Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 380 del 10/01/2011

Cassazione civile sez. II, 10/01/2011, (ud. 05/11/2010, dep. 10/01/2011), n.380

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

SUPERMERCATO DELLA CERAMICA di F. Francescucci & C. s.a.s.,

in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv.

VITALONE Wilfredo, elettivamente domiciliato nello studio di

quest’ultimo in Roma, Viale Mazzini, n. 88;

– ricorrente –

contro

G.A., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale in calce al controricorso, dall’Avv. CAMARDA Marco,

elettivamente domiciliato nello studio di quest’ultimo in Roma, Via

G.A. Sartorio, n. 60;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 69 in data 8

gennaio 2009.

Udita, la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

5 novembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

sentito l’Avv. Marco Camarda;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che il Consigliere designato ha depositato, in data 23 luglio 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: “Con atto di citazione notificato il 13 marzo 1993 G.A. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di L. 18.299.130 a favore della s.a.s. Supermercato della Ceramica, di F. Francescucci & C.. A sostegno dell’opposizione, proclamava la sua estraneità agli acquisti, da addebitarsi all’arch. D.P., al quale egli aveva dato l’incarico di ristrutturare l’immobile di sua proprietà.

Nella resistenza della società convenuta, il Tribunale di Roma dichiarava cessata la materia del contendere e condannava l’opponente al pagamento delle spese processuali.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria l’8 gennaio 2009, ha accolto il gravame del G. ed ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, ponendo a carico della società Supermercato della Ceramica le spese del doppio grado.

La Corte territoriale ha rilevato che la società non è stata in grado di produrre alcun ordine sottoscritto dal committente e che anzi nella proposta di commissione su carta intestata del Supermercato figurava come cliente l’arch. D.P.; ha precisato che la deposizione della teste P. non consente di ritenere raggiunta la prova che il G., pur essendo il materiale di cui alle fatture destinato alla ristrutturazione del suo ufficio, sia stato l’effettivo committente; che la stessa documentazione in atti – originale delle fatture accompagnatorie alle quali è allegato il relativo scontrino fiscale emesso dalla venditrice (dimostrativo che il pagamento è già avvenuto) – esclude l’esistenza di qual-siasi debito dell’appellante verso il Supermercato.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello il Supermercato della Ceramica ha proposto ricorso, con atto notificato il 12 ottobre 2009, sulla base di quattro motivi.

L’intimato ha resistito con controricorso. Il primo mezzo (violazione degli artt. 1362 e 2041 cod. civ. e art. 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5; omessa motivazione) si chiede se è legittimo l’operato di un individuo che riceve della merce, non la respinge, la riceve, la utilizza e poi non paga; ovvero se si versa in un evidente caso di arricchimento senza causa; e se è legittimo ignorare e motivare quale sia stata l’effettiva volontà delle parti nel contratto in oggetto.

Il secondo motivo – sotto la rubrica altra violazione degli artt. 1362 e 2041 cod. civ. e art. 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5; omessa motivazione – propone il seguente quesito di diritto: è legittimo, allorquando si è in presenza di plurime prove attestanti la conclusione di un contratto – conclusione realizzatasi con una fornitura di merce, con l’accettazione della stessa e la sua utilizzazione – pretendere anche che il fornitore fornisca l’ulteriore ed inutile prova di chi fosse il formale ordinante della fornitura? E’ vizio di ordine logico- giuridico quello di una sentenza che pur avendo la prova dell’esistenza di un contratto, della sua conclusione e delle sue parti che, con più atti univoci e concludenti, tale contratto avevano concluso, pretenda l’ulteriore prova di chi abbia formalmente sottoscritto l’ordinativo della merce?.

Con il terzo motivo (altra violazione degli artt. 1362 e 2041 cod. civ. e art. 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5) ci si chiede se è legittimo ritenere che più prove univoche e concludenti attestanti la partecipazione di un soggetto ad un contratto di fornitura vengano invece inspiegabilmente ed immotivatamente utilizzate per escludere tale partecipazione.

L’ultimo motivo (ulteriore violazione degli artt. 1362 e 2041 cod. civ. e art. 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5) si conclude con il quesito di diritto se è legittimo ritenere insussistente una obbligazione pecuniaria pur in presenza di più atti univoci e concludenti attestanti l’esistenza e consistenza di tale obbligazione e se lo scontrino fiscale, attestante esclusivamente l’assolvimento di un debito tributario, può essere invece interpretato come prova esonerante una obbligazione.

Tutti e quattro i motivi sono inammissibili, per inidoneità dei quesiti di diritto che li accompagnano.

Per costante giurisprudenza (tra le tante, Cass., Sez. 1?, 22 giugno 2007, n. 14682), il quesito che il ricorrente è chiamato a formulare, per rispondere alle finalità della norma, deve esser tale da consentire l’individuazione del principio di diritto che è alla base del provvedimento impugnato e, correlativamente, di un diverso principio la cui auspicata applicazione ad opera della Corte di cassazione sia idonea a determinare una decisione di segno diverso.

Se così non fosse, se cioè il quesito non risultasse finalizzato alla cassazione sul punto della sentenza impugnata, o comunque non apparisse idoneo a conseguire tale risultato, ciò vorrebbe dire o che esso non ha in realtà alcuna attinenza con l’impugnazione e con le ragioni che la sorreggono o che il ricorrente non ha interesse a far valere quelle ragioni.

Nell’uno come nell’altro caso, non potrebbe non pervenirsi alla conclusione dell’inammissibilità del motivo di ricorso.

Nella fattispecie in esame i quesiti sopra riferiti non rispondono a tali requisiti, perchè essi non evidenziano in alcun modo l’esistenza di un’eventuale discrasia tra la criticata ratio decidendi ed un qualche principio giuridico che il ricorrente vorrebbe invece fosse posto a fondamento di una decisione diversa, ma si limitano ad una critica della valutazione delle risultanze processuali compiuta dal giudice del merito.

Sotto questo profilo, i motivi si risolvono – al di là della loro astratta formulazione – in una richiesta di riesame del merito della regiudicanda, preclusa in sede di legittimità.

Invero, il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità; ne consegue che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di Cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa (Cass., Sez. lav., 5 marzo 2002, n. 3161).

D’altra parte, la stessa prospettazione del vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 cod. civ., dimostra un’ulteriore ragione di inammissibilità dei motivi , posto che, con la domanda in via monitoria, la società ha proposto una domanda di adempimento contrattuale, e di questo si è discusso nei gradi di merito, laddove il richiamo all’art. 2041 cod. civ., indica che la medesima società – inammissibilmente per la prima volta in cassazione – ha chiesto che quelle stesse somme gli vengano riconosciute a titolo di indebito arricchimento. Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese sostenute dal controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.000,00 di cui Euro 1.800,00 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2011

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