Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3800 del 18/02/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 3800 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA

SENTENZA

sul ricorso 10691-2008 proposto da:
FONDIARIA SAI SPA 00818570012

in persona del

Dirigente Dott. MARCO FROLA, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 22, presso
lo studio dell’avvocato IANNETTI GIANLUIGI,
rappresentata e difesa dall’avvocato CONTI FABIO
2014

giusto mandato in calce;
– ricorrente –

2
contro

POSTICCI SRL ;
– intimata –

1

Data pubblicazione: 18/02/2014

avverso la sentenza n. 356/2007 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 28/02/2007, R.G.N.
1327/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/01/2014 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA

udito l’Avvocato GIANLUIGI IANNETTI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso;

2

CARLUCCIO;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.La Posticci srl, locatrice di un immobile alla società Cocostar srl, con
garanzia per il pagamento dei canoni da parte della Sai Assicurazioni spa,
dedusse l’inadempimento della società conduttrice e ottenne un decreto
ingiuntivo di condanna della Assicurazione e della Cocostar, in solido, al
pagamento di una somma pari ai canoni non pagati nei limiti della somma
garantita (circa 157 milioni di lire).

Cocostar, in persona del rappresentante legale Massimo Lo Coco, per
essere tenuta indenne dalle pretese della garantita, venne accolta dal
Tribunale di Siena, che dichiarò anche il difetto di legittimazione passiva
del Lo Coco, per non essere rappresentante della società.
La Corte di appello di Firenze accolse l’impugnazione della Posticci srl e
confermò il decreto ingiuntivo opposto (sentenza del 28 febbraio 2007).
2. Avverso la suddetta sentenza l’Assicurazione propone ricorso per
cassazione con unico motivo e deposita memoria.
Posticci srl, ritualmente intimata, non svolge difese.
Il Lo Coco non svolge difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente va rilevata l’irrituale notificazione del ricorso al Lo Coco.
Allo stesso il ricorso è stato notificato personalmente, pur risultando
costituito nel giudizio di appello.
Ritiene il collegio che la fissazione del termine per la rinnovazione della
notifica si risolverebbe in un inutile dispendio di attività processuali e di
formalità superflue atteso che il ricorso è inammissibile (cfr. § 2). Secondo
un consolidato orientamento della Corte di legittimità, «Il rispetto del
diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al
giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire
comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello
stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di
attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla
struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del
principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla
partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui
sfera giuridica l’atto finale è destinato a produrre i suoi effetti. Ne
3

L’opposizione proposta dalla Assicurazione, che aveva chiamato in causa la

consegue che, in caso di ricorso per cassazione “prima facie” infondato,
appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la
fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio, ovvero per
la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la
concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un
allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza
comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti

2. Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 360 n. 5
cod. proc. civ., argomentando nel senso della non idoneità della
motivazione a giustificare la pronuncia in riferimento alle risultanze
processuali. Manca il c.d. quesito di fatto, con conseguente violazione
dell’art. 366 bis cod. proc. civ., applicabile ratíone temporis.
2.1. Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, il ricorrente che
denunci un vizio di motivazione della sentenza impugnata è tenuto – nel
confezionamento del relativo motivo – a formulare in riferimento alla
anzidetta censura, un c.d. quesito di fatto, e cioè indicare chiaramente, in
modo sintetico, evidente e autonomo, il fatto controverso rispetto al quale
la motivazione si assume omessa o contraddittoria, così come le ragioni
per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a
giustificare la decisione. A tale fine è necessaria la enucleazione conclusiva
e riassuntiva di uno specifico passaggio espositivo del ricorso nel quale
tutto ciò risalti in modo non equivoco. Tale requisito, infine, non può
ritenersi rispettato allorquando solo la completa lettura della illustrazione
del motivo – all’esito di una interpretazione svolta dal lettore, anziché su
indicazione della parte ricorrente – consenta di comprendere il contenuto e
il significato delle censure, atteso che la Corte, in ragione del carattere
vincolato della critica che può essere rivolta alla sentenza impugnata, deve
essere posta in condizione di comprendere, dalla lettura del solo quesito di
fatto, quale sia l’errore commesso dal giudice del merito.
3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Non
avendo gli intimati svolto attività difensiva, non sussistono le condizioni
per la pronuncia in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
4

processuali delle parti. (da ultimo Cass. 17 giugno 2013, n. 15106)

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, 1’8 gennaio 2014

Il consigliere estensore

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