Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3798 del 15/02/2021

Cassazione civile sez. I, 15/02/2021, (ud. 03/12/2020, dep. 15/02/2021), n.3798

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1319/2019 proposto da:

R.S., elettivamente domiciliato in Torino, via

Guicciardini n. 3, presso lo studio dell’avv. L. Trucco, che lo

rappresenta e difende, per procura in atti.

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno, (OMISSIS), Procura Generale Repubblica Corte

Cassazione;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 29/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/12/2020 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Torino ha respinto il ricorso proposto da R.S. cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito che nel (OMISSIS) (a (OMISSIS) anni) i genitori lo costrinsero a sposarsi con una ragazza che però non venne ad abitare con lui, perchè lui non voleva sposarla. Sempre nel (OMISSIS) il padre fu sottoposto ad intervento chirurgico a seguito del quale morì ed anche se la polizia si era rifiutata di prendere la denuncia contro il medico, perchè la persona era ricca, il tribunale che ricevette la denuncia condannò il medico al carcere anche se poi fu minacciato se non avesse ritirato la denuncia. Allora, scappò in Inghilterra, dove gli fu negato l’asilo e, quindi, rientrò in Pakistan; in Inghilterra, aveva sposato nel (OMISSIS) una lituana, ma la famiglia della prima moglie che era stato costretto a sposare minacciò di ucciderlo. Temeva, quindi, di rimpatriare temendo i parenti del medico, ovvero i suoi familiari.

A supporto della decisione di rigetto, il tribunale ha ritenuto il racconto del ricorrente non credibile (la Commissione aveva in un primo tempo riconosciuto la protezione umanitaria, avuto riguardo all’integrazione, ma successivamente l’aveva revocata perchè gli era stato comunicato che il ricorrente stava facendo rientro in Pakistan, ancora prima di conoscere l’esito della sua domanda, utilizzando il passaporto ottenuto in data successiva aula compilazione del modello C3), perchè il racconto era fumoso e generico (v. p. 3 della sentenza). Il tribunale non ha, quindi, ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento per la concessione della protezione sussidiaria nelle sue diverse forme; erano, inoltre, assenti anche situazioni soggettive legate a una condizione di particolare vulnerabilità.

Contro il decreto del medesimo tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di una questione di legittimità costituzionale e due motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente, in via preliminare, solleva una questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2, art. 111 Cost., commi 1, 2 e 5, art. 117 Cost., comma 1, così come integrato dall’art. 46, paragrafo 3 della Direttiva n. 32/2013 e dagli artt. 6 e 13 della CEDU, per quanto concerne la previsione del rito camerale ex artt. 737 c.p.c. e segg. e relative deroghe espresse dal legislatore, nelle controversie di protezione internazionale, per la totale svalutazione del principio del contraddittorio.

Inoltre, il ricorrente censura nel merito la decisione del tribunale: (i) sotto un primo profilo (rubricato come secondo), per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c), in combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè, erroneamente, il tribunale aveva predicato l’insussistenza degli elementi previsti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, quando, per chiarire gli elementi dubbi avrebbe potuto disporre l’audizione del ricorrente; (ii) sotto un secondo profilo (rubricato come terzo), per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, in combinato disposto con l’art. 10 Cost., comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte d’appello avrebbe indebitamente sovrapposto i presupposti della protezione sussidiaria per negare illegittimamente il riconoscimento della protezione umanitaria che presenta, invece, presupposti distinti e più ampi.

In via preliminare, la sollevata questione di legittimità costituzionale è infondata.

Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte “E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 1, poichè il rito camerale ex art. 737 c.p.c., che è previsto anche per la trattazione di controversie in materia di diritti e di “status”, è idoneo a garantire il contraddittorio anche nel caso in cui non sia disposta l’udienza, sia perchè tale eventualità è limitata solo alle ipotesi in cui, in ragione dell’attività istruttoria precedentemente svolta, essa appaia superflua, sia perchè in tale caso le parti sono comunque garantite dal diritto di depositare difese scritte” (Cass. n. 17717/18).

Il primo motivo di ricorso (rubricato come secondo) è inammissibile, in quanto solleva censure di merito sull’accertamento di fatto condotto dal tribunale sulla base delle fonti consultate, alle quali il ricorrente contrappone fonti diverse (v. foglio 18 del ricorso) che sono generiche ed in termini di mero dissenso; inoltre, la richiesta di audizione del ricorrente, è stata genericamente formulata (Cass. n. 21584/20).

Il secondo motivo di ricorso (rubricato come terzo) è infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la protezione umanitaria è una misura atipica e residuale nel senso che essa copre situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (“status” di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non possa disporsi l’espulsione e debba provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità. (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 23604 del 09/10/2017 (Rv. 646043 – 02).

Nel caso di specie, sulla base del racconto del richiedente asilo non è stata rinvenuta alcuna condizione di vulnerabilità che possa giustificare il riconoscimento della tutela per motivi umanitari, neppure all’esito del giudizio comparativo, inoltre, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la natura residuale ed atipica della protezione umanitaria se da un lato implica che il suo riconoscimento debba essere frutto di valutazione autonoma, caso per caso, e che il suo rigetto non possa conseguire automaticamente al rigetto delle altre forme tipiche di protezione, dall’altro comporta che chi invochi tale forma di tutela debba allegare in giudizio fatti ulteriori e diversi da quelli posti a fondamento delle altre due domande di protezione c.d. “maggiore” (Cass. n. 21123/19).

La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2021

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