Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3800 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. III, 14/02/2017, (ud. 18/01/2017, dep.14/02/2017),  n. 3800

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 5929/2014 R.G. proposto da:

S.M., (C.F.: (OMISSIS)) A.L. (C.F.: (OMISSIS))

rappresentate e difese dall’avvocato Riccardo Sgobbo (C.F.:

(OMISSIS));

– ricorrenti –

contro

R.T.I. RETI TELEVISIVE ITALIANE S.p.A., in persona del procuratore

speciale L.S. rappresentato e difeso dall’avvocato Fabio

Lepri (C.F.: (OMISSIS));

– controricorrente –

e contro

SG.Vi. (C.F.: non dichiarato)

– intimato –

avverso la sentenza n. 182/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata in data 14 gennaio 2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/01/2017 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo;

uditi gli avvocati:

Riccardo Sgobbo, per le ricorrenti;

Fabio Lepri, per la società resistente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A.P. (deceduto nel corso del giudizio di primo grado, che è stato proseguito dai suoi eredi S.M. e A.L.) agì nei confronti di R.T.I. S.p.A, sostenendo di essere stato diffamato nel corso di una trasmissione televisiva condotta da Sg.Vi., e chiedendo il risarcimento dei danni. Lo Sg. intervenne volontariamente nel giudizio a sostegno delle ragioni della società convenuta.

La domanda fu accolta dal Tribunale di Roma, che condannò la R.T.I. S.p.A. al pagamento dell’importo di Euro 50.000,00.

La Corte di Appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, la ha invece rigettata.

Ricorrono S.M. e A.L., sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso RTI S.p.A..

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altro intimato.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia “violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 21 Cost., artt. 2043 e 2059 c.c., artt. 51 e 595 c.p., L. 6 agosto 1990, n. 223, art. 30, art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (requisitoria oggetto di critica), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Il motivo è infondato.

Secondo i ricorrenti, i giudici di merito non avrebbero preso in considerazione l’intera requisitoria oggetto delle critiche dello Sg., dal cui esame sarebbe emerso con evidenza che in essa non vi era alcun significato politico, e che non vi erano stati affatto attacchi al Presidente della Repubblica, diversamente da quanto affermato nel corso della trasmissione televisiva.

Orbene, la corte di appello ha accertato in fatto, sulla base dell’esame degli elementi istruttori acquisiti in corso di causa ed in base ad adeguata motivazione: a) che le critiche dello Sg. alla requisitoria dell’ A. erano giustificate, sotto il profilo dell’interesse pubblico, dal risalto che aveva avuto il processo e dalle polemiche che alcune affermazioni in essa contenute avevano provocato, alle quali i principali mezzi di informazione avevano dato ampio risalto; b) che esse, sotto il profilo della continenza – per quanto dure e corrosive non eccedevano i limiti del diritto di critica.

Ha pertanto ritenuto sussistente l’esimente del diritto di critica.

La decisione risulta conforme in diritto all’orientamento di questa Corte, per cui “il diritto di critica non si concreta, come quello di cronaca, nella narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio, o, più genericamente, in una opinione, la quale, come tale, non può che essere fondata su un’interpretazione dei fatti e dei comportamenti e quindi non può che essere soggettiva, cioè corrispondere al punto di vista di chi la manifesta, fermo restando che il fatto o comportamento presupposto ed oggetto della critica deve corrispondere a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze oggettive, così come accade per il diritto di cronaca; il diritto di critica, inoltre, non diversamente da quello di cronaca, è condizionato, quanto alla legittimità del suo esercizio, dal limite della continenza, sia sotto l’aspetto della correttezza formale dell’esposizione, sia sotto quello sostanziale della non eccedenza dei limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse, e dev’essere accompagnato da congrua motivazione del giudizio di disvalore incidente sull’onore o la reputazione; tuttavia, allorquando la narrazione di determinati fatti, per essere esposta insieme ad opinioni dell’autore, rappresenti nel contempo esercizio del diritto di cronaca e di quello di critica, la valutazione di continenza non può essere condotta sulla base degli indicati criteri di natura essenzialmente formale, ma deve lasciare spazio alla interpretazione soggettiva dei fatti esposti, di modo che la critica non può ritenersi sempre vietata quando sia idonea ad offendere la reputazione individuale, essendo, invece, decisivo, ai fini del riconoscimento dell’esimente, un bilanciamento dell’interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita, il quale è ravvisabile nella pertinenza della critica di cui si tratta all’interesse dell’opinione pubblica alla conoscenza del fatto oggetto della critica” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 379 del 11/01/2005, Rv. 580188 – 01; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 27141 del 19/12/2006, Rv. 595323 01; Sez. 3, Sentenza n. 25 del 07/01/2009, Rv. 606355 01; Sez. 3, Sentenza n. 15443 del 20/06/2013, Rv. 626967-01; Sez. 3, Sentenza n. 841 del 20/01/2015, Rv. 633962-01; Sez. 3, Sentenza n. 1434 del 27/01/2015, Rv. 634436-01).

Certamente va quindi esclusa la denunziata violazione di legge.

Per quanto riguarda gli ulteriori profili di censura, va poi ribadito che “l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extrate-stuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831 – 01).

Nella specie, come correttamente si dà atto nella stessa sentenza, non occorreva nè sarebbe stato possibile stabilire, ai fini della sussistenza dell’illecito, se le critiche dello Sg. fossero in definitiva più o meno fondate, trattandosi di valutazione di carattere necessariamente soggettivo.

Non può dunque ritenersi in alcun modo decisivo l’invocato esame dell’intera requisitoria, onde consentire la valutazione della corte sul carattere più o meno “politico” delle affermazioni prese di mira dallo Sg. e sulla possibilità che esse potessero o meno essere intese come un “attacco” al capo dello Stato, trattandosi di valutazioni sul contenuto soggettivo della stessa critica ad esse mossa, estranee all’oggetto del giudizio.

I fatti storici rilevanti ai fini della decisione sono stati presi certamente in esame dalla corte, e nella sostanza le ricorrenti invocano una revisione degli accertamenti di fatto incensurabilmente operati dai giudici di merito attraverso una nuova e diversa valutazione degli elementi istruttori, il che non è consentito in sede di legittimità.

2. Con il secondo motivo del ricorso principale si denunzia “violazione e falsa applicazione dell’art. 21 Cost., artt. 2043 e 2059 c.c., artt. 51 e 595 c.p., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 (per aver pronunciato d’ufficio sulla eccezione del diritto di satira non proposta dalla parte legittimata)”.

Il motivo è inammissibile, per difetto di interesse.

Nella sentenza impugnata – dopo aver rilevato che il Tribunale aveva definito la trasmissione condotta dallo Sg. di natura satirica e che tale affermazione non era stata censurata dalle parti – la corte di appello dà comunque espressamente atto che la decisione sarebbe stata la medesima anche considerando i comportamenti dello Sg. scriminati sotto il profilo dell’esercizio del diritto di critica e non sotto il più ampio profilo dell’esercizio del diritto di satira.

La qualificazione della trasmissione e la stessa eventuale sussistenza dell’esimente del diritto di satira non costituiscono pertanto questioni che assumono concreto rilievo ai fini della decisione.

3. Con il terzo motivo del ricorso principale si denunzia “violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 21 Cost., artt. 2943 e 2059 c.c., artt. 51 e 595 c.p., L. 6 agosto 1990, n. 223, art. 30, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (frasi offensive e modalità di espressione), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Anche questo motivo è infondato.

La sentenza impugnata contiene adeguata motivazione in ordine al profilo della continenza delle critiche operate dallo Sg. nel peculiare contesto della sua trasmissione televisiva, per quanto condotta con toni accesi, al confine tra la cronaca e la satira.

Trattandosi di un giudizio di fatto operato sulla base della considerazione di tutti i fatti rilevanti, esso non è sindacabile in sede di legittimità.

Anche la censura in esame si risolve in sostanza nell’inammissibile richiesta di una nuova e diversa valutazione dei fatti, con specifico riguardo alla ritenuta continenza delle critiche operate dallo Sg. nei confronti dell’ A..

4. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Nulla è a dirsi in ordine alle spese di giudizio, per quanto attiene all’intimato Sg., non avendo questi svolto attività difensiva.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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