Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3798 del 16/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 16/02/2011, (ud. 30/11/2010, dep. 16/02/2011), n.3798

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 28219-2009 proposto da:

D.T.R. e R.A.M., elettivamente domiciliati in

Roma, via Carlo Poma n. 2, presso lo studio dell’avv. Assennato

Giuseppe Sante, che li rappresenta e difende per procura a margine

del ricorso;

– ricorrenti –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – INPS, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma,

via della Frezza n. 17, presso il proprio ufficio legale,

rappresentato e difeso dagli avv.ti Riccio Alessandro, Valente Nicola

e Pulli Clementina, per procura in calce al ricorso per cassazione;

– resistente –

MINISTERO DELL’EGONOMIAE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 719/2009 della Corte d’appello di Bari,

depositata in data 16/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30.11.2010 dal. Consigliere dott. Giovanni Mammone;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Fedeli Massimo.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

D.T.R. e R.A.M., in qualità di eredi di R.A., convenivano dinanzi al giudice del lavoro di Foggia l’INPS e il Ministero dell’Economia e Finanze, chiedendo che fosse riconosciuto il diritto del loro dante causa alla pensione di inabilità civile ed all’indennità di accompagnamento ai sensi della L. 30 marzo 1971, n. 118, artt. 12 e 13, dallo stesso invano richiesta prima del decesso. Costituitosi in giudizio soltanto il Ministero dell’Economia e Finanze, espletata consulenza medico- legale., il giudice riconosceva il diritto del R. all’indennità di accompagnamento e condannava l’INPS al pagamento dei ratei scaduti.

Proponevano appello dette eredi del R., lamentando il mancato riconoscimento della pensione d’inabilità civile, pure dovuta in ragione dell’invalidità totale riconosciuta dalla CTU. La Corte d’appello di Bari, in contumacia del Ministero e dell’INPS, con sentenza depositata il 16.02.09, rigettava l’impugnazione per la mancanza di valida prova dei requisiti socio economici (non superamento del limite reddituale ed incollocazione del richiedente), costituenti presupposto del diritto fatto valere dall’interessato. Ai fini dell’onere probatorio delle appellanti, riteneva non operante il principio di non contestazione, atteso che il Ministero in primo grado aveva contestato la mancanza di tali requisiti e che l’INPS, rimasto contumace, non aveva al riguardo preso alcuna posizione.

D.T. e R. ricorrevano per cassazione sostenendo che il giudice di appello non ha considerato che nel giudizio di primo grado, pur dopo la contestazione di controparte, le ricorrenti in corso di causa avevano prodotto documentazione dell’Agenzia delle entrate dalla quale risultava che R.A. non aveva presentato dichiarazione dei redditi nel 2002, 2003 e 2004. Tale documentazione non era stata contestata e, pertanto, avrebbe dovuto essere ritenuta per acquisita agli atti, per cui, in attuazione del principio di non contestazione, il possesso dei requisiti in questione era da ritenere per ammesso. Nella seconda parte del ricorso si contesta l’accertamento sanitario.

Non svolgevano attività difensiva nè il Ministero nè l’INPS, il quale tuttavia depositava procura.

Il consigliere relatore ha depositato relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che è stata comunicata al Procuratore generale e notificata ai difensori costituiti.

La giurisprudenza di questa Corte ritiene che, per il combinato dell’art. 416 c.p.c., comma 3 e art. 437 c.p.c., comma 2, l’omessa indicazione nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado dei documenti, e l’omesso loro contestuale deposito, determinano la decadenza del diritto alla produzione – salvo che questa non sia giustificata dal tempo della loro formazione o dall’evolversi della vicenda processuale – tanto che l’irreversibilità dell’estinzione del diritto di produrre i documenti, dovuta al mancato rispetto di termini perentori e decadenziali, rende il diritto stesso insuscettibile di reviviscenza in grado di appello. Tale rigoroso sistema di preclusioni è temperato dall’esercizio dei poteri d’ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ex art. 437 c.p.c., comma 2, ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa; poteri, peraltro, da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti (Sezioni unite 20.4.05 n. 8202, più volte ripresa, v. per tutte la sentenza 2.2.09 n. 2577).

Nella specie la tardiva produzione della documentazione, avvenuta per la contestazione del Ministero solo in corso di giudizio (per ammissione delle stesse ricorrenti) rende operante la preclusione, la quale costituisce sanzione della mancata tempestiva produzione e giustifica il mancato esame dei documenti tardivamente prodotti.

Le contestazioni di carattere sanitario sono, invece, del tutto inconferenti, sia sul piano logico, dato che l’accertamento di merito si era rivelato sul punto favorevole alle ricorrenti, quanto sul piano materiale, facendosi riferimento a patologie e ad accertamenti nella specie non pertinenti.

In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Nulla per le spese, non avendo INPS e Ministero svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, nulla disponendo per le spese.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2011

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