Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3799 del 07/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 07/02/2022, (ud. 18/11/2011, dep. 07/02/2022), n.3799

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6618-2021 proposto da:

EREDI C. SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIBIA, 25, presso

lo studio dell’avvocato ANTONIO TIGANI SAVA, rappresentata e difesa

dall’avvocato VINCENZO RUBERTO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO della GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 208/2020 del TRIBUNALE di CATANZARO,

depositata il 04/01/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA

GIANNACCARI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– il Tribunale di Catanzaro, decidendo sull’opposizione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, proposta dalla ditta “Eredi C. s.r.l.” avverso la liquidazione del compenso per l’attività di custodia adottato dal Pubblico Ministero, accolse il ricorso in quanto il provvedimento impugnato era privo di motivazione ed il compenso era irrisorio;

– il giudice dell’opposizione, con ordinanza del 4.1.2021, annullò il decreto senza provvedere alla determinazione del compenso, rimettendo gli atti al Pubblico Ministero;

– per la cassazione della citata ordinanza ha proposto ricorso la ditta “Eredi C. s.r.l.” sulla base di due motivi; non ha svolto attività difensiva il Ministero della Giustizia; il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta fondatezza del ricorso; in prossimità dell’udienza, la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

RITENUTO

che:

– con il primo motivo di ricorso, la ditta “Eredi C. s.r.l.” deduce la violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 115 e del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, per non avere il giudice dell’opposizione liquidato i compensi al custode pur avendo accolto il ricorso per opposizione;

– il motivo è fondato.

– giova fare richiamo ai principi espressi da questa Corte, sebbene in relazione al procedimento di opposizione di cui alla L. n. 319 del 1980, ma senza che la modifica di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, possa ritenersi averne mutato la natura giuridica, a mente dei quali (cfr. Cass. n. 5112/2000) il ricorso, ai sensi della L. 8 luglio 1980, n. 319, art. 11, comma 5, avverso la liquidazione del compenso ai periti e consulenti tecnici, non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito, anche alla stregua delle regole di cui al richiamato della L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 29, sugli onorari di avvocato e procuratore, ha il potere – dovere di verificare la correttezza di detta liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell’istante – con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all’art. 112 c.p.c. – e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza (Cassazione civile sez. II, 19/02/2021, n. 4522; Cassazione civile sez. VI, 22/01/2018, n. 1470. Cass. n. 2576/1989).

– ne discende che la valutazione del giudice del procedimento di opposizione non è limitata alla verifica della correttezza formale del decreto opposto, ma investe anche la correttezza sostanziale della liquidazione, ben potendo quindi supplire alle eventuali carenze motivazionali del decreto di liquidazione, e senza che ciò determini l’illegittimità della decisione che in tale sede ponga rimedio con le proprie motivazioni alle carenti indicazioni del primo giudice.

– trattasi quindi di un procedimento a carattere interamente devolutivo che impone quindi un’integrale rivisitazione della liquidazione, con la necessità di una nuova valutazione, sebbene con il menzionato limite della non eccedenza della decisione rispetto a quanto richiesto dall’ausiliario, non essendo dato quindi addivenire alla mera declaratoria di invalidità del provvedimento per carenza della motivazione, ma dovendo il giudice dell’opposizione invece autonomamente motivare, ancorché per relationem con rinvio a quanto esposto nel decreto (laddove invece il decreto sia munito di adeguata motivazione), sul perché la liquidazione debba essere compiuta in un certo importo;

– il motivo va pertanto accolto, mentre deve, invece, essere disattesa la richiesta della ricorrente, contenuta nella memoria illustrativa, di liquidazione del compenso da parte di questa Corte, trattandosi di attività che richiede l’accertamento in fatto dell’attività espletata dal custodia, estranea al giudizio di legittimità l’ordinanza impugnata va cassata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Catanzaro in diversa composizione;

– resta logicamente assorbito il secondo motivo di ricorso relativo alla disposta compensazione delle spese.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo motivo di ricorso, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Catanzaro in persona di altro Magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2 della Corte Suprema di cassazione, il 18 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2022

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