Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3801 del 16/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 3801 Anno 2018
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: FASANO ANNA MARIA

SENTENZA
sul ricorso 20 7 77-2013 proposto da:
COMUNE DI NETTUNO ‘n persona del Sindaco e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA CICERONE

28,

presso lo studio

dell’avvocato PIETRO DI BENEDETTO, che lo rappresenta
e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI MONTELLA
giusta delega a margine;
– ricorrente contro

MARINA DI NETTUNO CIRCOLO NAUTICO SPA in persona del
legale

rappresentante pro tempore,

elettivamente

domiciliato in ROMA VIALE EUROPA 98, presso lo studio

Data pubblicazione: 16/02/2018

dell’avvocato ELISABETTA MICELI,

rappresentato e

difeso dagli avvocati EUGENIO BENEDETTI, ALESSANDRO
BIAGGI giusta delega a margine;

controricorrente

avverso la sentenza n. 44/2013 della COMM.TRID.REG. di
ROMA, depositata il 09/04/2013;

udienza del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. ANNA
MARIA FASANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURO VITIELLO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

R.G. 20777/13

FATTI DI CAUSA

accertamento, liquidazione e riscossione delle imposte dal Comune
di Nettuno, notificava, in data 6.4.2004, alla società Marina di
Nettuno Circolo Nautico S.p.A. un avviso di accertamento TARSU,
relativo all’ anno di imposta 2004. La contribuente impugnava l’atto
impositivo innanzi alla CTP di Roma, sulla base del rilievo che le
aree e le superfici sottoposte ad accertamento dovevano ritenersi
escluse dalla TARSU in quanto non produttive di rifiuti per essere
destinate a parcheggio ed al transito di autoveicoli, chiedendo
dichiararsi, altresì, la nullità dell’avviso per difetto di motivazione.
La CTP rigettava il ricorso. La sentenza veniva impugnata innanzi
alla CTR del Lazio, che accoglieva l’appello della società
contribuente, in ragione del difetto di motivazione dell’atto
impugnato, affermando che, trattandosi di aree scoperte non
utilizzate per l’attività commerciale, la pretesa fiscale era infondata.
Ricorre per la cassazione della sentenza il Comune di Nettuno,
svolgendo due motivi. La società Marina di Nettuno Circolo Nautico
S.p.A. si è costituita con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata,
denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della I. n.
241 del 1990, dell’art. 7 della I. n. 212 del 2000 e dell’art. 71 del
d.lgs. n. 507 del 1993, atteso che la CTR avrebbe erroneamente
accolto l’appello proposto dalla società Marina di Nettuno Circolo

La società Nettuno Servizi S.r.l., concessionaria del servizio di

Nautico S.p.A., ritenendo l’avviso impugnato non adeguatamente
motivato. Parte ricorrente deduce che le conclusioni rassegnate
dalla CTR sono fondate sulla indebita confusione tra la motivazione
dell’atto impositivo e la prova della pretesa azionata.

1.1. Il motivo è inammissibilmente formulato, per violazione del
canone di autosufficienza del ricorso per cassazione.

nel giudizio tributario, qualora il ricorrente censuri la sentenza di
una commissione tributaria regionale sotto il profilo del vizio di
motivazione nel giudizio sulla congruità della motivazione
dell’avviso di accertamento, è necessario che il ricorso riporti
testualmente i passi della motivazione di detto atto, che si
assumono erroneamente o pretermessi, al fine di consentire la
verifica della censura esclusivamente mediante l’esame del ricorso
(Cass. n. 16147 del 2017; Cass. n. 9536 del 2013), essendo il
predetto avviso non un atto processuale, bensì un atto
amministrativo, la cui legittimità è necessariamente integrata dalla
motivazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche poste
a suo fondamento.
In sostanza, le censure riferite da parte ricorrente alla motivazione
della sentenza impugnata, non possono essere idoneamente
verificate in termini di fondatezza, in difetto degli elementi fattuali
specifici che si assume di aver offerto al giudice del merito, la cui
motivazione non può essere correlata (in punto di sufficienza) alla
modalità di rappresentazione che le parti del processo hanno
ritenuto di adottare in proposito degli elementi istruttori.
La parte ricorrente non si è attenuta a siffatto onere, per quanto la
pronuncia di secondo grado espressamente abbia centrato il
proprio convincimento sul difetto del requisito motivazionale del
provvedimento impositivo, pur intendendosi dimostrare, in questa
sede, che la predetta motivazione doveva considerarsi sufficiente

2

In base al principio di autosufficienza, sancito dall’art. 366 c.p.c.,

ad integrare il requisito della adeguata conoscenza della
contestazione da parte del contribuente.

2. Con il secondo motivo di ricorso, si censura la sentenza
impugnata denunciando in rubrica violazione e falsa applicazione
dell’art. 62, comma 1, d.lgs. n. 507 del 1993, dell’art. 7, comma 4,
lett.g) del Regolamento comunale TARSU, atteso che la CTR

le aree scoperte nella disponibilità della Marina di Nettuno Circolo
Nautico S.p.A. e da questa adibite a parcheggio o quali pertinenze
di attività commerciali.

2.1.11 motivo è inammissibile.
Invero, una volta ritenuto inammissibile il motivo di impugnazione
concernente la prima delle due distinte “rationes decidendi” sulla
quali è fondata la pronuncia di secondo grado, le restanti censure
i

sono esse stesse inammissibili, atteso che la pronuncia medesima
sarebbe comunque idoneamente supportata dalla prima soltanto
delle due “rationes”. La costante giurisprudenza di questo giudice
di legittimità ritiene che, qualora la decisione di merito si fondi su
di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome,
singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la
ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle “rationes
decidendi” rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di
interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte
oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero
comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla
cassazione della decisione stessa (Cass. n. 2108 del 2012; Cass.
S.U. n. 7931 del 2013).

3. Sulla base dei rilievi espressi, il ricorso va rigettato e la parte
soccombente va condannata al pagamento delle spese di lite del
presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo. Ai
3

avrebbe erroneamente ritenuto esente dal pagamento della TARSU

P

sensi dell’art. 13, comma 1, quater d.P.R. n. 115 del 2002 (inserito
dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012) applicabile “ratione
temporis” (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30
gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del
versamento del contributo unificato, a norma del comma 1-bis
dello stesso art. 13.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte soccombente al
pagamento delle spese di lite del giudizio di legittimità, che liquida
in complessivi euro 5.600,00 per compensi, oltre spese forfetarie
ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater d.P.R.
n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del
2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte del soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 5 dicembre
2017.

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA