Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3799 del 17/02/2010

Cassazione civile sez. I, 17/02/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 17/02/2010), n.3799

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Q.S. – domiciliata ex lege in ROMA, presso la

Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa

dall’avv. Alfonso Luigi Marra, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del

Consiglio pro-tempore – domiciliata ex lege in Roma, via dei

Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale

è rappresentata e difesa;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli depositato il 13

ottobre 2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

17 dicembre 2009 dal Consigliere dott. Luigi Salvato;

P.M., S.P.G. Dr. Sgroi Carmelo, che ha depositato conclusioni

scritte.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Q.S. adiva la Corte d’appello di Napoli, allo scopo di ottenere l’equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 in riferimento al giudizio promosso innanzi al Tar Campania con ricorso del 3.7.97, avente ad oggetto la quantificazione del t.f.r., non ancora deciso.

La Corte d’appello, con decreto del 13.10.06, fissata la durata ragionevole del giudizio in anni tre, liquidava per il periodo eccedente, per il danno non patrimoniale, Euro 1.000,00 per ogni anno di ritardo, oltre Euro 2.000,00, in considerazione della natura della causa, con il favore delle spese del giudizio.

Per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso Q. S., affidato a sei motivi; ha resistito con controricorso la Presidenza del Consiglio dei ministri Ritenute sussistenti le condizioni per la decisione in camera di consiglio è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti.

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.- La relazione sopra richiamata ha il seguente tenore:

“1.- Con il primo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione di legge (L. n. 89 del 2001, art. 2, art. 1 e art. 6, p. 1 CEDU), ed è posta questione concernente l’efficacia della CEDU nell’ordinamento interno e l’efficacia vincolante per il giudice nazionale della giurisprudenza della Corte EDU (sostanzialmente riproposta in tutti i motivi, richiamando sentenze della Corte europea e di questa Corte) ed è formulato il seguente quesito la L. n. 89 del 2001 e specificamente l’art. 2 costituisce applicazione dell’art. 6 par. 1 CEDU e in ipotesi di contrasto tra la legge Pinto e la CEDU, ovvero di lacuna della legge nazionale si deve disapplicare la legge nazionale ed applicare la CEDU? (primo motivo).

1.1.- 1 motivi dal secondo al sesto denunciano violazione dell’art. 6, p. 1 CEDU e dell’art. 1 del protocollo addizionale, della L. n. 89 del 2001, art. 2, degli artt. 91, 92, 112 e 132 c.p.c., della L. n. 794 del 1942, art. 24, delle tariffe professionali, nonchè difetto di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5, artt. 112 e 132 c.p.c.), nella parte concernente la liquidazione delle spese del giudizio e, in sintesi, sono poste le seguenti questioni:

a) nella specie non dovrebbe aversi riguardo alla tariffa per i procedimenti di volontaria giurisdizione, ed è formulato il seguente quesito di diritto alla fattispecie concreta e con riguardo alle spese di lite, premesso che trattasi di un procedimento ordinario contenzioso (e non di v.g.) vanno applicate le tariffe professionali per i procedimenti ordinari contenziosi (e non quelli di volontaria giurisdizione)? (terzo motivo);

b) la parte soccombente deve essere condannata alle spese di lite è formulato il seguente quesito di diritto è legittimo, con riferimento alla fattispecie che ci occupa, un accoglimento della domanda con liquidazione di spese insufficiente o parziale compensazione delle spese, anche in considerazione dell’art. 1 prot.

add CEDU direttamente applicabile al caso di specie? (secondo motivo) ed il provvedimento sarebbe carente nella motivazione sulle spese in misura insufficiente (quarto motivo);

c) sono riportate le voci tariffarie asseritamente dovute, per sostenere che emergerebbe chiara la violazione di legge ed è formulato il seguente quesito può il giudice, nel liquidare le spese ed in presenza di nota spese specifica, disattendere la stessa liquidando spese, diritti ed onorari inferiori a quelli richiesti e comunque escludere o ridurre alcune delle voci tariffarie indicate nella nota spese? (quinto motivo) e sul punto è denunciato anche difetto di motivazione riportando nel ricorso specifica nella quale sono riportate le diverse voci tariffarie, in relazione ai diversi scaglioni (sesto motivo).

2.- I motivi possono essere esaminati congiuntamente, perchè giuridicamente e logicamente connessi, sono in parte manifestamente inammissibili, in parte manifestamente fondati, entro i limiti e nei termini di seguito precisati.

In linea preliminare, va peraltro evidenziata la manifesta inammissibilità delle censure (e dei corrispondenti profili dei quesiti) incongrue, in quanto non correlate alla ratio decidendi del decreto, che ha accolto in parte la domanda. Analoga conclusione si impone in ordine che si risolvono in generiche affermazioni sulla diretta applicabilità delle sentenze della Corte di Strasburgo, formulate in modo inconferente rispetto alla motivazione del decreto.

Ancora preliminarmente, va premesso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il quesito di diritto richiesto dall’art. 366-bis c.p.c., è inadeguato, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso, quando non sia conferente rispetto alla questione che rileva per la decisione della controversia, quale emerge dall’esposizione del motivo (Cass. S.U. n. 8466 del 2008; n. 11650 del 2008); quando si risolva in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame (Cass. S.U. n. 6420 de 2008); quando non abbia attinenza nè col giudizio nè col motivo formulato, ma introduca un tema nuovo ed estraneo (Cass. n. 15949 del 2007); quando la sua formulazione non sia precisa, ma si concreti in quesiti multipli o cumulativi (Cass. n. 5471 del 2008; n. 1906 del 2008), logicamente e giuridicamente contraddittori. Posta questa premessa, si osserva:

a) relativamente alla questione posta con il primo motivo, va ribadito il principio enunciato dalle S.U., in virtù del quale il giudice italiano, chiamato a dare applicazione alla L. n. 89 del 2001, deve interpretare detta legge in modo conforme alla CEDU per come essa vive nella giurisprudenza della Corte europea. Siffatto dovere opera, entro i limiti in cui detta interpretazione conforme sia resa possibile dal testo della stessa L. n. 89 del 2001 (sentenza n. 1338 del 2004). In termini analoghi è il principio enunciato dalla Corte costituzionale, che, contrariamente all’assunto dell’istante, che si palesa perciò manifestamente erroneo, ha affermato che al giudice nazionale spetta interpretare la norma interna in modo conforme alla disposizione internazionale, entro i limiti nei quali ciò sia permesso dai testi delle norme. Qualora ciò non sia possibile, ovvero dubiti della compatibilità della norma interna con la disposizione convenzionale interposta, egli deve investire questa Corte della relativa questione di legittimità costituzionale rispetto al parametro dell’art. 117 Cost., comma 1, (sentenze n. 348 e n. 349 del 2007).

Resta dunque escluso che, in caso di contrasto, possa procedersi alla non applicazione della norma interna, in virtù di un principio concernente soltanto il caso del contrasto tra norma interna e norma comunitaria.

In questi termini è il principio che può essere enunciato in relazione al quesito formulato con il primo motivo, che rivela la manifesta infondatezza della censura, nei termini in cui è stata proposta, posto che il decreto ha osservato i parametri del giudice europeo.

b) Relativamente agli ulteriori motivi – da esaminare nei limiti del quesito di diritto con cui ognuno si conclude – va anzitutto rilevata la manifesta inammissibilità delle censure (e dei corrispondenti profili dei quesiti) incongrue, in quanto non correlate alla ratio decidendi del decreto e che in nessun modo tengono conto della fattispecie, ovvero si risolvono in argomentazioni astratte e prive di pertinenza con il caso di specie e che sono formulati in contrasto con i principi sopra enunciati.

Tanto va rilevato in relazione ai motivi:

secondo, posto che con esso si pone quesito concernente i presupposti della compensazione, nella specie non disposta, la necessità che le spese seguono la soccombenza, che è ciò che è accaduto nel caso in esame, la insufficiente liquidazione delle spese, dedotta in maniera astratta;

terzo, limitatamente alla parte in cui pone una questione astratta in ordine alla tariffa applicabile, ex se non rilevante, per come formulata, in difetto della specifica indicazione e deduzione dei limiti e dei termini entro i quali avrebbe comportato, eventualmente, la violazione del principio dell’inderogabilità della tariffa;

quinto, quanto alla possibilità del giudice di ridurre le voci della nota spese, mediante un quesito formulato in maniera astratta e generica, essendo chiaro che ciò è possibile se tanto risulta dalla applicazione delle norme.

La manifesta inammissibilità dei quesiti e delle censure svolte nei mezzi che li contengono, esaminabili entro i limiti definiti dai quesiti, rende sufficiente ricordare, in relazione agli ulteriori profili, che, secondo questa Corte:

la L. n. 89 del 2001 non reca nessuna specifica norma in ordine al regime delle spese all’esito dello svolgimento del processo camerale di cui agli artt. 3 e 4 e, in virtù del richiamo ivi effettuato, si applicano sul punto le norme del codice di rito, avendo anche il legislatore dimostrato attenzione a questo profilo, esonerando il ricorrente dal contributo unificato (L. n. 89 del 2001, art. 5-bis, e, successivamente, D.Lgs. n. 115 del 2002, artt. 10 e 265) (Cass. n. 23789 del 2004);

le disposizioni degli artt. 91 e segg. c.p.c. in tema di spese processuali trovano applicazione, in linea generale, nel procedimento camerale nel caso in cui questo statuisca su posizioni soggettive in contrasto, come accade nella specie, senza che nessun ostacolo all’applicazione di detta normativa provenga dalla Convenzione CEDU, ovvero dal Protocollo aggiuntivo (Cass. n. 12021 del 2004), restando esclusa l’applicazione analogica delle disposizioni sulle spese vigenti per i procedimenti innanzi alla Corte di Strasburgo (Cass. n. 1078 del 2003);

dalla CEDU non discende un obbligo, a carico del legislatore nazionale, di conformare il processo per l’equa riparazione da irragionevole durata negli stessi termini previsti, quanto alle spese, per il procedimento dinanzi agli organi istituiti in attuazione della Convenzione, dovendosi escludere che l’assoggettamento del procedimento alle regole generali nazionali, e quindi al principio della soccombenza, possa integrare un’attività dello Stato che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti dalla Convenzione o ad imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla stessa Convenzione (Cass. n. 18204 del 2003);

la configurazione del procedimento disciplinato dalla L. n. 89 del 2001 quale procedimento contenzioso comporta l’applicabilità della Tab. A-4 e della Tab. B-1.

In questi termini sono i principi che possono essere enunciati e che dimostrano la manifesta infondatezza delle doglianze dirette a sostenere l’applicabilità della Tab. A-3, che concerne i giudizi innanzi al T.a.r..

Relativamente agli ulteriori profili di censura, da ritenere ammissibili, nella parte in cui correlano l’erroneità delle voci di tariffa applicata alla violazione del principio dell’inderogabilità ed al difetto di motivazione, va dato atto che la giurisprudenza di questa Corte ed anche di questa Sezione, non è univocamente orientata in ordine ai requisiti da osservare per ritenere ammissibile la censura in ordine alla liquidazione delle spese.

Al riguardo va qui senz’altro ribadito che la parte che censura in sede di legittimità la liquidazione delle spese processuali è tenuta ad indicare in modo specifico ed autosufficiente quali siano le voci della tabella forense non applicate dal giudice del merito, elencando in dettaglio le prestazioni effettuate, per voci ed importi, così consentendo al giudice di legittimità il controllo di tale error in iudicando, pena l’inammissibilità del ricorso (Cass. n. 17059 del 2007; n. 8160 del 2001). La doglianza richiede, inoltre, che dall’erronea applicazione delle voci della tariffa sia conseguita la lesione del principio dell’inderogabilità ed il ricorrente non può, dunque, limitarsi alla generica denuncia dell’avvenuta violazione del principio di inderogabilità della tariffa professionale o del mancato riconoscimento di spese che si asserisce essere state documentate, in quanto, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, tenuto conto della natura del vizio, devono essere specificati gli errori commessi dal giudice e precisate le voci di tabella degli onorari, dei diritti di procuratore che si ritengono violate, nonchè le singole spese asseritamente non riconosciute (Cass. n. 14744 del 2007; n. 9082 del 2006; n. 13417 del 2001).

Tuttavia, tra i due orientamenti espressi in ordine al grado di specificità delle censure, deve preferirsi quello che reputa sufficiente a detto fine che sia riportata la nota spese presentata alla Corte d’appello e, benchè, come nella specie, la stessa rechi l’indicazione di tutti gli scaglioni di riferimento, la deduzione può ritenersi sufficientemente specifica e puntuale, se risultino indicate le attività effettivamente svolte e se la liquidazione da parte del giudice del merito sia stata operata mediante applicazione di una voce della tariffa erronea, espressamente richiamata. Infatti, detta circostanza, alla luce dell’indicazione dell’attività svolta dal difensore, è sufficiente a consentire di accertare l’erroneità della liquidazione e la violazione denunciata.

In applicazione di tali principi, la considerazione che il decreto ha liquidato le spese in Euro 70,00 per diritti ed Euro 250,00 per onorari, esplicitamente richiamando la Tab. B-3 e la Tab. A.7 della tariffa rende palese la fondatezza della censura, dovendo invece applicarsi la Tab. B-1 (per i diritti) e la Tab. A-4 per gli onorari, ovviamente relativamente alle sole voci per le quali è stata documentata l’attività svolta.

Entro questi limiti i mezzi possono essere accolti; il decreto andrà cassato nel solo capo relativo alle spese e la causa decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, mediante la liquidazione delle spese dovute per il giudizio di merito, in applicazione delle regole sopra indicate. Le spese di legittimità potranno essere compensate per due terzi, sussistendo giusti motivi, stante il limitato e parziale accoglimento dei ricorso. Pertanto, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, ricorrendone i presupposti di legge”.

2.- Il Collegio reputa di dovere fare proprie le conclusioni contenute nella relazione, condividendo le argomentazioni che le fondano, in quanto danno applicazioni a principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, pure indicata nella relazione.

In particolare, in relazione alle censure concernenti le spese, non appare accoglibile la deduzione del P.M. poichè il riferimento espresso alla tariffa per i procedimenti in CC rende palese la violazione dei minimi di tariffa.

In relazione alle censure accolte, il decreto deve essere cassato limitatamente al capo concernente le spese e la causa può essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, mediante condanna della controricorrente a pagare le spese del giudizio di merito, liquidate come in dispositivo, con attribuzione al difensore, per dichiarazione di anticipo, nonchè quelle della presente fase, ma per queste ultime limitatamente ad 1/3, sussistendo giusti motivi per dichiarare compensata la residua parte, stante il parziale accoglimento del ricorso.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato limitatamente al capo concernente le spese e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri a pagare le spese della fase di merito che liquida in complessivi Euro 923,00 di cui Euro 378,00 per diritti ed Euro 445,00 per onorario, nonchè un terzo delle spese della presente fase (compensate la residua parte), che liquida in complessivi Euro 350,00, di cui Euro 35,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, con attribuzione al difensore, avv. Alfonso Luigi Marra, antistatario.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010

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