Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3800 del 16/02/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 3800 Anno 2018
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: FASANO ANNA MARIA

SENTENZA
sul ricorso 8217-2013 proposto da:
COMUNE DI NARNI in persona del Sindaco e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA GIUSEPPE FERRARI

12,

presso lo studio

dell’avvocato MARCO MONTOZZI, rappresentato e difeso
dall’avvocato ROBERTO BALDONI giusta delega a margine;
– ricorrente contro
ALCANTARA SPA in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
BERTOLONI 27, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI
RANALLI, che lo rappresenta e difende giusta delega a

Data pubblicazione: 16/02/2018

margine;
– controricorrente nonchè contro

ASIT AZIENDA SERVIZI INTEGRATIVI TERRITORIALI SPA;
– intimato avverso la sentenza n. 101/2012 della COMM.TRIB.REG.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. ANNA

MARIA FASANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURO VITIELLO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;
udito per il ricorrente l’Avvocato MONTOZZI per delega
dell’Avvocato BALDONI che si riporta al ricorso;
udito per il controricorrente l’Avvocato RANALLI che
ha chiesto il rigetto.

di PERUGIA, depositata il 29/08/2012;

R.G. 8217/13

La società Alcantara S.p.A., titolare di uno stabilimento industriale
per produzione tessile, impugnava, innanzi alla CTP di Terni, due
avvisi di accertamento per TIA, anni di imposta 2006 e 2007, e la
fattura n. 304/1 per TIA 2008, con cui il Comune di Narni
contestava l’infedele denuncia dei locali dello stabilimento ed aree
ove erano prodotti rifiuti solidi urbani o assimilati (uffici, sale di
controllo della produzione, magazzini per lo stoccaggio delle merci
ed area operativa). La contribuente deduceva di non essere tenuta
al pagamento del tributo, perché produttrice di rifiuti speciali per i
quali provvedeva all’auto-smaltimento, lamentando anche il difetto
di motivazione degli atti impugnati. La CTP di accoglieva il ricorso.
Il Comune di Narni impugnava la sentenza innanzi alla CTR
dell’Umbria, che respingeva l’appello. A fondamento della decisione
la CTR sosteneva che la società Alcantara S.p.A. produceva rifiuti
speciali per i quali provvedeva all’auto-smaltimento e non vi era
prova che gli importi richiesti fossero effettivamente dovuti. Inoltre,
quanto al magazzino, la società concessionaria non aveva addotto
alcun elemento a conferma del fatto che tale area era
effettivamente destinata all’immagazzinamento dei prodotti e,
quindi, tassabile, mentre la società contribuente aveva rilevato che
i locali oggetto di accertamento erano esonerati dalla tassa, in
quanto utilizzati per la produzione di rifiuti speciali non assimilati.
Ricorre per la cassazione della sentenza il Comune di Narni,
svolgendo quattro motivi, illustrati con memorie,. La società
Alcantara S.p.A. si è costituita con controricorso.

FATTI DI CAUSA

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata
denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 62 e 70
d.lgs. n. 507 del 1993, nonché delle disposizioni del Regolamento
comunale TIA (artt. 2 e ss.) di cui alla delibera del Consiglio

e 5) c.p.c. Il Comune di Narni lamenta che la CTR dell’Umbria
avrebbe omesso di affrontare, nonostante lo specifico motivo di
appello, il punto centrale della controversia, rappresentato dalla
omessa indicazione da parte di Alcantara S.p.A. delle cause di
esenzioni dalla TIA nella denunzia ex art.70 d.lgs. n. 507 del 1993,
con la conseguenza che la contribuente non poteva far valere “a
posteriori” in sede giurisdizionale le cause di esenzione del tributo,
come nella specie era avvenuto.

2. Con il secondo motivo di ricorso, si censura la sentenza
impugnata denunciando violazione e falsa applicazione degli artt.
62 e 70 d.lgs. n. 507 del 1993, nonché delle disposizioni del
Regolamento comunale per l’applicazione della TIA (artt.2 e ss.) di
cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 160/1996 e della
delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 2006, in relazione all’art.
360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c. Parte ricorrente, pur rilevando che
le ragioni a sostegno della censura sopra proposta avrebbero
portata assorbente per la cassazione della sentenza impugnata,
lamenta che la CTR si sarebbe posta in contrasto con i principi che
regolano l’onere della prova, affermando che spetterebbe al
Comune di Narni la dimostrazione della sussistenza delle condizioni
di esigibilità della tariffa.

3.Con il terzo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata
denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 62 d.lgs. n.

Comunale n. 28 del 2006, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3)

507 del 1993, delle disposizioni del Regolamento comunale per
l’applicazione della TIA (artt. 2 e ss.) di cui alla delibera del
Consiglio Comunale n. 28/2006, in relazione all’art. 360, comma 1,
nn. 3 e 5 c.p.c., atteso che la CTR avrebbe totalmente omesso di
valutare l’accertamento eseguito in contraddittorio dai rilevatori
comunali, di cui al verbale 9.3.2009, in cui era stata accertata
l’esistenza del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, incorrendo,

ricorrenti i presupposti per la tassa in merito a determinati locali
(uffici e magazzino). Si lamenta che su tale premessa sarebbe
possibile evincere il denunciato vizio di omessa motivazione su un
fatto decisivo e controverso, riguardante la tassabilità dei locali
definiti come “magazzini”, posto che la CTR, non avendo
considerato le allegazioni documentali prodotte dall’ente
impositore, non avrebbe effettuato la dovuta opera di
comparazione tra gli elementi probatori provenienti dalle parti del
giudizio, onde pervenire ad una valutazione di prevalenza degli uni,
anz+hè degli altri.

4. Con il quarto motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata
denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 62 e 66 del
d.lgs. n. 507 del 1993, art. 4-bis del d.l. n. 599 del 1996, art. 1,
comma 3, d.l. n. 8 del 1999, nonché degli artt. 5, comma 2, punto
2, e ss. del Regolamento comunale per l’applicazione della TIA di
cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 2006, in
relazione all’art. 360, comma 1, nn.3 e 5 c.p.c., atteso che la CTR
avrebbe escluso erroneamente la tassabilità delle “aree scoperte”,
considerandole pertinenziali rispetto all’area produttiva, incorrendo,
altresì, nel vizio di carenza e contraddittorietà di motivazione
laddove avrebbe sostenuto l’omessa indicazione della superficie
tassabile, mentre, invece, la stessa era esattamente indicata nelle
planimetrie catastali allegate dall’ente impositore all’avviso di
accertamento.
3

altresì, nella violazione di legge, laddove avrebbe ritenuto non

5. I motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per ragioni di
connessione logica, si sottraggono alle censure di inammissibilità
proposte dalla società contribuente, perché specificamente
formulati e illustrati in relazione alle norme delle quali si deduce la
violazione.

Va preliminarmente precisato che, come evidenziato anche
dall’ordinanza della Corte costituzionale n. 64 del 2010, la TIA è
una mera variante della TARSU, disciplinata dal d.P.R. n. 507 del
1993 (Cass. S.U. n. 14903 del 2010), a cui vanno estesi i medesimi
principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità.
Rappresenta un principio consolidato nella giurisprudenza della
Suprema Corte quello secondo il quale, in tema di tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, spetta al contribuente l’onere
di fornire all’Amministrazione comunale i dati relativi all’esistenza e
alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali
non assimilati a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo
esclusi dal normale circuito di raccolta), che pertanto non
concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in
applicazione dell’art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993,
posto che, pur operando anche nella materia in esame il principio
secondo il quale spetta all’amministrazione provare i fatti che
costituiscono fonte dell’obbligazione tributaria (nella specie,
l’occupazione di aree nel territorio comunale), per quanto attiene
alla quantificazione del tributo, grava sull’interessato (oltre
all’obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 70 del d.lgs. n. 507 del
1993) un onere di informazione, al fine di ottenere l’esclusione
delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale
esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al
pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che
occupano o detengono immobili nel territorio comunale (Cass. n.
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5.1.Le censure sono fondate.

21250 del 2017, conf. Cass. n. 4766 del 2004, Cass. n. 17703 del
2004, Cass. n. 13086 del 2006, Cass. n. 17599 del 2009, Cass. n.
775 del 2011).

5.2. Nella specie, non è contestato in atti che gli avvisi di
accertamento impugnati sono stati notificati alla società
contribuente per mancato pagamento TIA correlato alla omessa

della produzione, a magazzini, ad area operativa, mentre sono stati
esclusi dall’attività di accertamento i locali utilizzati all’attività
produttiva, tenuto conto che la predetta società provvedeva
all’auto – smaltimento dei rifiuti speciali. Con specifico riferimento
alla censura relativa alla assoggettabilità a tassazione delle aree
non dichiarate, questa Corte ha ripetutamente affermato il principio
secondo cui: “In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani (TARSU), l’imposta è dovuta, ai sensi dell’art. 62, comma 1,
del d.lgs. n. 507 del 1993, per la disponibilità dell’area produttrice
dei rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere
locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione di quelle
pertinenziali o accessorie ad abitazione, mentre le deroghe indicate
dal comma 2 della norma e le riduzioni delle tariffe stabilite dal
successivo art. 66 non operano in via automatica in base alla mera
sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo il
contribuente dedurre e provare i relativi presupposti” (Cass. n.
18054 del 2016). Il principio generale che governa la TARSU è
costituito dal rapporto con la disponibilità dell’area produttiva di
rifiuti per cui la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
(TARSU), in virtù dell’art. 62, primo comma, del d.lgs. 15
novembre 1993, n. 507, costituisce previsione di carattere
generale. Ciò premesso, erroneamente i giudici di merito hanno
ritenuto che la prova della esigibilità del tributo debba essere
fornita dall’ente impositore, tenuto conto che, al contrario, il
contribuente è tenuto a dimostrare adeguatamente i presupposti
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denuncia di locali aventi destinazione ad uffici, a sale di controllo

fattuali per poter beneficiare delle disposizioni di esclusione
dall’assoggettamento al tributo.

5.3. Con specifico riferimento ai locali oggetto di accertamento, va
precisato che:

a) Quanto alla censura relativa alla assoggettabilità a tassazione

dei principi sopra espressi, va ribadito quanto affermato da questa
Corte con sentenza n. 26725 del 2016, secondo cui “In tema di
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), un’area
che non sia destinata a lavorazioni artigianali e dunque alla
produzione di rifiuti speciali, ma sia usata come magazzino di rifiuti
prodotti in altri locali dell’unico complesso aziendale, va compresa
nel calcolo della superficie tassabile, ai sensi dell’art. 62 del d.lgs.
n. 507 del 1993, atteso che i residui prodotti in un deposito o
magazzino non possono essere considerati residui di un ciclo di
lavorazione” (v. Cass. n. 19720 del 2010)
La CTR, contravvenendo al principio che regola l’onere della prova,
ha affermato che l’ente impositore non aveva dato prova del fatto
che gli importi richiesti erano effettivamente dovuti, rilevando,
altresì, che detta prova doveva considerarsi raggiunta in
considerazione dell’assunto rilevato dalla società contribuente che
in predetto magazzino si producevano rifiuti speciali non
assimilabili (imballaggi) sottoposti ad auto-smaltimento, come
documentato dal doc. 7 allegato al ricorso, senza dare atto in
motivazione del contenuto del predetto documento, e di quali
fossero in concreto gli elementi da cui si era tratto il proprio
convincimento in ordine al fatto che tale sito fosse improduttivo di
rifiuti solidi urbani.

b) Quanto alla censura relativa alla assoggettabilità a tassazione
dell’area scoperta, la CTR è incorsa nei denunciati vizi proposti con

dell’area adibita a magazzino per lo stoccaggio merci, in ragione

ricorso, in ragione dell’apodittica affermazione che tale area è da
ritenersi pertinenza dello stabilimento industriale, in quanto
destinata al transito, dovendosi ribadire il principio che le deroghe
indicate dall’art. 62, comma 2, del d.lgs. n. 507 del 1993 e la
riduzione delle tariffe stabilite dal successivo art. 66 non operano in
via automatica in base alla mera sussistenza delle previste
situazioni di fatto, in quanto il contribuente è tenuto a dedurre ed a

conseguenza che la natura pertinenziale di un’area va dimostrata in
concreto, posto che il rapporto tra cosa principale e pertinenza non
attiene ad una connessione materiale o strutturale, ma si configura
come rapporto di strumentalità e complementarietà funzionale
(Cass. n. 2804 del 2017) e ciò presuppone, da parte del giudice del
merito, un accertamento individualizzato che deve essere
adeguatamente illustrato nel percorso motivazionale della
decisione.

6. Sulla base dei rilievi espressi, il ricorso va accolto e la pronuncia
impugnata va cassata, sicchè la causa va restituita alla CTR
dell’Umbria, in diversa composizione, per il riesame della questione
sulla base dei principi espressi, che provvederà anche alla
liquidazione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia
alla CTR dell’Umbria, in diversa composizione, per il riesame, la
quale provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di
legittimità. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del

provare i relativi presupposti (Cass. n. 18054 del 2016); con la

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