Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3801 del 14/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 14/02/2017, (ud. 24/11/2016, dep.14/02/2017),  n. 3801

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28772/2015 proposto da:

C.T., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIANPAOLO BUONO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

I.C., R.G., R.G., CARIGE

ASSICURAZIONI SPA, THEMIS GENERAL INSURANCE COMPANY LTD in LCA;

– intimati –

Nonchè da:

GENERALI ITALIA S.p.A., nuova denominazione di INA Assitalia,

conferitaria del ramo di azienda assicurativo Direzione per l’Italia

di Assicurazioni Generali S.p.A., in persona del Procuratore

speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell’avvocato VALENTINO FEDELI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ERASMO AUGERI, giusta procura

in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

C.T., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIANPAOLO BUONO, giusta procura a margine del

ricorso principale;

– controricorrente all’incidentale –

contro

CARIGE ASSICURAZIONI SPA, R.G., R.G.,

I.C., C.T.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 208/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 15/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2016 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere relatore dott. Enrico Scoditti ha depositato in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “Con atto di citazione C.T. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli Levante-Norditalia Ass.ni s.p.a., R.G., quale proprietario del mezzo, e I.C., quale conducente, chiedendo il risarcimento del danno conseguente a sinistro stradale. Si costituirono R.G. e I.C. chiedendo il rigetto della domanda e proponendo domanda riconvenzionale di risarcimento, chiamando altresì in causa l’impresa designata dal Fondo di Garanzia, essendo stata posta in liquidazione coatta amministrativa Themis SA. Al giudizio venne riunita altra causa promossa da R.G., terzo trasportato sul motociclo condotto da I.C.. Il Tribunale adito, ritenuta ricorrente la fattispecie della corresponsabilità nella causazione del sinistro, accolse la domanda proposta da entrambe le parti nei limiti della responsabilità concorrente, e pose il risarcimento in favore di R.G., I.C. e R.G. esclusivamente a carico del C., reputando mancante la prova del rapporto assicurativo con la Themis. Avverso detta sentenza proposero appello C.T. e appello incidentale R.G., I.C. e R.G.. All’udienza del 9 maggio 2008 il giudice di appello, non risultando la notifica all’estero a Themis, rinviò “la causa in prosieguo prima udienza all’8 maggio 2009 nel rispetto dei termini di legge per la notifica a Themis”. All’udienza dell’8 maggio 2009 il procuratore di C.T., essendo stato consegnato il plico raccomandato al destinatario il 9 gennaio 2009, chiese di valutare la congruità del termine a comparire pari a 119 giorni, ed in subordine l’autorizzazione alla rinnovazione della notifica. Con sentenza di data 15 gennaio 2015 la Corte d’appello di Napoli dichiarò inammissibili l’appello principale e quello incidentale. Motivò la corte territoriale nel senso che l’appellante non aveva provveduto alla notifica nel termine perentorio assegnato ai sensi dell’art. 331 c.p.c., essendo stato assegnato un termine coincidente con quello legale da ritenersi di carattere perentorio, e che l’inammissibilità dell’appello principale determinava quella degli appelli incidentali in quanto tardivi.

Ha proposto ricorso per cassazione C.T. sulla base di tre motivi e resiste con controricorso Generali Italia s.p.a., la quale ha altresì proposto appello incidentale sulla base di un motivo.

Il primo motivo del ricorso principale è stato proposto per violazione e falsa applicazione degli artt. 331, 152, 163 bis e 164 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva il ricorrente che, non avendo il giudice di appello contemplato il termine perentorio entro il quale la notificazione doveva essere fatta, non poteva essere pronunciata l’inammissibilità dell’impugnazione. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 331, 137, 142 e 149 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva il ricorrente che la notifica si è perfezionata per il notificante al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario, il giorno 23 dicembre 2008, e che a tale data il termine minimo di 120 giorni, che secondo la Corte d’appello avrebbe costituito il termine perentorio da rispettarsi a pena d’inammissibilità dell’appello, non era ancora scaduto, mancando 136 giorni all’udienza dell’8 maggio 2009. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 331, 152 e 163 bis c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 3. Osserva il ricorrente che la Corte d’appello ha reputato perentorio il termine a comparire di legge, che assolve una diversa finalità, mentre l’art. 331, come affermato dalla giurisprudenza (Cass. n. 20583/2004 e n. 7468/1990), non prescrive che tra la data di notificazione della citazione per integrazione e la data della nuova udienza di comparizione debba intercorrere un termine non inferiore a quello di costituzione previsto dall’art. 163 bis, lasciando il legislatore al prudente apprezzamento del giudice di stabilire il termine per la comparizione, indipendentemente dal rispetto dei termini ordinari, e che pertanto si sarebbe dovuto ritenere congruo il termine di 119 giorni. Aggiunge che comunque, pur ritenendo incongruo tale termine, si sarebbe dovuta autorizzare la rinnovazione della notifica.

Con l’unico motivo di ricorso incidentale si denuncia violazione degli artt. 291 e 331 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Osserva la ricorrente in via incidentale che l’appello risultava spedito per la notifica a Themis ass.ni, ma la notifica non venne eseguita perchè all’indirizzo indicato non risultava alcuna sede o ufficio della Themis, e pertanto trattandosi di notifica inesistente, e non nulla, non poteva essere disposta la rinnovazione (si trattava peraltro di vizio dell’ordinanza rilevabile d’ufficio).

Stante il carattere potenzialmente assorbente della questione il ricorso incidentale va trattato prioritariamente. Il ricorso è manifestamente infondato.

Nel caso di cause inscindibili, qualora la notificazione dell’impugnazione, proposta nei confronti di tutti i destinatari correttamente individuati ed identificati, risulti inefficace, omessa od inesistente nei confronti di taluno di costoro (ovvero non ne venga dimostrato il perfezionamento), si applica l’art. 331 c.p.c., in ossequio al principio del giusto processo in ordine alla regolare costituzione del contraddittorio di cui all’art. 111 Cost., che prevale rispetto al principio della ragionevole durata del processo sancito dal medesimo articolo, sicchè il giudice non può dichiarare inammissibile l’impugnazione ma deve ordinare l’integrazione del contraddittorio (Cass. 13 ottobre 2015, n. 20501; 15 aprile 2011, n. 8727; 11 giugno 2010, n. 14124).

Passando al ricorso principale, il primo motivo è manifestamente fondato.

In tema di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, nel caso in cui il giudice abbia omesso di fissare il termine per la notifica dell’impugnazione al litisconsorte necessario, la mancata evocazione in giudizio di quest’ultimo non comporta la dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., comma 2, senza che assuma alcun rilievo la sussistenza, rispetto all’udienza fissata, di un intervallo di tempo sufficiente a consentire il rispetto del termine di cui all’art. 163 bis c.p.c., attesa la tassatività delle cause di decadenza dall’impugnazione e la diversità delle funzioni assolte dai due termini, il primo dei quali ha finalità sollecitatorie, volte a stimolare le parti all’osservanza dell’ordine del giudice, mentre il secondo, avente carattere dilatorio, mira a garantire la difesa del convenuto (Cass. 30 marzo 2006, n. 7532; 26 marzo 1997, n. 2653; 15 settembre 2011, n. 18842).

Deve darsi atto della presenza nella giurisprudenza di legittimità di un diverso orientamento secondo cui in tema di litisconsorzio necessario, qualora il giudice d’appello si limiti ad ordinare l’integrazione del contraddittorio senza, peraltro, indicare il termine perentorio entro il quale la relativa notificazione debba avvenire, detto termine può legittimamente individuarsi – alla luce di una interpretazione della norma costituzionalmente orientata ai sensi dell’art. 111, comma 2, Cost. e del principio della ragionevole durata del processo – in quello indicato dall’art. 163 bis c.p.c., da rilevare in base alla data dell’udienza di rinvio, sempre che detto termine non sia inferiore ad un mese o superiore a sei mesi rispetto alla data del provvedimento di integrazione, giusta il disposto dell’art. 307, comma 3, ultimo inciso del codice di rito (Cass. 5 novembre 2008, n. 26570; 16 dicembre 2009 n. 26401; 12 marzo 2014, n. 5628).

In favore del primo orientamento va richiamato quanto affermato da Cass. 30 marzo 2006, n. 7532 a proposito del precedente rappresentato da Cass. n. 2653 del 1997: gli artt. 163 bis e 331 c.p.c., assolvono “a finalità diverse, l’una, quella dell’art. 163 bis c.p.c., prevedendo un termine dilatorio diretto ad assicurare le garanzie difensive al convenuto, l’altra, quella dell’art. 331 c.p.c., assolvente a fini essenzialmente sollecitatori, diretti a stimolare le parti alla integrazione del contraddittorio e ricollegando l’inammissibilità all’inerzia delle stesse, ove inottemperanti all’ordine del giudice. La preferibilità di tale indirizzo deriva, ad avviso del collegio, dalla maggiore aderenza al dettato normativo, imponente non solo la fissazione di una successiva udienza, ove necessario, ma anche e soprattutto quella di un termine nel quale la notificazione deve, essere fatta, espressamente correlando la comminatoria dell’inammissibilità alla circostanza che nessuna delle parti abbia provveduto all’integrazione nel termine fissato. La gravità della sanzione processuale comminata esige, in virtù del principio generale di tassatività delle cause d’inammissibilità, la puntuale verificazione, agli effetti della relativa irrogazione, dei presupposti richiesti dalla norma, tra i quali essenziale è quello della precisa indicazione da parte del giudice di un adeguato termine entro il quale provvedere all’adempimento; tale elemento, indispensabile della fattispecie, non può essere lasciato all’iniziativa delle parti, nè desumersi, per mancanza di alcun richiamo al riguardo, dall’art. 163 bis c.p.c., la cui disciplina è dettata a fini processuali diversi”.

Anche seguendo il secondo orientamento, il ricorso meriterebbe comunque accoglimento. Si afferma infatti che il termine può legittimamente individuarsi in quello indicato dall’art. 163 bis c.p.c., da rilevare in base alla data dell’udienza di rinvio, sempre che detto termine non sia inferiore ad un mese o superiore a sei mesi rispetto alla data del provvedimento di integrazione, giusta il disposto dell’art. 307, comma 3, ultimo inciso del codice di rito. Tale sequenza di termini nel caso di specie non risulta rispettata. Il termine per la notifica corrisponderebbe al giorno 8 gennaio 2009 ed è superiore a sei mesi rispetto alla data del provvedimento d’integrazione del contraddittorio (9 maggio 2008).

L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento dei motivi ulteriori”;

che sono seguite le rituali comunicazioni e notificazioni;

considerato che il Collegio condivide la proposta di decisione contenuta nella relazione del consigliere relatore;

che pertanto il ricorso principale deve essere accolto, mentre va rigettato quello proposto in via incidentale;

che poichè il ricorso incidentale è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto l’art. 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, con assorbimento degli ulteriori motivi, e rigetta quello incidentale; cassa la sentenza impugnata nei limiti dell’accoglimento del ricorso e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente in via incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta – 3 Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA