Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3800 del 16/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 16/02/2011, (ud. 01/12/2010, dep. 16/02/2011), n.3800

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 28395-2009 proposto da:

S.A.B.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE ANGELICO 45, presso lo studio dell’avvocato BUCCELLATO

FAUSTO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LESSI

MARIA PIA, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SA.AN. titolare di omonima Ditta (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE di

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LEONE SERGIO, giusta

mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1600/2008 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

18/11/09, depositata il 25/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’01/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

udito l’Avvocato Buccellato Fausto, difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380-bis.

La Corte d’appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava l’inefficacia a norma della L. n. 604 del 1966, art. 2 (mancanza di forma scritta) del licenziamento intimato da Sa.An., proprietario di un peschereccio, al lavoratore S.A. il (OMISSIS), con la persistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le parti, e condannava il Sa. al risarcimento del danno nella misura di Euro 3.633,00 oltre rivalutazione ed interessi. Il danno era parametrato con riferimento alle sole retribuzioni che sarebbero spettate per un periodo di alcuni mesi in cui era mancata la prestazione lavorativa presso altri datori di lavoro prima della proposizione della causa.

Per il periodo successivo la Corte riteneva che era mancata la prova da parte del lavoratore della ordinaria diligenza nella ricerca di altra occupazione, poichè egli aveva omesso di allegare le circostanze utili al fine di far presumere tale diligente ricerca e per fare identificare i precisi periodi interessati concretamente dalla perdita di retribuzioni, e inoltre, aveva manifestato la sua opzione per il pagamento delle 15 mensilità in luogo della reintegrazione, circostanza ritenuta indizio del conseguimento di imbarchi su altri pescherecci.

Il S. (indicato come S.A.B.A. nell’atto di parte) ricorre per cassazione con cinque motivi. L’intimato ha depositato controricorso (con cui preliminarmente ha eccepito la tardività del ricorso). Ha poi depositato breve memoria.

Premesso che la relazione ex art. 380-bis c.p.c. era focalizzata sul merito del ricorso, prospettandone la manifesta infondatezza, deve rilevarsi che il ricorso risulta inammissibile per la sua tardività, che deve essere rilevata d’ufficio. Infatti, mentre la sentenza impugnata è stata depositata il 25.11.2008, il ricorso per cassazione è stato presentato all’ufficio notifiche solo in data 29.12.2009, cioè dopo il decorso del termine cd. lungo, annuale, di impugnazione (art. 327 c.p.c.), termine di impugnazione che, come è noto, nel rito del lavoro non è soggetto a sospensione nel periodo feriale.

Peraltro deve essere rilevata l’inammissibilità anche del controricorso comportante l’inammissibilità anche della memoria – non risultando prodotto l’avviso di ricevimento della sua notificazione a mezzo posta.

Conseguentemente non vi è luogo a pronuncia sulle spese in favore della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per spese.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2011

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