Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3802 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/02/2017, (ud. 11/01/2017, dep.14/02/2017),  n. 3802

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28485/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

IMPRESA E.S. SRL, in persona del suo legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell’avvocato GAETANO ALESSI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIANMARCO ABBADESSA, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1776/18/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO SEZIONALE DISTACCATA di CATANIA del 26/03,

depositata il 28/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO

MOCCI.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., Delib. di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, che aveva rigettato l’appello di Riscossione Sicilia s.p.a. – al quale l’Agenzia aveva prestato piena adesione contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Catania, a sua volta, la CTP aveva accolto il ricorso della Impresa E.S. s.r.l. avverso una cartella di pagamento per imposte IRPEG ed ILOR del 1997.

Nella decisione impugnata, la CTR ha sostenuto che la produzione in grado di appello della notifica delle cartelle non sarebbe stata ammissibile, perchè contraria all’evoluzione giurisprudenziale ed al canone della ragionevole durata del processo, oltre a violare il diritto di difesa.

Il ricorso è affidato a due motivi.

Per un verso, l’Agenzia deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, nonchè falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32 e art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360, c.p.c., n. 4.

Osserva che, in primo grado, l’Ufficio aveva eccepito la tardività del ricorso introduttivo e chiesto l’inammissibilità. A fronte della motivazione della CTP circa la mancata prova di copia della ricevuta di ritorno, con l’appello aveva reiterato l’eccezione, allegando altresì il documento, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 58 comma 2. La predetta facoltà era riconosciuta alle parti, indipendentemente dall’impossibilità dell’interessato di produrlo in prima istanza per causa a lui non imputabile. La preclusione di cui all’art. 345 c.p.c., comma 3, non avrebbe inoltre trovato applicazione nell’ambito del processo tributario.

Per altro verso, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21, in relazione all’inammissibilità del ricorso introduttivo, ex art. 360 c.p.c., n. 4. Ricorda di aver reiterato tale eccezione quale primo motivo di gravame, posto che, a fronte di una cartella notificata il 26 febbraio 2008, il ricorso era stato proposto il 4 luglio 2009. Tuttavia la CTR avrebbe omesso di esprimersi, nonostante la rilevabilità anche ex officio di tale eccezione.

L’intimata si è costituita con controricorso, concludendo per il rigetto del ricorso.

Il ricorso è fondato.

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2 – in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima non trova applicazione la preclusione di cui all’art. 345 c.p.c., comma 3 (nel testo introdotto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69), essendo la materia regolata dall’art. 58, comma 2, del citato D.Lgs., che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado. (Sez. 5, n. 18907 del 16/09/2011; Sez. 5, n. 23616 dell’11/11/2011 Sez. 5, n. 18907 del 16/09/2011).

La CTR non si è attenuta ai principi di cui sopra.

Il secondo motivo resta assorbito.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del grado di cassazione.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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