Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3802 del 15/02/2021

Cassazione civile sez. I, 15/02/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 15/02/2021), n.3802

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6554/2019 proposto da:

A.O., elettivamente domiciliato in Torino, via Guicciardini

n. 3, presso lo studio dell’avv. L. Trucco, che lo rappresenta e

difende, per procura in atti.

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), Procura Generale Repubblica Corte

Suprema Cassazione;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 10/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/12/2020 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Torino ha respinto il ricorso proposto da A.O., cittadino (OMISSIS), avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito che nel 2012, dopo la morte della zia materna, il di lei figlio andò ad abitare a casa del ricorrente, ignorando che questo cugino facesse parte di un gruppo occultista. Un giorno, alcuni giovani arrivarono a casa del ricorrente urlando contro il cugino ed accusandolo di avere ucciso un ragazzo. Questa vicenda fu confermata dal cugino, allora scapparono tutte e due, ma il cugino fu ritrovato cadavere; il ricorrente, terrorizzato, smise di lavorare e decise di lasciare la Nigeria.

A supporto della decisione di rigetto, il tribunale ha ritenuto il racconto del ricorrente non credibile per le incongruenze tali da far dubitare della veridicità complessiva della vicenda esposta. Il tribunale non ha, quindi, ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato nè per la concessione della protezione sussidiaria nelle sue diverse forme; erano, inoltre, assenti anche situazioni soggettive legate a una condizione di particolare vulnerabilità.

Contro il decreto del medesimo tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di una questione di legittimità costituzionale e due motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente, in via preliminare, solleva una questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2, art. 111 Cost., commi 1, 2 e comma 5, art. 117 Cost., comma 1, così come integrato dall’art. 46, paragrafo 3 della Direttiva n. 32/2013 e dagli artt. 6 e 13 della CEDU, per quanto concerne la previsione del rito camerale ex artt. 737 c.p.c. e segg. e relative deroghe espresse dal legislatore, nelle controversie di protezione internazionale, per la totale svalutazione del principio del contraddittorio.

Inoltre, il ricorrente censura nel merito la decisione del tribunale: (i) sotto un primo profilo (rubricato come secondo), per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7,8 e 11, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè, erroneamente, il tribunale aveva predicato l’insussistenza degli elementi previsti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, quando, per chiarire gli elementi dubbi avrebbe potuto disporre l’audizione del ricorrente; (ii) sotto un secondo profilo (rubricato come terzo), per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, in combinato disposto con l’art. 10 Cost., comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte d’appello avrebbe indebitamente sovrapposto i presupposti della protezione sussidiaria per negare illegittimamente il riconoscimento della protezione umanitaria che presenta, invece, presupposti distinti e più ampi.

In via preliminare, la sollevata questione di legittimità costituzionale è infondata.

Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte “E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 1, poichè il rito camerale ex art. 737 c.p.c., che è previsto anche per la trattazione di controversie in materia di diritti e di “status”, è idoneo a garantire il contraddittorio anche nel caso in cui non sia disposta l’udienza, sia perchè tale eventualità è limitata solo alle ipotesi in cui, in ragione dell’attività istruttoria precedentemente svolta, essa appaia superflua, sia perchè in tale caso le parti sono comunque garantite dal diritto di depositare difese scritte” (Cass. n. 17717/18).

Il primo motivo di ricorso (rubricato come secondo) è inammissibile, in quanto solleva censure di merito sull’accertamento di fatto condotto dal tribunale sulla base delle fonti consultate, alle quali il ricorrente contrappone fonti diverse (v. pp. 16-19 del ricorso) ma in termini di mero dissenso; inoltre, la richiesta di audizione del ricorrente, è stata genericamente formulata (Cass. n. 21584/20).

Il secondo motivo di ricorso (rubricato come terzo) è infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la protezione umanitaria è una misura atipica e residuale nel senso che essa copre situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (“status” di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non possa disporsi l’espulsione e debba provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità. (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 23604 del 09/10/2017 (Rv. 646043 – 02).

Nel caso di specie, sulla base del racconto del richiedente asilo non è stata rinvenuta alcuna condizione di vulnerabilità che possa giustificare il riconoscimento della tutela per motivi umanitari, neppure all’esito del giudizio comparativo, inoltre, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la natura residuale ed atipica della protezione umanitaria se da un lato implica che il suo riconoscimento debba essere frutto di valutazione autonoma, caso per caso, e che il suo rigetto non possa conseguire automaticamente al rigetto delle altre forme tipiche di protezione, dall’altro comporta che chi invochi tale forma di tutela debba allegare in giudizio fatti ulteriori e diversi da quelli posti a fondamento delle altre due domande di protezione c.d. “maggiore” (Cass. n. 21123/19).

La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2021

 

 

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