Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3800 del 17/02/2010

Cassazione civile sez. I, 17/02/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 17/02/2010), n.3800

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.F. – domiciliata ex lege in ROMA, presso la

Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa

dall’avv. Alfonso Luigi Marra, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del

Consiglio pro-tempore – domiciliata ex lege in Roma, via dei

Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale

è rappresentata e difesa;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli depositato il 13

ottobre 2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

17 dicembre 2009 dal Consigliere dott. Luigi Salvato;

P.M., S.P.G. Dr. Sgroi Carmelo, che ha depositato conclusioni

scritte.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

S.F. adiva la Corte d’appello di Napoli, allo scopo di ottenere l’equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 in riferimento al giudizio promosso innanzi al Tar Campania con ricorso del 26.8.98, avente ad oggetto la quantificazione del t.f.r., non ancora definito.

La Corte d’appello, con decreto del 13.10.06, fissata la durata ragionevole del giudizio in anni tre, liquidava per il danno non patrimoniale, per la parte eccedente tale periodo, Euro 500,00, per ogni anno di ritardo, quindi complessivi Euro 2.500,00 con il favore delle spese del giudizio.

Per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso S. F., affidato a dodici motivi; ha resistito con controricorso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Ritenute sussistenti le condizioni per la decisione in camera di consiglio è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti.

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.- La relazione sopra richiamata ha il seguente tenore:

“1.- Con i primi sette motivi è denunciata erronea e falsa applicazione di legge (L. n. 89 del 2001, art. 2, art. 1 e art. 6, p. 1 CEDU), in relazione al rapporto tra norme nazionali e la CEDU, nonchè della giurisprudenza della Corte di Strasburgo e di questa Corte ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, omessa decisione di domande (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; art. 112 c.p.c.) e, in sintesi, sono poste le seguenti questioni:

a) questione relative alla efficacia della CEDU nell’ordinamento interno ed all’efficacia vincolante per il giudice nazionale della giurisprudenza della Corte EDU (sostanzialmente riproposta in tutti i motivi, richiamando sentenze della Corte Europea e di questa Corte;

in tutti i motivi è anche reiterata la tesi della vincolatività del parametro temporale e di liquidazione del danno stabiliti dalla Corte EDU; nel primo riassuntivamente, in buona sostanza, sono indicati gli argomenti poi ribaditi negli altri mezzi) ed è formulato il seguente quesito la L. n. 89 del 2001 e specificamente l’art. 2 costituisce applicazione dell’art. 6 par. 1 CEDU e in ipotesi di contrasto tra la legge Pinto e la CEDU, ovvero di lacuna della legge nazionale si deve disapplicare la legge nazionale ed applicare la CEDU? (primo motivo).

b) Questioni concernenti la quantificazione del danno.

Secondo l’istante, accertata la violazione del termine di ragionevole durata, è vincolante il parametro fissato dalla Corte EDU ed è, quindi, formulato il seguente quesito: una volta accertato il diritto all’equo indennizzo lo stesso va liquidato per l’intera durata del processo (come sancito dalla giurisprudenza di Strasburgo) ovvero solo per il periodo eccedente tale durata) (secondo motivo) e la liquidazione va fissata nella misura annua di Euro 1.000,00/1.500,00 (terzo motivo) ed il decreto sarebbe carente di motivazione nel punto concernente la quantificazione del danno in misura diversa da quella di Euro 1.500,00 (quarto motivo);

è dedotto, inoltre, che nelle cause aventi ad oggetto la materia previdenziale e del lavoro dovrebbe essere liquidato un bonus di Euro 2.000,00 (sono richiamate alcune sentenze della Corte EDU, ed è formulato il seguente quesito spetta un’ulteriore somma rationae materiae (bonus di Euro 2.000,00) trattandosi di diritti dei lavoratori come stabilito dalla CEDU, o comunque l’equo indennizzo per tali materie va calcolato in misura maggiore? (quinto motivo) e su questa domanda la Corte d’appello non si è pronunciata (sesto motivo), incorrendo in difetto di motivazione (settimo motivo).

1.1.- I motivi dall’ottavo al dodicesimo denunciano violazione dell’art. 6, p. 1 CEDU e dell’art. 1 del protocollo addizionale, della L. n. 89 del 2001, art. 2, degli artt. 91, 92, 112 e 132 c.p.c., della L. n. 794 del 1942, art. 24, delle tariffe professionali, nonchè difetto di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5, artt. 112 e 132 c.p.c.), nella parte concernente la liquidazione delle spese del giudizio.

2.- I motivi sintetizzati nel p. 1 possono essere esaminati congiuntamente, perchè giuridicamente e logicamente connessi, sono manifestamente fondati, nei limiti ed entro i termini di seguito precisati.

In linea preliminare, va peraltro evidenziata la manifesta inammissibilità delle censure (e dei corrispondenti profili dei quesiti) incongrue, in quanto non correlate alla ratio decidendi del decreto, che ha accolto in parte la domanda. Analoga conclusione si impone in ordine che si risolvono in generiche affermazioni sulla diretta applicabilità delle sentenze della Corte di Strasburgo, formulate in modo del tutto inconferente e scollegato con la motivazione del decreto.

Posta questa premessa, si osserva:

a) relativamente alla questione sub a), ammissibile e rilevante per l’incidenza su quelle ulteriori, va ribadito il principio enunciato dalle S.U., in virtù del quale il giudice italiano, chiamato a dare applicazione alla L. n. 89 del 2001, deve interpretare detta legge in modo conforme alla CEDU per come essa vive nella giurisprudenza della Corte Europea. Siffatto dovere opera, entro i limiti in cui detta interpretazione conforme sia resa possibile dal testo della stessa L. n. 89 del 2001 (sentenza n. 1338 del 2004). In termini analoghi è il principio enunciato dalla Corte costituzionale, che, contrariamente all’assunto dell’istante, che si palesa perciò manifestamente erroneo, ha affermato che al giudice nazionale spetta interpretare la norma interna in modo conforme alla disposizione internazionale, entro i limiti nei quali ciò sia permesso dai testi delle norme.

Qualora ciò non sia possibile, ovvero dubiti della compatibilità della norma interna con la disposizione convenzionale interposta, egli deve investire questa Corte della relativa questione di legittimità costituzionale rispetto al parametro dell’art. 117 Cost., comma 1, (sentenze n. 348 e n. 349 del 2007).

Resta dunque escluso che, in caso di contrasto, possa procedersi alla non applicazione della norma interna, in virtù di un principio concernente soltanto il caso del contrasto tra norma interna e norma comunitaria.

In questi termini è il principio che può essere enunciato in relazione al quesito formulato con il primo motivo, che rivela la manifesta infondatezza della censura, nei termini in cui è stata proposta.

b) Relativamente alla quantificazione del danno ed ai motivi dal 2 al 7, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, secondo l’orientamento espresso da questa Corte, al quale va data continuità, la precettività, per il giudice nazionale, non concerne anche il profilo relativo al moltiplicatore di detta base di calcolo:

mentre, infatti, per la CEDU l’importo assunto a base del computo in riferimento ad un anno va moltiplicato per ogni anno di durata del procedimento (e non per ogni anno di ritardo), per il giudice nazionale è, sul punto, vincolante la l. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a), ai sensi del quale è influente solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole, non incidendo questa diversità di calcolo sulla complessiva attitudine della citata L. n. 89 del 2001 ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata de processo (Cass. n. 11566 del 2008; n. 1354 del 2008; n. 23844 del 2007).

Inoltre, vanno qui ribaditi i seguenti principi, ormai consolidati nella giurisprudenza di questa Corte:

i criteri di determinazione del quantum della riparazione applicati dalla Corte Europea non possono essere ignorati dal giudice nazionale, che deve riferirsi alle liquidazioni effettuate in casi simili dalla Corte di Strasburgo che, con decisioni adottate a carico dell’Italia il 10 novembre 2004 (v., in particolare, le pronunce sul ricorso n. 62361/01 proposto da Riccardi Fizzati e sul ricorso n. 64897/01 Zullo), ha individuato nell’importo compreso fra Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00 per anno il parametro per la quantificazione dell’indennizzo. Resta invece escluso che le norme disciplinatrici della fattispecie permettano di riconoscere – come ha invece sostenuto l’istante – una ulteriore somma a titolo di bonus, arbitrariamente indicata in una data entità, svincolata da qualsiasi parametro e dovuta in considerazione dell’oggetto e della natura della controversia.

Infatti, come ha chiarito questa Corte, i giudici Europei hanno affermato che il bonus in questione deve essere riconosciuto nel caso in cui la controversia riveste una certa importanza ed ha quindi fatto un elenco esemplificativo, comprendente le cause di lavoro e previdenziali. Tuttavia, ciò non implica alcun automatismo, ma significa soltanto che dette cause, in considerazione della loro natura, è probabile che siano di una certa importanza (Cass. n. 18012 del 2008). Siffatta valutazione rientra nella ponderazione del giudice del merito che deve rispettare il parametro sopra indicato, con la facoltà di apportare le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda (quali: l’entità della posta in gioco, il numero dei tribunali che hanno esaminato il caso in tutta la durata del procedimento ed il comportamento della parte istante; per tutte, Cass. n. 1630 del 2006; n. 1631 del 2006; n. 19029 del 2005; n. 19288 del 2005), purchè motivate e non irragionevoli (tra le molte, Cass. n. 6898 del 2008; n. 1630 del 2006; n. 1631 del 2006).

Il giudice del merito può, quindi, attribuire una somma maggiore – anche il succitato bonus – qualora riconosca la causa di particolare rilevanza per la parte, senza che ciò comporti uno specifico obbligo di motivazione, da ritenersi compreso nella liquidazione del danno, sicchè se il giudice non si pronuncia sul cd. bonus, ciò sta a significare che non ha ritenuto la controversia di tale rilevanza da riconoscerlo (Cass. n. 18012 del 2008);

il danno non patrimoniale deve dunque essere quantificato in applicazione di detto parametro, con la facoltà di apportare le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda (quali: l’entità della posta in gioco, il numero dei tribunali che hanno esaminato il caso in tutta la durata del procedimento ed il comportamento della parte istante; per tutte, Cass., n. 1630 del 2006; n. 1631 de 2006; n. 19029 del 2005; n. 19288 del 2005), purchè motivate e non irragionevoli (tra le molte, Cass. n. 6898 del 2008;

n. 1630 del 2006; n. 1631 del 2006).

In questi termini sono i principi che possono essere formulati in relazione ai quesiti in esame ed a quelli riferibili alla quantificazione del danno, anche alla luce del parametro della Corte EDU, che dimostrano la manifesta fondatezza delle censure, nella parte in cui il decreto ha liquidato per il periodo eccedente il termine di tre anni – ritenuto ragionevole – la somma di Euro 500,00 per anno (il giudizio, introdotto con ricorso dell’aprile 1996, non era stato definito alla data del decreto), con motivazione insufficiente, siccome ha fatto riferimento soltanto alle circostanze che si trattava di ricorso collettivo, enfatizzando la mancata presentazione dell’istanza di prelievo e la effettiva posta in gioco, senza ulteriori esplicitazione e senza prendere in esame, comparativamente, detto dato e la situazione economico-patrimoniale dell’istante.

In relazione a dette censure, il decreto andrà cassato – con conseguente assorbimento dei restanti motivi, dovendo comunque essere effettuata la riliquidazione delle spese del giudizio – e la causa potrà essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. Pertanto, in applicazione degli standard della Corte EDU, individuato, in applicazione dello standard minimo CEDU – che nessun argomento del ricorso impone e consente di derogare in melius, neppure in riferimento al succitato bonus – nella somma di Euro 1.000,00 per ciascun anno di ritardo (sostanzialmente comprensivo anche dei due mesi eccedenti il quinquennio di cui infra) il parametro di indennizzo del danno non patrimoniale, andrà riconosciuta all’istante detta somma, in relazione agli anni eccedenti il triennio e per il periodo accertato dal giudice del merito (anni cinque, dal 26.8.2001 al 26.8.2006), quindi complessivi Euro 5.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Le spese seguiranno la soccombenza, quanto alla fase di merito, e per la metà quanto a quella presente, sussistendo giusti motivi per dichiarare compensata la residua parte, stante il parziale accoglimento del ricorso. Pertanto, il ricorso, stante la manifesta fondatezza, nei limiti e termini precisati, può essere trattato in camera di consiglio, ricorrendone i presupposti di legge”.

2.- Il Collegio reputa di dovere fare proprie le conclusioni contenute nella relazione, condividendo le argomentazioni che le fondano, in quanto danno applicazioni a principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, ad eccezione del parametro di quantificazione del risarcimento per il danno non patrimoniale.

In ordine a tale profilo, va data continuità al principio affermato, da ultimo, dalla sentenza n. 21840 del 2009, le cui argomentazioni devono aversi qui per integralmente riportate, in virtù del quale la quantificazione del danno non patrimoniale deve essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e ad Euro 1000,00 per quelli successivi.

In relazione alle censure accolte, il decreto deve essere cassato – con conseguente assorbimento dei motivi concernenti le spese del giudizio, dovendo mantenersi ferma sul punto la conclusione della relazione, non apparendo fondata la contraria deduzione del P.M. – e la causa può essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Pertanto, in applicazione dello standard sopra indicato – che nessun argomento del ricorso impone e consente di derogare in melius a titolo di indennizzo del danno non patrimoniale, va riconosciuta all’istante la somma di Euro 4.250,00, in relazione al periodo di irragionevole durata incensurabilmente accertato dal giudice del merito (anni 5), oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza – distratte in favore del difensore, per dichiarazione di anticipo – quanto al giudizio di merito e per la metà quanto alla presente fase, dichiarando compensata la residua parte, sussistendo giusti motivi, in considerazione del parziale accoglimento del ricorso.

PQM

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, nei termini precisati in motivazione – assorbiti i motivi sulle spese -, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei ministri a pagare alla ricorrente la somma di Euro 4.250,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo ed oltre alle spese processuali – per la metà, quanto alla presente fase, compensandosi la restante parte – distratte in favore dell’avv. Alfonso Luigi Marra, antistatario, e liquidate, quanto al giudizio di merito, in Euro 923,00 (di cui Euro 378,00 per diritti ed Euro 445,00 per onorari) e, quanto al giudizio di legittimità in Euro 350,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010

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