. 17, lett. c. Rigettata la domanda, i predetti dipendenti proponevano appello sostenendo che il primo giudice aveva fatto erronea applicazione dell’art. 17 suddetto. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza depositata il 16.10.08, rigettava l’impugnazione rilevando che la norma in questione prevede un supplemento di retribuzione solo per alcune categorie di dipendenti (tra cui i conducenti) comandati allo svolgimento della prestazione in località diversa da quella dello stabilimento cui sono addetti. La norma, pertanto, prende in considerazione solo gli spostamenti necessitati da una disposizione aziendale e non anche i tempi necessari per raggiungere e tornare dal luogo di lavoro, che non possono essere considerati lavoro effettivo.

Proponevano ricorso per cassazione i dipendenti con due motivi, con il primo deducendo l’erronea interpretazione del R.D.L. n. 2328 del 1923, art. 17 e carenza di motivazione, con il secondo lamentando il vizio di omesso esame, in quanto il giudice di appello non avrebbe preso in esame la domanda subordinata di condanna del datore alla corresponsione delle stesse somme a titolo di risarcimento equitativo della maggiore onerosità della prestazione.

Rispondeva l’ANM con controricorso.

Il consigliere relatore ha depositato relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che è stata comunicata al Procuratore generale e notificata ai difensori costituiti.

Essendo la sentenza impugnata pubblicata il 16.10.08, il procedimento in questione cade sotto il regime processuale del giudizio di legittimità introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40. In particolare deve verificarsi se sia adempiuto il disposto dell’art. 366 bis c.p.c., per il quale la illustrazione dei motivi di ricorso che denunziano i vizi di cui all’art. 360, nn. 1, 2, 3 e 4 deve a pena d’inammissibilità concludersi con la formulazione di un quesito di diritto, e la illustrazione dei motivi che denunziano vizi di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sempre a pena di inammissibilità, deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso o delle ragioni per le quali la motivazione – in ragione delle denunziate carenze – è inidonea a giustificare la decisione.

Nella specie il ricorrente con il primo motivo proposto deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, in concreto sollevando corposi problemi di diritto a proposito del trattamento economico degli autoferrotranviari, senza proporre alcun quesito di diritto.

Quanto al secondo motivo, considerato che il giudice di appello, ritiene che “non si considera lavoro effettivo il tempo impiegato per recarsi al lavoro” (pag. 5), il che costituisce implicita esclusione anche di un danno risarcibile, sarebbe stato onere dei ricorrenti, in adempimento del principio dell’autosufficienza del ricorso, indicare non solo la sede della domanda risarcitoria subordinata proposta nel giudizio di merito, ma anche il suo tenore e la sua rappresentazione in diritto, per consentire al Collegio chiara contezza del suo contenuto onde valutare se la pronunzia impugnata non fosse già esaustiva al riguardo.

Le rilevate carenze di formulazione comportano l’inammissibilità dei due motivi, nonchè l’infondatezza ed il conseguente rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 30 (trenta) per esborsi ed in Euro 2.000 (duemila) per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2011

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