Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3799 del 26/02/2016


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Civile Sent. Sez. U Num. 3799 Anno 2016
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: GIANCOLA MARIA CRISTINA

SENTENZA

sul ricorso 13161-2014 proposto da:
USHAN DILHARA MANAMELDURA, anche nella sua qualità di
2016

legale rappresentante della L.P. ASSOCIATI S.R.L. IN

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LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA, presso
la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato
e difeso dall’avvocato ANGELO VILLINI, per delega a
margine del ricorso;

Data pubblicazione: 26/02/2016

- ricorrente contro
A. MANZONI & C. S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

MAURIZIO FERRI, per delega in atti;
– controricorrente nonchè contro
SERI PIERANGELO nella qualità di Curatore del
Fallimento della società L.P. Associati s.r.l. in
liquidazione, BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.;

intimati

avverso la sentenza n. 344/2014 della CORTE D’APPELLO
di BRESCIA, depositata 1’11/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/02/2016 dal Consigliere Dott. MARIA
CRISTINA GIANCOLA;
udito

l’Avvocato;

Aldo

PISANI

per

delega

dell’avvocato Angelo Villini;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società L.P. ASSOCIATI s.r.l. in liquidazione, in persona di Ushan Dilhara
Manameldur, proponeva dinanzi alla Corte di Appello di Brescia reclamo ai sensi

Brescia con sentenza n. 291 del 9.10.2013 e della quale chiedeva la revoca, assumendo
che le era stata preclusa la partecipazione all’istruttoria prefallimentare. Il Fallimento
della L.P. ASSOCIATI s.r.l. rimaneva contumace mentre i creditori istanti Intesa S.
Paolo s.p.a. ed A. Manzoni & C. s.p.a. resistevano al reclamo, che l’adita corte
distrettuale respingeva con sentenza del 5.02-11.03.2014.
Per quanto ancora possa rilevare, la Corte territoriale osservava e riteneva che:
il Tribunale di Brescia aveva ritenuto rituale la notifica del ricorso introduttivo al
liquidatore della società e sussistente la sua competenza a decidere ex art. 9 LF
“…poiché la sede principale dell’impresa debitrice si trovava in Brescia. via
Indipendenza 24 loc.tà S. Eufemia ed il trasferimento della sede a Santo Domingo
Major Piloto Vaiverde 3 edif GSA Mirafiores Rep. Domenicana, infrannuale, non
rileva ex art. 9. secondo comma L.F. in quanto manifestamente fittizio, avendo l’Ufficio
consolare a Santo Domingo comunicato l’inesistenza della società presso la sede
indicata ..”;
la società reclamante non aveva contestato l’esistenza delle condizioni di cui all’art. 1
L.F. ovvero l’avvenuto superamento della soglia di fallibilità ma, unicamente, la
regolarità della notifica nei suoi confronti dell’istanza di fallimento e del decreto del
Tribunale, posto che tale notifica era stata chiesta in data 10.7.2013 “in persona del
precedente suo legale rappresentante Kalaurachchige Duleeka Samanpriya , che dal
1 0 .7.2013 aveva cessato di svolgere l’incarico, venendo sostituito da Ushan Dilhara
Marameldura e posto ancora che non era veritiera l’attestazione rilasciata

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dell’art. 18 l, 1.. contro la declaratoria del suo fallimento pronunciata dal Tribunale di

dall’Ambasciata d’Italia a Santo Domingo, che in data 14.10.2013 aveva restituito gli
atti da notificare (ricorso del creditore istante e decreto del Tribunale di Brescia) con
l’attestazione, a firma del funzionario Gabriella Recalchi, che non erano stati

all’indirizzo indicato “;
le censure erano prive di pregio, in quanto erano regolari le notifiche del ricorso per la
dichiarazione di fallimento attuate nei confronti dell’appellante L.P. ASSOCIATI s.r.l.
in liquidazione, in persona del Kalaurachchig,e Duleeka Samanpriya (sino ad inizio
luglio 2013 suo legale rappresentante), a seguito delle quali era stata accertata
l’irreperibilità di detto amministratore. Non era stato provato in causa che all’atto della
notifica del 10.7.2013 fosse già stata annotata nei registri della locale Camera di
Commercio la sostituzione in data 1.7.2013 di Ushan Dilhara Marameldura nella carica
di legale rappresentante della società, risultando dalla dichiarazione della Camera di
Commercio di Santo Domingo (Rep. Dominicana) solo l’avvenuta deliberazione
societaria e non (come necessario, ai fine della certezza della sua conoscibilità per i
terzi) anche la data in cui tale intervenuto mutamento era stato annotato;
priva di fondamento era ancora la doglianza della reclamante circa la necessità della
traduzione degli atti notificati “nella lingua locale o del legale rappresentante”,
trattandosi di atti da notificare a società italiana con sede trasferita all’estero e come
tale iscritta alla locale Camera di Commercio della Rep. Dominicana;
quanto alla notifica per agente diplomatico presso la “sede legale” della società a Santo
Domingo, l’atto ed il decreto del Tribunale risultavano non notificati, in quanto “…la
società LP Associati non risulta all’indirizzo indicato…”, inoltre dall’avviso di
ricevimento dell’atto giudiziario risultava ancora che “…esa impresa ni existe in ese”;

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….notificati alla società LP Associati S.r.l. in liquidazione in quanto non presente

regolare era anche tale mancata notifica alla luce dell’inequivoca attestazione rilasciata
dell’Ambasciata d’Italia a Santo Domingo (Rep. Dominicana) che, per la fede
privilegiata goduta e per la mancata proposizione di -querela di falso”, rendeva prive di

attesa la regolarità della notifica del ricorso introduttivo era preclusa ogni valutazione
della competenza per territorio a giudicare del Tribunale di Brescia (art 38 c.p.c.);
il reiterato mutamento del legale rappresentante nell’arco di soli pochi mesi (sei-sette),
unitamente alla chiusura della sede sociale bresciana ed al repentino trasferimento della
società a Santo Domingo, ove la sede sociale non risultava operativa ma al più
meramente “di facciata”, sostanziavano null’altro che il tentativo (estremo) della
debitrice di procrastinare con tali stratagemmi l’incombente emergere dell’enorme
dissesto economico in cui la società versava, decozione gravissima, peraltro, del tutto
incontestata in atti.
Avverso questa sentenza (di cui si assume comunicato 1’11.03.2014 il solo dispositivo)
Ushan Dilhara Manameldura in proprio e quale legale rappresentante della L.P.
Associati s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi e notificato (il
9-11.04.2014) al curatore del Fallimento della L.P. ASSOCIATI s.r.l. in liquidazione,
Dott Seri Pierangelo ed all’Intesa S. Paolo s.p.a.,che non hanno svolto difese, nonché
alla A. Manzoni & C. S.p.a. che ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente in rito va dichiarata l’ inammissibilità del controricorso depositato
dalla società A. Manzoni & C. S.p.A., che risulta irritualmente rappresentata e difesa in
questa sede dall’Avv.to Maurizio Ferri, dotato non già della prescritta procura speciale,
ma di una procura generale, priva di qualsiasi carattere di specialità e rilasciata in data

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rilievo le (certamente suggestive) argomentazioni formulate dall’appellante;

antecedente all’emanazione della sentenza impugnata (cfr Cass. n. 7084 del 2006; n.
4492 del 1979).
A sostegno del ricorso si denunzia:

c.p.c. in relazione agli artt. I e 3 della legge 31.5.1995 n. 218 e art. 9 legge fall, per
difetto di giurisdizione del Tribunale di Brescia sezione fallimentare.”
2. “Nullità della sentenza di primo e di secondo grado per violazione dell’art. 360 c.p.c.),
per omessa notificazione del ricorso per declaratoria di fallimento e relativo decreto di
comparizione personale delle parti avanti al Tribunale di Brescia in relazione agli art..
1, 3, 4, 37, 77 e 78 del decreto legislativo 03.02.2011 n. 71.”.
I due motivi del ricorso, suscettibili di esame unitario, non hanno pregio.
La società LP associati S.r.l.. inclusa tra i destinatari dell’impugnata sentenza (cfr
relativa intestazione) e perciò legittimata ad impugnarla assieme al suo terzo ed ultimo
rappresentante legale Ushan Dilhara Manameldura, il quale appare in proprio avere
proposto reclamo (in tema cfr anche cass. n. 22547 del 2010), non ha censurato
l’accertata validità della notificazione attuata nei suoi confronti “in persona del
precedente suo legale rappresentante Kalaurachchige Duleeka Samanpriya”, residente
in Brescia e rivelatosi irreperibile.
A fronte dell’indiscussa validità di questa prima notificazione e della conseguente
corretta instaurazione del contraddittorio (cfr pure Cass n. 2201 del 2016), l’esito
negativo della seconda notificazione, direttamente (e non tramite delega di poteri
pubblicistici) esperita ai sensi degli artt 37 e 78 della legge n. 71 del 2011, dal
Consolato italiano in Santo Domingo, in ogni caso ben poteva, come è stato, essere
incluso nel complesso dei dati emersi e valorizzati ai fini della conclusione della
fittizieta del trasferimento all’estero della sede societaria statutaria, nel senso di

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1. -Nullità delle sentenze di primo e di secondo grado per violazione degli artt. 360 e 362

attribuire nel contesto rilievo onde plausibilmente inferirne detta fittizietà, anche alle
circostanze evidenziate nell’attestazione consolare di mancato perfezionamento della
notificazione in questione, dati che la ricorrente avversa con rilievi assiomatici, privi di

contenutistico inerente all’effettivo esercizio all’estero dell’attività economica, con
spostamento del centro dell’attività direttiva, amministrativa ed organizzativa
dell’impresa, e che, perciò non avrebbero in effetti potuto legittimare il venire meno
della giurisdizione del giudice italiano.
Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.
Non deve statuirsi sulle spese del giudizio di legittimità, in ragione del rilevato difetto
di legittimazione processuale in capo alla società A. Manzoni & C. S.p.A..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,
a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2016
Il Cons.est.

autosufficienza e, dunque, di decisività oltre che per il profilo temporale, per quello

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