Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3798 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. III, 14/02/2017, (ud. 18/01/2017, dep.14/02/2017),  n. 3798

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sui ricorsi iscritti al n. 2639 dell’anno 2014 del R.G.,

rispettivamente proposti da:

UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del

procuratore speciale Giovanna Gigliotti, rappresentata e difesa

dall’avvocato Giuseppe Consolo (C.F.: non dichiarato), in virtù di

procura speciale in calce al ricorso;

e da

SAIMA SICUREZZA S.p.A., (P.I.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore M.P. rappresentato e difeso

dall’avvocato M. Paola Petruccioli (C.F.: (OMISSIS)), in virtù di

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

nei confronti di:

C.G., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa

dall’avvocato Luigia Sicari (C.F.: SCRLGU64L65C632F), in virtù di

procura speciale a margine del controricorso;

e

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A., (P.I.: (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore D.P. rappresentato e

difeso dall’avvocato Ernesto Torino-Rodriguez (C.F.: (OMISSIS)), in

virtù di procura speciale allegata al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

CIS S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante

pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1328/2012 della Corte d’Appello di L’Aquila,

depositata in data 13 dicembre 2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/01/2017 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo;

uditi gli avvocati:

Gianfranco Ruggieri, per delega dell’avvocato Giuseppe Consolo, per

la ricorrente UnipolSai Assicurazioni S.p.A.;

Giuseppe Cichella, per delega dell’avvocato Luigia Sicari, per la

controricorrente C.;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo del ricorso di Saima Sicurezza S.p.A., assorbiti gli altri.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.G. agì in giudizio nei confronti della B.N.L. S.p.A. per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti all’infortunio subito dal proprio coniuge (poi deceduto) M.G. a causa del malfunzionamento di una porta blindata posta all’ingresso di una filiale della banca.

La B.N.L. S.p.A. chiamò in giudizio la C.I.S. S.p.A., cui aveva affidato la manutenzione dei propri impianti di sicurezza. La C.I.S. S.p.A., a sua volta, chiamò in giudizio la propria assicuratrice della responsabilità civile Winterthur S.p.A. (oggi UnipolSai Assicurazioni S.p.A.) nonchè la Saima Sicurezza S.p.A., cui aveva subappaltato la manutenzione degli impianti di sicurezza della filiale in cui era avvenuto l’incidente.

Il Tribunale di Chieti, con sentenza parziale, rigettò la domanda proposta dalla B.N.L. S.p.A. nei confronti della C.I.S. S.p.A., in accoglimento dell’eccezione da questa avanzata, di decadenza dalla garanzia per i vizi dell’appalto e di prescrizione del relativo diritto, e dispose la prosecuzione del giudizio tra le sole parti originarie.

La Corte di Appello di L’Aquila, in parziale riforma della decisione di primo grado, ritenute infondate le suddette eccezioni, ha rimesso le parti davanti al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 354 c.p.c..

Ricorrono, con distinti e successivi ricorsi, la UnipolSai Assicurazioni S.p.A., sulla base di tre motivi, e la Saima Sicurezza S.p.A., sulla base di quattro motivi.

Ad entrambi i ricorsi resistono, con distinti controricorsi, la B.N.L. S.p.A. e C.G..

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altra società intimata C.I.S. S.p.A..

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e B.N.L. S.p.A. hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente esaminata l’eccezione della B.N.L. S.p.A., di inammissibilità del ricorso proposto da Saima Sicurezza S.p.A., per esserle stato notificato oltre il termine cd. lungo di cui all’art. 327 c.p.c., che scadeva in data 27 gennaio 2014.

L’eccezione è infondata.

L’istanza di notifica del ricorso a tutte le parti del giudizio di merito risulta presentata tempestivamente da Saima Sicurezza S.p.A., in data 22 gennaio 2014.

La notifica si è regolarmente perfezionata nei confronti di C.I.S. S.p.A., in data 27 gennaio 2014 (come attesta il relativo avviso di ricevimento, in atti), e nei confronti di C.G., in data 24 gennaio 2014 (come dichiara la stessa intimata).

Per la B.N.L. S.p.A. e la Winterthur S.p.A., essa risulta rinnovata in data 5 febbraio 2014.

Poichè il contraddittorio risulta regolarmente e tempestivamente instaurato, in relazione al termine cd. lungo per impugnare di cui all’art. 327 c.p.c., nei confronti di alcune delle parti del giudizio, la rinnovazione della notificazione alle altre parti, spontaneamente effettuata dalla stessa ricorrente, ha impedito ogni decadenza.

La notificazione del ricorso è poi certamente tempestiva anche in relazione al termine previsto dall’art. 371 c.p.c., dato che il primo ricorso, di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., risulta notificato in data 22/23 gennaio 2014.

2. Con il primo motivo del ricorso di Saima Sicurezza S.p.A., si denunzia “falsa applicazione dell’art. 354 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Il motivo può essere esaminato – trattandosi di censure aventi il medesimo contenuto – unitamente al terzo motivo del ricorso principale proposto da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., con il quale si denunzia “violazione e falsa applicazione dell’art. 354 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 4)”.

I motivi in esame sono fondati.

La corte di appello ha infatti disposto la rimessione al giudice di primo grado in una fattispecie che non rientra tra quelle previste dall’art. 354 c.p.c., secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, per cui “la ratio dell’istituto della rimessione della causa al primo giudice, disciplinata dagli artt. 353 e 354 c.p.c., è quella di assicurare il doppio grado di giurisdizione; ma tale esigenza non ricorre in ordine ad ogni questione proposta, bensì soltanto per le ipotesi previste dalle norme citate, la cui elencazione ha carattere tassativo; pertanto, tutte le altre nullità del giudizio di primo grado si convertono in motivi di gravame, le relative questioni dovendo essere decise dal giudice di secondo grado e non potendo quindi esser rimesse alla decisione del primo giudice” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 380 del 18/02/1970, Rv. 345320 – 01) e, in particolare, “l’ipotesi di illegittima estromissione di una parte, che, ai sensi dell’art 354 c.p.c., impone la rimessione della causa dal giudice d’appello al primo giudice, si realizza quando quest’ultimo emetta una sentenza a contraddittorio non integro, appunto per avere impedito ad una delle parti necessarie di parteciparvi; essa non si realizza quando, previo provvedimento – implicito o esplicito – di separazione dei giudizi, il giudice abbia respinto nel merito la pretesa di alcuna delle parti prima di pronunciare, con altra sentenza, nei confronti delle altre; in tal caso il giudice d’appello, che ritenga non corretta questa pronuncia, deve trattenere la causa e giudicare nel merito” (Cass., Sez. L, Sentenza n. 3134 del 23/06/1978, Rv. 392585 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 9345 del 22/09/1997, Rv. 508166 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 13766 del 22/07/2004, Rv. 574866 – 01).

Nella specie, la domanda di manleva proposta dalla convenuta principale B.N.L. S.p.A. nei confronti di C.I.S. S.p.A. è stata rigettata nel merito in primo grado, con sentenza definitiva parziale, previa implicita separazione del relativo giudizio da quello principale, vertente tra la attrice C. e la B.N.L. S.p.A., che è invece proseguito tra le parti legittimate, senza alcun difetto di contraddittorio (ciò ha evidentemente altresì comportato l’assorbimento delle ulteriori domande di manleva proposte da C.I.S. S.p.A. nei confronti di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e di Saima Sicurezza S.p.A.). Dunque, non può ritenersi sussistere l’ipotesi di sentenza resa a contraddittorio non integro per erronea estromissione di una delle parti legittimate, cui si riferisce la disposizione di cui all’art. 354 c.p.c..

Nè può ritenersi – come pretenderebbe la B.N.L. S.p.A., senza peraltro neanche indicare e richiamare specificamente il contenuto degli atti processuali rilevanti – che la chiamata in causa della C.I.S. S.p.A. (come quella da questa operata nei confronti di Saima Sicurezza S.p.A.), dovesse qualificarsi (e sia comunque stata interpretata dai giudici di merito) come chiamata del terzo responsabile, con conseguente inscindibilità del rapporto processuale.

A prescindere dalla correttezza della conclusione che la controricorrente ne vorrebbe far discendere (e cioè la necessità di rimessione al giudice di primo grado dell’intera controversia), risulta infatti chiaramente dalla sentenza impugnata che la banca aveva chiesto la condanna in garanzia dell’appaltatrice nei propri confronti. La corte di appello afferma addirittura espressamente (a pag. 6, punto 3.5, della sentenza impugnata) che la B.N.L. S.p.A. aveva interesse al gravame, nonostante il giudicato sulla sua condanna a risarcire l’attrice C. non fosse opponibile alle chiamate in causa, per “pervenire ugualmente alla condanna della CIS alla manleva (e la CIS, a sua volta, all’ulteriore manleva da parte della Saima e della Winterthur)”.

La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio al giudice di secondo grado affinchè si pronunzi nel merito, in ordine alle domande proposte.

3. In conseguenza della cassazione della pronunzia impugnata e del rinvio al giudice di secondo grado per l’esame del merito delle domande proposte, che comporterà la necessità di rinnovare la regolamentazione delle spese di lite, restano assorbiti gli ulteriori motivi del ricorso proposto da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., così come il quarto motivo del ricorso di Saima Sicurezza S.p.A., tutti relativi alla suddetta regolamentazione operata dalla corte di appello.

4. Con il secondo motivo del ricorso di Saima Sicurezza S.p.A. si denunzia “falsa e/o omessa applicazione dell’art. 346 c.p.c., nonchè degli artt. 100, 163, 342 c.p.c.ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Il motivo è inammissibile, per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

La ricorrente non indica specificamente e non trascrive le parti rilevanti del contenuto delle difese della B.N.L. S.p.A. in secondo grado, nelle quali assume sia stata omessa la riproposizione delle domande ed eccezioni assorbite in primo grado, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., con conseguente inammissibilità del relativo gravame per carenza di interesse, per “mancata corrispondenza al modello legale di impugnazione” e per rinunzia alla domanda di manleva.

Si limita a trascrivere solo una parte delle conclusioni dell’appello della banca (sia principale che incidentale), che contengono, oltre alla richiesta di annullamento dell’estromissione delle società chiamate in causa, la richiesta di prosecuzione del giudizio nei confronti di queste.

Ciò non è sufficiente per consentire alla Corte di verificare la fondatezza sostanziale delle censure avanzate con il motivo di ricorso in esame, e in particolare la dedotta inammissibilità del gravame della B.N.L. S.p.A. (la quale d’altro canto sostiene di avere regolarmente riproposto tutte le proprie domande di merito, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., con l’appello incidentale contenuto nella comparsa di risposta del 21 luglio 2006).

5. Resta da esaminare il terzo motivo del ricorso di Saima Sicurezza S.p.A., con il quale si denunzia “falsa e/o omessa applicazione dell’art. 112 c.p.c.”.

Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.

La società ricorrente lamenta la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, assumendo che la domanda proposta da B.N.L. S.p.A. nei confronti di C.I.S. S.p.A. aveva natura contrattuale (essendo fondata sul contratto di appalto della manutenzione dei servizi di sicurezza), mentre la corte di appello avrebbe applicato “le norme relative alla “responsabilità extracontrattuale””.

In realtà la corte di appello si è limitata ad affermare che la speciale disciplina dei termini di decadenza e prescrizione della garanzia dovuta dall’appaltatore per i vizi dell’opera ai sensi dell’art. 1667 c.c., non è applicabile (dovendosi quindi applicare gli ordinari termini di prescrizione) in ipotesi di danni a terzi causati dall’opera stessa, per i quali i suddetti terzi abbiano convenuto in giudizio (a titolo di illecito extracontrattuale) il committente, che a sua volta abbia proposto domanda di manleva nei confronti dell’appaltatore.

L’azione di garanzia proposta da B.N.L. S.p.A. contro C.I.S. S.p.A. non è stata dunque affatto qualificata come azione aquiliana, e tanto meno può ritenersi che la corte di appello abbia pronunziato su una domanda differente da quella proposta, ovvero oltre i limiti di questa.

Essa ha correttamente preso in esame la domanda avanzata dalla committente B.N.L. S.p.A. nei confronti dell’appaltatrice (domanda fondata sul relativo rapporto contrattuale), tendente ad ottenere la sua condanna a manlevarla della propria responsabilità nei confronti dei terzi (questa, di natura extracontrattuale) per i danni causati dai vizi dell’opera appaltata.

Ha poi ritenuto che a tale domanda di manleva non potessero applicarsi i termini di decadenza e prescrizione previsti dall’art. 1667 c.c., richiamando il risalente orientamento di questa Corte, in base al quale “l’art. 1667 c.c., il quale esclude la garanzia dovuta dall’appaltatore per le difformità e i vizi dell’opera, qualora il committente abbia accettato l’opera stessa e le difformità e i vizi siano da lui conosciuti o riconoscibili, dev’essere interpretato restrittivamente, nel senso che la garanzia va esclusa soltanto per quanto attiene ai rapporti interni tra committente e appaltatore, relativamente alla perfetta esecuzione dell’opera; la predetta norma non è, invece, applicabile all’ipotesi di danni causati a terzi derivanti dalla cattiva esecuzione dell’opera, qualora il committente sia convenuto in giudizio dagli stessi a titolo di responsabilità per il fatto illecito, e chiami a sua volta in garanzia l’appaltatore” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2819 del 27/11/1964, Rv. 304221 – 01; viene richiamata anche una successiva pronunzia in tema di vendita, relativa a fattispecie parzialmente differente).

Nessuna violazione dell’art. 112 c.p.c., può configurarsi in siffatta decisione, riguardo al cui fondamento giuridico sostanziale non viene del resto avanzata alcuna specifica censura.

Il motivo di ricorso è dunque per un verso infondato, non sussistendo la denunziata violazione dell’art. 112 c.p.c., e per altro verso inammissibile, in quanto la censura difetta di specificità, non cogliendo la effettiva ratio decidendi della decisione impugnata.

In tale ottica risulta infine irrilevante la mancata estensione da parte della C. della propria domanda alle chiamate in causa.

6. Sono accolti, per quanto di ragione, il primo motivo del ricorso di Saima Sicurezza S.p.A. ed il terzo motivo del ricorso di UnipolSai Assicurazioni S.p.A..

E’ dichiarato inammissibile il secondo motivo del ricorso di Saima Sicurezza S.p.A.. E’ rigettato il terzo motivo del ricorso della medesima società.

Restano assorbiti gli altri motivi di entrambi i ricorsi.

La sentenza impugnata è cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il secondo motivo del ricorso di Salma Sicurezza S.p.A.; rigetta il terzo motivo del medesimo ricorso; accoglie il primo motivo del ricorso di Salma Sicurezza S.p.A. ed il terzo motivo del ricorso di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., assorbiti tutti i restanti motivi di entrambi i ricorsi; cassa in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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