Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3799 del 16/02/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 3799 Anno 2018
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: FASANO ANNA MARIA

SENTENZA
sul ricorso 8215-2013 proposto da:
COMUNE DI NARNI in persona del Sindaco e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA GIUSEPPE FERRARI 12, presso lo studio
dell’avvocato MARCO MONTOZZI, rappresentato e difeso
dall’avvocato ROBERTO BALDONI giusta delega a margine;
– ricorrente contro
ALCANTARA SPA in persona del legale rappresentante pro
tempore,

elettivamente

domiciliato

in

ROMA VIA

BERTOLONI 27, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI
RANALLI, che lo rappresenta e difende giusta delega a

Data pubblicazione: 16/02/2018

margine;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 100/2012 della COMM.TRIB.RES.
di PERUGIA, depositata il 29/08/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. ANNA

udito

il P.M.

in persona dei Sostituto

ProcurdLuLe

Generale Dott. MAURO VITIELLO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;
udito per il ricorrente l’Avvocato MONTOZZI per delega
dell’Avvocato BALDONI che si riporta al ricorso;
udito per il controricorrente l’Avvocato RANALLI che
ha chiesto il rigetto.

MARIA FASANO;

R.G. 8215/13

FATTI DI CAUSA

per produzione tessile, impugnava innanzi alla CTP di Terni tre
avvisi di accertamento per TARSU, anni di imposta 2003, 2004,
2005, con i quali il Comune di Narni contestava l’infedele denuncia
dei locali dello stabilimento e delle aree ove erano prodotti rifiuti
solidi urbani o assimilati (uffici, sale di controllo della produzione,
magazzini per lo stoccaggio delle merci ed area operativa). La
contribuente deduceva di non essere tenuta al pagamento del
tributo, perché produttrice di rifiuti speciali per i quali procedeva
all’auto-smaltimento, lamentando, tra gli altri motivi di
impugnazione, anche il difetto di motivazione degli avvisi di
accertamento. La CTP accoglieva il ricorso. Il Comune di Narni
impugnava la sentenza innanzi alla CTR dell’Umbria, che
respingeva l’appello. A fondamento della decisione la CTR
sosteneva che la società Alcantara S.p.A. produceva rifiuti speciali
per i quali provvedeva all’auto-smaltimento e non vi era prova che
gli importi richiesti erano effettivamente dovuti. Inoltre, quanto al
magazzino, la società concessionaria non aveva addotto alcun
elemento a conferma del fatto che tale area era effettivamente
destinata all’immagazzinamento dei prodotti e, quindi, tassabile,
mentre la società contribuente aveva rilevato che i locali oggetto di
accertamento erano esonerati dall’imposta, in quanto utilizzati per
la produzione di rifiuti speciali non assimilati. Ricorre per la
cassazione della sentenza il Comune di Narni, svolgendo quattro
motivi, illustrati con memorie, La società Alcantara S.p.A. si è
costituita con controricorso.

La società Alcantara S.p.A., titolare di uno stabilimento industriale

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata
denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 62 e 70
d.lgs. n. 507 del 1993, nonché delle disposizioni del Regolamento
comunale Tarsu di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 160

relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5) c.p.c. Il Comune di
Narni lamenta che la CTR dell’Umbria avrebbe omesso di
affrontare, nonostante lo specifico motivo di appello, il punto
centrale della controversia, rappresentato dalla omessa indicazione
da parte di Alcantara S.p.A. delle cause di esenzione dalla tassa
nella denunzia ex art.70 d.lgs. n. 507 del 1993, con la
conseguenza che la contribuente non poteva far valere “a
posteriori” in sede giurisdizionale le cause di esenzione del tributo,
come nella specie era avvenuto.

2. Con il secondo motivo di ricorso, si censura la sentenza
impugnata denunciando violazione e falsa applicazione degli artt.
62 e 70 d.lgs. n. 507 del 1993, nonché delle disposizioni del
Regolamento comunale per l’applicazione della Tarsu di cui alla
delibera del Consiglio Comunale n. 160/1996 ed alla delibera di
Consiglio Comunale n. 80 del 1998, in relazione all’art. 360,
comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c. Parte ricorrente, pur rilevando che le
ragioni a sostegno della censura sopra proposta avrebbero portata
assorbente per la cassazione della sentenza impugnata, lamenta
che la CTR si sarebbe posta in contrasto con i principi che regolano
l’onere della prova, affermando che spetterebbe al Comune di Narni
la dimostrazione della sussistenza delle condizioni di esigibilità della
tariffa.

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del 1996 ed alla delibera del Consiglio Comunale n. 80 del 2008, in

3.Con il terzo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata
denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 62 d.lgs. n.
507 del 1993, e delle disposizioni del Regolamento comunale per
l’applicazione della Tarsu di cui alla delibera del Consiglio Comunale
n. 160 del 1996 ed alla delibera n. 80/1998 in relazione agli artt.
360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., atteso che la CTR avrebbe
totalmente omesso di valutare l’accertamento eseguito in

cui sarebbe stata accertata l’esistenza del servizio di raccolta e
smaltimento rifiuti, incorrendo, altresì, nella violazione di legge,
laddove avrebbe ritenuto non ricorrenti i presupposti per la tassa in
merito a determinati locali (uffici e magazzino). Si lamenta che su
tale premessa è possibile evincere il denunciato vizio di omessa
motivazione su un fatto decisivo e controverso, riguardante la
tassabilità dei locali definiti come “magazzini”, posto che la CTR,
non avendo considerato le allegazioni documentali prodotte
dall’ente impositore, non avrebbe effettuato la dovuta opera di
comparazione tra gli elementi probatori provenienti dalle parti del
giudizio, onde pervenire ad una valutazione di prevalenza degli uni
anzi chè degli altri.

4. Con il quarto motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata
denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 62 e 66 del
d.lgs. n. 507 del 1993, art. 4-bis del d.l. n. 599 del 1996, art. 1,
comma 3, d.l. n. 8 del 1999, nonché degli artt. 8 e ss. del
Regolamento comunale per l’applicazione della Tarsu di cui alla
delibera del Consiglio Comunale n. 160 del 2006, in relazione
all’art. 360, comma 1, nn.3 e 5 c.p.c., atteso che la CTR avrebbe
escluso erroneamente la tassabilità delle “aree scoperte”,
considerandole pertinenziali rispetto all’area produttiva, incorrendo,
altresì, nel vizio di carenza e contraddittorietà di motivazione
laddove ha sostenuto l’omessa indicazione della superficie
tassabile, mentre, invece, la stessa era esattamente indicata nelle
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contraddittorio dai rilevatori comunali, di cui al verbale 9.3.2009, in

planimetrie catastali allegate dall’ente impositore all’avviso di
accertamento.

5. I motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per ragioni di
connessione logica, si sottraggono alle censure di inammissibilità
proposte dalla società contribuente, perché specificamente
formulati e illustrati in relazione alle norme delle quali si deduce la

5.1.Le censure sono fondate.
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema
Corte quello secondo il quale, in tema di tassa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani, spetta al contribuente l’onere di fornire
all’amministrazione comunale i dati relativi all’esistenza e alla
delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non
assimilati a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo
esclusi dal normale circuito di raccolta), che pertanto non
concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in
applicazione dell’art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993,
posto che, pur operando anche nella materia in esame il principio
secondo il quale spetta all’amministrazione provare i fatti che
costituiscono fonte dell’obbligazione tributaria (nella specie,
l’occupazione di aree nel territorio comunale), per quanto attiene
alla quantificazione del tributo, grava sull’interessato (oltre
all’obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 70 del d.lgs. n. 507 del
1993) un onere di informazione, al fine di ottenere l’esclusione
delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale
esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al
pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che
occupano o detengono immobili nel territorio comunale (Cass. n.
21250 del 2017, conf. Cass. n. 4766 del 2004, Cass. n. 17703 del
2004, Cass. n. 13086 del 2006, Cass. n. 17599 del 2009, Cass. n.
775 del 2011).
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violazione.

5.2.Nella specie, non è controverso che gli avvisi di accertamento
impugnati, relativi agli anni di imposta 2003, 2004, 2005, sono
stati notificati alla società contribuente per mancato pagamento
TARSU correlato alla omessa denuncia di locali aventi destinazione
ad uffici, a sale di controllo della produzione, a magazzini, ad area
operativa, mentre sono stati esclusi dall’attività di accertamento i

società provvedeva all’auto – smaltimento dei rifiuti speciali.
Con specifico riferimento alle aree oggetto di contestazione, va
precisato che:

a)Quanto alla censura relativa alla assoggettabilità a tassazione
delle aree non dichiarate, questa Corte ha ripetutamente affermato
il principio secondo cui:
“In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
(TARSU), l’imposta è dovuta, ai sensi dell’art. 62, comma 1, del
d.lgs. n. 507 del 1993, per la disponibilità dell’area produttrice dei
rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere
locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione di quelle
pertinenziali o accessorie ad abitazione, mentre le deroghe indicate
dal comma 2 della norma e le riduzioni delle tariffe stabilite dal
successivo art. 66 non operano in via automatica in base alla mera
sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo il
contribuente dedurre e provare i relativi presupposti” (Cass. n.
18054 del 2016).
Il principio generale che governa la TARSU è costituito dal rapporto
con la disponibilità dell’area produttiva di rifiuti per cui la tassa per
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in virtù dell’art. 62,
primo comma, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, costituisce
una previsione di carattere generale.
Ciò premesso, erroneamente i giudici di merito hanno ritenuto che
la prova della esigibilità della tassa dovesse essere fornita dall’ente
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locali utilizzati all’attività produttiva, tenuto conto che la predetta

impositore, tenuto conto che, al contrario, il contribuente è tenuto
a dimostrare adeguatamente i presupposti fattuali per poter
beneficiare delle disposizioni di esclusione dall’assoggettamento al
tributo.

b) Quanto alla censura relativa alla assoggettabilità a tassazione
dell’area adibita a magazzino per lo stoccaggio merci, in ragione

Corte con sentenza n. 26725 del 2016, secondo cui “In tema di
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), un’area
che non sia destinata a lavorazioni artigianali e dunque alla
produzione di rifiuti speciali, ma sia usata come magazzino di rifiuti
prodotti in altri locali dell’unico complesso aziendale, va compresa
nel calcolo della superficie tassabile, ai sensi dell’art. 62 del d.lgs.
n. 507 del 1993, atteso che i residui prodotti in un deposito o
magazzino non possono essere considerati residui di un ciclo di
lavorazione” (v. Cass. n. 19720 del 2010)
La CTR, contravvenendo al principio che regola l’onere della prova,
ha affermato che l’ente impositore non aveva dato prova del fatto
che gli importi richiesti erano effettivamente dovuti, rilevando,
altresì, come detta prova doveva considerarsi raggiunta in
considerazione dell’assunto sostenuto dalla società contribuente
che in predetto magazzino si producessero rifiuti speciali non
assimilabili (imballaggi) sottoposti ad auto-smaltimento, come
documentato dal doc. 7 allegato al ricorso, senza dare atto in
motivazione del contenuto del predetto documento, e di quali
fossero in concreto gli elementi da cui si era tratto il proprio
convincimento in ordine al fatto che tale sito fosse improduttivo di
rifiuti solidi urbani.

c) Quanto alla censura relativa alla assoggettabilità a tassazione
dell’area scoperta, la CTR è incorsa nei denunciati vizi proposti con
ricorso, in ragione dell’apodittica affermazione che tale area è da
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dei principi sopra espressi, va ribadito quanto affermato da questa

ritenersi pertinenza dello stabilimento industriale, in quanto
destinata al transito, dovendosi ribadire il principio che le deroghe
indicate dall’art. 62, comma 2, del d.lgs. n. 507 del 1993 e la
riduzione delle tariffe stabilite dal successivo art. 66 non operano in
via automatica in base alla mera sussistenza delle previste
situazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i
relativi presupposti (Cass. n. 18054 del 2016); con la conseguenza

posto che il rapporto tra cosa principale e pertinenza non attiene ad
una connessione materiale o strutturale, ma si configura come
rapporto di strumentalità e complementarietà funzionale (Cass. n.
2804 del 2017) e ciò presuppone, da parte del giudice del merito,
un accertamento individualizzato che deve essere adeguatamente
illustrato nel percorso motivazionale della decisione.

6. Sulla base dei rilievi espressi, il ricorso va accolto e la pronuncia
impugnata va cassata, sicchè la causa va restituita alla CTR
dell’Umbria, in diversa composizione, per il riesame della questione
controversa sulla base dei principi espressi e la liquidazione delle
spese di lite del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia
alla CTR dell’Umbria, in diversa composizione, per il riesame, la
quale provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di
legittimità. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 5 dicembre 2017.

che la natura pertinenziale di un’area va dimostrata in concreto,

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