Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 38019 del 02/12/2021

Cassazione civile sez. VI, 02/12/2021, (ud. 21/09/2021, dep. 02/12/2021), n.38019

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15085-2020 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI,

288, presso lo studio dell’avvocato STEFANO ANGELONI, rappresentato

e difeso dagli avvocati DOMENICO FRAGAPANE, DARIO CUTAIA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, (Ndr: testo originale non comprensibile)

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 218/2019 della CORTE D’APPELLO di ANCONA del

18/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA

SCRIMA.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

con sentenza n. 483/12, depositata in data 21 marzo 2012, il Tribunale di Ancona – pronunciando sulla domanda proposta da M.F. nei confronti del Ministero della Salute e volta ad ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti per effetto della contrazione del virus HCV a seguito di infusioni di emoderivati cui era stato sottoposto nel 1978 presso il Centro di trattamento di Emofilia e Malattie Emostasi e Trombosi, Azienda USL n. (OMISSIS) della Regione Marche – condannò il Ministero convenuto al pagamento in favore dell’attore, della somma di Euro 44.577,00, oltre interessi come indicato in quella sentenza, nonché alle spese di lite, in esse comprese quelle di c.t.u.;

avverso la decisione di primo grado il M. propose gravame, del quale il Ministero chiese il rigetto;

la Corte di appello di Ancona, con sentenza n. 218/2019, pubblicata il 18 febbraio 2019, rigettò l’impugnazione e compensò integralmente tra le parti le spese di quel grado;

avverso la decisione di secondo grado il M. ha proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo;

il Ministero ha resistito con controricorso;

la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

RILEVATO

che:

con l’unico motivo, rubricato “Il danno patrimoniale – Violazione e/o falsa applicazione di norne di diritto in relazione agli artt. 2043 e 2059 c.c.. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione al contenuto di tale voce di danno ed ai relativi criteri di liquidazione”, il ricorrente contesta la mancata personalizzazione del punto percentuale liquidato e conclude chiedendo la condanna dell'”Amministrazione convenuta a ristorare all’esponente i danni tutti patiti come richiesti in via principale con adeguata personalizzazione; in via gradata, invece,…(chiede il riconoscimento) quanto meno (di) un importo ridotto nel suo ammontare in ragione della corrispondente perdita della chance dell’esponente di “appartenere” a quella percentuale di soggetti che avrebbero evitato il contagio”;

Considerato che:

il motivo è articolato in modo del tutto generico, riportando un’ampia rassegna di giurisprudenza ma senza specificare sotto quale aspetto, per quali ragioni e in quali parti la decisione della Corte di merito sia, ad avviso del ricorrente, viziata nei termini indicati in rubrica e senza, soprattutto, confrontarsi in alcun modo con la ratio decidendi della sentenza impugnata (v. p. 9-11) in tema di personalizzazione del danno, danno morale e di danno da perdita di chance; la Corte di merito ha, infatti, rigettato il gravame evidenziando: a) che il primo Giudice aveva applicato le Tabelle di Milano del 2011, che erano state rielaborate procedendo ad un aumento del punto tabellare in modo da includervi la componente morale del danno, così operando una quantificazione del danno non patrimoniale unitariamente inteso, che teneva conto della gravità delle lesioni e dell’età del danneggiato; b) che l’appellante non aveva “allegato peculiari e specifici elementi tali da consentire di ritenere la valutazione tabellare standard, applicata dal Tribunale dorico, incongrua rispetto alla concreta fattispecie, essendosi sostanzialmente limitato a richiamare, in maniera affatto generica e scevra di riferimenti alla concreta fattispecie, le “notevoli sofferenze subite dalla (parte) danneggiata”… e ad evidenziare la colpa, già riconosciuta dal primo Giudice, del Ministero convenuto”; c) che non poteva essere accolta la richiesta di risarcimento per perdita di chances “in quanto, a prescindere dal rilievo che una siffatta domanda non era stata svolta in primo grado, tale componente di danno è stata allegata del tutto genericamente, senza alcun specifico riferimento a quali chances siano state concretamente perdute per effetto dei postumi conseguent(i) alla infezione contratta”;

inoltre, le doglianze motivazionali, neppure specificamente illustrate, sono indicate nella rubrica del detto mezzo secondo quanto previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella sua previgente formulazione, inapplicabile al caso di specie ratione temporis;

alla luce di quanto sopra evidenziato, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez un., 20/02/2020, n. 4315).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 21 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2021

 

 

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