Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3799 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. III, 14/02/2017, (ud. 18/01/2017, dep.14/02/2017),  n. 3799

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 3313/2014 R.G. proposto da:

FINROS S.r.l., (P.I.: (OMISSIS)), in persona dell’amministratore

unico, legale rappresentante pro tempore, O.E.

rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriele Pafundi (C.F.:

PFNGRL57B09H501K) e Donato B. Quagliarella (C.F.: QGLDTB49R15D845Y);

– ricorrente – controricorrente al ricorso incidentale –

nei confronti di:

MIVAR DI C.V. & C. S.A.S., in persona del procuratore

generale ad negotia, legale rappresentante pro tempore, V.L.

rappresentata e difesa dagli avvocati Giancarlo Podda (C.F.:

PDDGCR58S06B345H) e Umberto Parmigiani (C.F.: PRMMRT55C05F205G);

– controricorrente – ricorrente in via incidentale –

avverso la sentenza n. 1232/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata in data 01/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/01/2017 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo;

uditi gli avvocati:

Donato B. Quagliarella, per la Finros S.r.l.;

Alessandra Vacca per delega dell’avvocato Giancarlo Podda, per la

Mivar S.a.P.a.;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto sia del

ricorso principale che di quello incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Mivar di C.V. S.a.p.A. ottenne decreto ingiuntivo nei confronti del suo dipendente R.E., nonchè della Finros S.r.l., per l’importo di Euro 1.842.100,72, somma sottrattale dal R. attraverso operazioni contabili fraudolente per le quali erano stati utilizzati conti correnti bancari intestati alla Finros S.r.l..

Su opposizione di quest’ultima, il Tribunale di Vigevano confermò il decreto ingiuntivo e condannò altresì l’opponente a pagare l’ulteriore importo di Euro 1.824.990,00, anch’esso oggetto di sottrazione da parte del R., ma non riconosciuto in sede monitoria.

La Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della decisione di primo grado, nel ribadire la conferma del decreto ingiuntivo per Euro 1.842.100,72, ha invece respinto le ulteriori domande.

Ricorre Finros S.r.l., sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso Mivar di C.V. S.a.p.A., che propone a sua volta ricorso incidentale fondato su un unico motivo, al quale replica con proprio controricorso la Finros S.r.l..

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia “violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per Nullità della sentenza”.

Con il secondo motivo del ricorso principale si denunzia “violazione dell’art. 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), per omessa attività istruttoria ex art. 420 c.p.c., comma 6. Omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, e per violazione di norma di diritto”.

Con il terzo motivo del ricorso principale si denunzia “violazione dell’art. 2055 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione di norma di diritto”.

I tre motivi del ricorso principale sono connessi e possono essere esaminati congiuntamente, costituendo espressione di una censura sostanzialmente unitaria, diretta a contestare l’affermazione della corresponsabilità della società ricorrente per le attività illecite poste in essere dal R..

Essi sono infondati.

Attraverso la doglianza relativa alla mancata ammissione della prova per testi – peraltro volta a dimostrare fatti non decisivi nell’iter logico della decisione impugnata – si richiede in sostanza una revisione degli accertamenti di fatto incensurabilmente operati dai giudici di merito, e una nuova e diversa valutazione degli elementi istruttori, il che non è consentito in sede di legittimità.

Va in primo luogo ribadito che “l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831 – 01).

Orbene, la decisione della corte di appello si fonda, in fatto, sulla affermazione della responsabilità quanto meno colposa della Finros S.r.l. (in persona del suo organo amministrativo e legale rappresentante O.E.) per l’utilizzazione di alcuni conti correnti bancari di cui essa era titolare nell’attività di illecita distrazione di fondi della Mivar S.a.p.A. posta in essere da R.E. (coniuge della stessa O.).

In particolare, i giudici di merito – sulla base del prudente apprezzamento, adeguatamente motivato, degli elementi istruttori acquisiti agli atti – hanno ritenuto in colpa l’amministratrice O. per avere consentito o almeno per non avere impedito l’indebita utilizzazione dei suddetti conti correnti bancari societari da parte del proprio coniuge R.E..

I fatti oggetto della prova per testi richiesta dalla ricorrente, volta a dimostrare, mediante l’escussione dei funzionari della banca e dello stesso R., che tutte le operazioni bancarie relative a tali conti correnti, ivi inclusa la loro apertura, erano state compiute esclusivamente da quest’ultimo, non sono affatto decisivi nell’iter logico del percorso motivazionale della sentenza impugnata.

Si tratta infatti di circostanze non idonee a smentire l’assunto della conoscenza (quanto meno successiva), della tolleranza e/o quanto meno della possibilità da parte della O. di venire a conoscenza, con la diligenza che gli organi amministrativi della società di capitali sono tenuti ad osservare nella gestione amministrativa, delle attività compiute dal R. in nome e per conto della società da lei amministrata, come del resto conferma l’espressa affermazione dell’irrilevanza della eventuale originaria non conoscenza da parte della O. dell’apertura dei conti correnti bancari intestati alla società da parte del R. (cfr. pag. 17 della sentenza impugnata, righi 25 e ss.)

La corte di appello ha dunque preso in considerazione i fatti storici rilevanti ai fini della decisione, che risulta sotto tale profilo adeguatamente motivata.

Ne consegue direttamente l’infondatezza dei primi due motivi di ricorso.

Ne consegue altresì quella del terzo (avente ad oggetto la pretesa violazione dell’art. 2055 c.c.), il quale presuppone a sua volta la fondatezza dei primi due, basandosi sull’assunto della mancanza di colpa della legale rappresentante della società per l’utilizzazione dei conti correnti bancari societari da parte del R. al fine di commettere gli illeciti lesivi del patrimonio della Mivar S.a.p.A..

2. Con il primo motivo del ricorso incidentale si denunzia “violazione dell’art. 1193 codice civile in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Il motivo è infondato.

La corte di appello ha proceduto all’interpretazione del contenuto delle due scritture private (del 7 e del 17 dicembre 2007) con le quali il R., riconosciute le proprie illecite attività distrattive in danno della Mivar S.a.p.a., si era impegnato a restituire a quest’ultima quanto sottratto, dichiarando di versare un determinato importo e a corrispondere successivamente il residuo, e la Mivar S.a.p.a. aveva rilasciato quietanza per le somme percepite.

Ha ritenuto che tali scritture contenessero una imputazione del pagamento effettuato dal debitore, ai sensi dell’art. 1193 c.c., al debito derivante dalle sottrazioni operate mediante l’utilizzazione dei conti correnti bancari della Finros S.r.l., e ha rilevato che tale imputazione non era stata contestata dalla creditrice.

Ha ravvisato tale imputazione, dandone conto con adeguata motivazione, sulla base del puntuale riferimento contenuto nella seconda scrittura alla somma di Euro 3.667.090,72 – cioè esattamente l’importo sottratto mediante l’utilizzazione dei conti correnti bancari della Finros S.r.l. – e della circostanza che a quella data non erano state ancora accertate le ulteriori distrazioni, operate mediante l’utilizzazione dei conti correnti di diverse società.

Le argomentazioni della società ricorrente in via incidentale sono in realtà dirette ad ottenere una diversa interpretazione del contenuto delle suddette scritture private, il che certamente non è consentito in sede di legittimità (cfr. ad es., ex plurimis: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13579 del 21/07/2004, Rv. 574755 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 4178 del 22/02/2007, Rv. 595003 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15604 del 12/07/2007, Rv. 598587 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 19044 del 03/09/2010, Rv. 614628 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2465 del 10/02/2015, Rv. 634161 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 10891 del 26/05/2016, Rv. 640122 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 14355 del 14/07/2016, Rv. 640551 – 01), non essendo stata del resto neanche denunziata la eventuale violazione delle disposizioni di legge in materia di interpretazione dei negozi e degli atti giuridici.

3. Sono rigettati sia il ricorso principale che quello incidentale.

Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra tutte le parti, sussistendo reciproca soccombenza.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso principale;

– rigetta il ricorso incidentale;

– dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità tra le parti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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